Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordinanza del DEFR
sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere
per le derrate alimentari
(OIPSDA-DEFR)

del 15 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 20151 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA),

ordina:

1

Art. 1 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

I pro­dot­ti na­tu­ra­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 8 OIP­SDA e il pe­rio­do du­ran­te il qua­le so­no esclu­si dal cal­co­lo del­la quo­ta mi­ni­ma de­ter­mi­nan­te per l’in­di­ca­zio­ne di pro­ve­nien­za so­no ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo

I pro­dot­ti na­tu­ra­li che, su ri­chie­sta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9 OIP­SDA, so­no esclu­si dal cal­co­lo del­la quo­ta mi­ni­ma de­ter­mi­nan­te per l’in­di­ca­zio­ne di pro­ve­nien­za non­ché la du­ra­ta dell’esclu­sio­ne so­no ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 2.

Art. 3 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2017.

Allegato 1 2

2 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).

Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Allegato 2 12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 1° giu. 2018 (RU 2018 2335). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5203).

Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo