Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 20151 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), ordina: |
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Art. 1 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1. |
Art. 22
2 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319). |
Art. 2a Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022 3
Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024. 3 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319). |
Allegato 1 5
5 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319). |
(art. 1) |
Prodotti naturali temporaneamente non disponibili |
Attualmente la lista non contiene alcuna voce. |
Allegato 2 6
6 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319). |