1Di norma ogni persona che domanda al detentore di una collezione di dati se sono trattati dati che la concernono (art. 8 LPD), lo deve fare per scritto e provare la propria identità.
2La domanda d'informazione e la comunicazione delle informazioni richieste possono avvenire per via elettronica purché il detentore della collezione di dati lo preveda esplicitamente e prenda misure adeguate al fine di:
- a.
- assicurare l'identificazione della persona interessata; e
- b.
- proteggere i dati della persona interessata dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione delle informazioni.1
3D'intesa col detentore di una collezione di dati o su proposta di quest'ultimo la persona interessata può anche consultare i dati sul posto. Se la persona interessata è consenziente e l'identità provata, le informazioni possono pure essere fornite a voce.
4Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dopo aver ricevuto la domanda. Lo stesso dicasi di una decisione che limita il diritto d'accesso (art. 9 e 10 LPD), la quale deve essere motivata. Se non è possibile fornire le informazioni entro 30 giorni, il detentore della collezione di dati avverte il richiedente indicandogli il termine entro il quale sarà data la risposta.
5Se parecchi detentori di collezioni di dati gestiscono in comune una o parecchie collezioni di dati, il diritto d'accesso può essere esercitato presso ognuno di loro, eccetto che uno sia responsabile del trattamento di tutte le domande d'informazioni. Se non è autorizzato a comunicare l'informazione richiesta, il detentore della collezione di dati trasmette la domanda a chi di diritto.
6Se il trattamento dei dati richiesti è effettuato da un terzo per conto del detentore della collezione di dati e se quest'ultimo non è in grado di fornire l'informazione richiesta, la domanda è trasmessa al terzo per il disbrigo.2
7Informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).