Ordinanza del DEFR
sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere
per le derrate alimentari
(OIPSDA-DEFR)
del 15 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 20151 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA),
ordina:
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Art. 1 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1.
Art. 2 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo
I prodotti naturali che, su richiesta ai sensi dell’articolo 9 OIPSDA, sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza nonché la durata dell’esclusione sono riportati nell’allegato 2.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegato 1 22 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).
2 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).
Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
Allegato 2 1212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 1° giu. 2018 (RU 2018 2335). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 1° giu. 2018 (RU 2018 2335). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).