Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
del 18 giugno 2010 (Stato 1° dicembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC) 2; visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoversi 2 e 4 e 34 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); visti gli articoli 86 capoverso 2, 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale (CPP) 4,5
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP.
2La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinnanzi al Tribunale federale.
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura
Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se:
- a.1
- per la firma e il criptaggio applica chiavi crittografiche basate su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (prestatore riconosciuto) secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica (FiEle);
- b.3
- rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle);
- c.
- attesta quali documenti sono stati trasmessi;
- d.4
- protegge adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti, le citazioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito protetto dell’autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall’autorità e dal destinatario;
- e.
- garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale;
- f.
- è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;
- g.
- garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione riconosciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperabilità ed elenchi di partecipanti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
2 RS 943.03
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).
Art. 3 Procedura di riconoscimento
1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito alle domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:1
- a.
- le esigenze funzionali e d’esercizio che devono essere adempite;
- b.
- le modalità di messa a disposizione delle funzioni di interoperabilità e degli elenchi di partecipanti;
- c.
- i dati da inoltrare con la domanda.
2Può revocare il riconoscimento se constata, d’ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono più adempite.
3L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).
2 RS 172.041.1
Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità
Art. 4 Atti scritti
Gli atti scritti destinati a un’autorità sono inviati all’indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata.
Art. 5 Lista
1La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.
2Per ogni autorità la lista indica:
- a.
- l’indirizzo elettronico;
- b.
- l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica;
- c.
- l’indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell’autorità.
3La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.
Art. 6 Formato
1Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.
2Il DFGP può stabilire in un’ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all’atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).
Art. 7
…
1 Abrogato dall’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Art. 8 Certificato
Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all’invio.
Art. 8a Trasmissione successiva in forma cartacea
1Un’autorità può esigere che atti e allegati le siano inoltrati successivamente in forma cartacea se per problemi tecnici:
- a.
- non riesce ad aprirli; o
- b.
- non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata.
2Essa invita le parti interessate a inoltrare i documenti in forma cartacea entro un termine adeguato motivando la sua richiesta.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Art. 8b Rispetto dei termini
1Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).
2Il DFGP stabilisce come registrare nella ricevuta il momento della consegna.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Sezione 3: Notificazione da parte di un’autorità
Art. 9 Condizioni
1Chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione.1
2Le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.
3Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di trasmettergli le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.
4Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta o un’altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche avvenire oralmente ed essere messi a verbale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).
Art. 10 Modalità
1Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2Le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.
3Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle1).2
4Le copie elettroniche delle comunicazioni possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato dell’autorità (art. 2 lett. d FiEle).3
1 RS 943.03
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
3 Introdotto dall’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
Art. 11 Momento della notificazione
1Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.
2Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).
Sezione 4: Cambio del supporto
Art. 12 Trasmissione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica
1Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che sono state loro notificate in altro modo.
2L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.
Art. 13 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica
1L’autorità verifica la firma elettronica in merito:
- a.
- all’integrità del documento;
- b.
- all’identità del firmatario;
- c.
- alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
- d.
- alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.
2Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.
3L’attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.
Sezione 4a: Fase pilota di sistemi di comunicazione alternativi
Art. 13a
1I Cantoni, con l’autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute.
2A questi sistemi di comunicazione e all’autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1–4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.
3L’autorizzazione è concessa se:
- a.
- la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche;
- b.
- le condizioni di cui all’articolo 2 lettere a–e sono adempiute;
- c.
- la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet del Cantone; e
- d.
- il campo d’applicazione del sistema è definito.
4Il campo d’applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 5.
5Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante il sistema di comunicazione alternativo nel campo d’applicazione dello stesso.
6Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito (art. 9) a tale sistema di comunicazione. Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la modalità della notifica.
Sezione 5: Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento
Art. 14
1Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull’esecuzione e sul fallimento.1
2Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.
3Sulla piattaforma di comunicazione è installata una casella di posta elettronica per ogni membro della rete interna.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria
1Il DFGP può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell’articolo 2 sono probabilmente adempite.
2I riconoscimenti provvisori secondo il capoverso 1 nonché quelli secondo il diritto anteriore sono validi fino alla decisione definitiva, ma al massimo fino al 31 dicembre 2016.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5565).
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016
Per le ricevute secondo l’articolo 2 lettera b, fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle2) basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
2 RS 943.03
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.