Ordinanza
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)
del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt),
ordina:
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Art. 1 Competenza
L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.
Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera
Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.
Art. 4 Altri emblemi della Confederazione
Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:
- a.
- le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;
- b.
- i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;
- c.
- i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi;
- d.
- le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
1 L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:
- a.
- la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;
- b.
- la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e
- c.
- la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:
- a.
- la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;
- b.
- il riferimento all’atto normativo che regola il segno;
- c.
- il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.
Art. 6 Informazioni sul contenuto dell’elenco
L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.
Art. 7 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.
Art. 8 Domanda d’intervento all’AFD
1 Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.
2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.
3 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
4 La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’AFD
All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 19925 sulla protezione dei marchi.
Art. 10 Disposizione transitoria
I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.