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Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione. 2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione. |
Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera
Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti. |
Art. 4 Altri emblemi della Confederazione
Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:
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Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
1 L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:
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Art. 7 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale. |
Art. 8 Domanda d’intervento all’AFD
1 Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt. 2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane. 3 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa. 4 La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata. |
Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’AFD
All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 19925 sulla protezione dei marchi. |