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Art. 116
A. Domanda di realizzazione
1. Termine
1Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. 2Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento. 3Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 117
2. Legittimazione attiva
1Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante. 2Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a’ termini dell’articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l’eccedenza.
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Art. 118
3. In caso di pignoramento provvisorio
Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell’articolo 116.
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Art. 119
1I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a. 2La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l’importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o definitivo. Rimane salvo l’articolo 144 capoverso 5.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 120
5. Avviso al debitore
L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
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Art. 121
6. Estinzione dell’esecuzione
L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
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Art. 122
B. Realizzazione di beni mobili e crediti
1. Termini
a. In generale
1I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.1 2I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 123
b. Differimento della realizzazione
1Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio d’esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.2 2Nell’esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.3 3L’ufficiale fissa l’importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore. 4In caso di sospensione dell’esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.4 5L’ufficiale modifica la sua decisione, d’ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.5
1 Nuovo testo giusto l’art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 124
c. Realizzazione anticipata
1Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla. 2L’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 125
2. Pubblici incanti
a. Preparativi
1La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l’ora.2La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale. 3Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio d’esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 126
b. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente
1Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. 2Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare.
1 Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
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Art. 127
c. Rinuncia alla realizzazione
Se appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’articolo 126, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.
1 Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
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Art. 128
d. Oggetti di metallo prezioso
Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 129
e. Modo di pagamento e conseguenze della mora
1Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. L’ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.1 2Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro. L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento.3 3Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo 126.4 4Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 2 RS955.0 3 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 4 Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
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Art. 130
3. Vendita a trattative private
In luogo dell’incanto si può procedere alla vendita a trattative private:1 - 1.2
- quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
- 2.
- quando si tratti di carte-valori o d’altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
- 3.3
- quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all’incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
- 4.
- nel caso dell’articolo 124 capoverso 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 131
4. Assegnazione dei crediti
1I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti. 2Con l’accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l’autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L’eccedenza è consegnata all’ufficio d’esecuzione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 132
5. Procedure speciali di realizzazione
1Se si tratta di beni d’altra specie, come un usufrutto, una quota di un’eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall’autorità di vigilanza. 2La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d’autore.2 3Uditi gli interessati, l’autorità di vigilanza può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.
1 Nuovo testo giusta l’art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 2 Nuovo testo giusta l’art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RU 1977 862; FF 1974 I 1399).
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Art. 132a
6. Contestazione della realizzazione
1La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private. 2Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione. 3Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione. ...2
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 133
C. Realizzazione dei fondi
1. Termine
1I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione. 2Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 134
2. Condizioni dell’incanto
a. Avviso
1Le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. 2Esse vengono esposte nell’ufficio almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione.
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Art. 135
1Le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall’aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC1). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.2 2Le condizioni dell’incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
1 RS 210 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 136
1L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo. 2Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 2 RS955.0
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Art. 137
d. Termine per il pagamento
Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l’amministrazione dell’ufficio d’esecuzione, per conto e rischio dell’acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell’ufficio d’esecuzione. L’ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 138
3. Incanto
a. Bando. Insinuazione dei diritti
1L’avviso dell’incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima. 2Il bando contiene: - 1.
- il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto;
- 2.
- l’indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell’incanto;
- 3.1 l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L’ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.
3Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
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Art. 139
b. Avviso agli interessati
L’ufficio d’esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 140
c. Appuramento dell’elenco oneri. Stima
1Prima dell’incanto, l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). 2L’ufficiale comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. 3L’ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 141
d. Differimento dell’incanto
1Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. 2Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all’incanto del fondo e dell’accessorio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 142
1Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio. 2Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall’elenco degli oneri, si procede al doppio turno d’asta soltanto se il titolare dell’onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, l’azione di accertamento della priorità del suo credito. 3Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l’aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere sino a concorrenza del suo valore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 142a
4. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione
Sono applicabili le disposizioni riguardanti l’aggiudicazione e il principio dell’offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143
5. Conseguenze della mora
1Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.1 2Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143a
6. Disposizioni complementari
Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 132a.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 143b
7. Vendita a trattative private
1In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima. 2La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 144
D. Ripartizione
1. Momento. Modalità
1La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento. 2Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie. 3Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all’occorrenza, d’acquisto di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).1 4La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione (art. 68).2 5Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 145
2. Pignoramento complementare
1Quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. 2Se nel frattempo l’ufficio d’esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare. 3Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 146
3. Graduatoria e stato di ripartizione
a. Graduazione dei creditori
1Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione. 2I creditori sono collocati nella classe che, secondo l’articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell’esecuzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 147
La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio d’esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 148
c. Azione di contestazione
1Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.1 2...2 3Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L’eccedenza spetta al convenuto.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 149
4. Attestato di carenza di beni
a. Rilascio e effetti
1Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.1 1bisL’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.2 2Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285. 3Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto. 4Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli. 5...3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 149a
b. Prescrizione e cancellazione
1Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione. 2Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi. 3Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 150
5. Restituzione del titolo di credito
1I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.1 2Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere. 3Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.2
1 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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