1 Su proposta della segreteria, la camera per le concentrazioni di imprese decide in merito all’opportunità di un esame del progetto di concentrazione (art. 32 cpv. 1 LCart).
2 Se del caso, essa avvia la procedura d’esame. Essa deve avviare in ogni caso tale procedura se la maggioranza dei membri della Commissione lo richiede.
3 La segreteria trasmette la proposta a tutti i membri della Commissione. Se un membro della Commissione, non membro della camera, richiede un esame, lo comunica entro il termine stabilito e, indipendentemente dalla decisione della camera, agli altri membri della Commissione e alla segreteria.
4 La camera decide in merito all’autorizzazione anticipata di una concentrazione nell’ambito di un esame preliminare (art. 32 cpv. 2 LCart).
5 La Commissione può affidare altri compiti alla camera nell’ambito della procedura del controllo di concentrazioni di imprese. Tali compiti devono essere pubblicati nella forma appropriata.