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Art. 159329
I. Della procedura ordinaria di fallimento
A. Comminatoria di fallimento
1. Momento
Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.
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Art. 160
1 La comminatoria di fallimento contiene: - 1.
- le indicazioni della domanda d’esecuzione;
- 2.
- la data del precetto;
- 3.330 l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore;
- 4.331 l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).
2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.
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Art. 161
1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l’articolo 72.332 2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l’altro sia stato notificato al debitore. 3 ...333
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Art. 162
B. Inventario dei beni
1. Decisione
A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.
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Art. 163
1 L’ufficio d’esecuzione compila l’inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.334 2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.
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Art. 164335
3. Effetti
a. Obblighi del debitore
1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP336), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore; egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l’apprezzamento dell’ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia. 2 L’ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
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Art. 165
1 L’obbligazione del debitore derivante dall’inventario viene annullata dall’ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono. 2 Gli effetti dell’inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.337
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Art. 166
C. Domanda di fallimento
1. Termine
1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. 2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.338
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Art. 167
Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese.
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Art. 168
3. Udienza fallimentare
Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
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Art. 169
4. Responsabilità per le spese
1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.339 2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.
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Art. 170
5. Provvedimenti conservativi
Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori.
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Art. 171340
D. Decisione giudiziale
1. Dichiarazione di fallimento
Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
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Art. 172
2. Reiezione della domanda di fallimento
Il giudice rigetta la domanda di fallimento: - 1.
- quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;
- 2.341 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77);
- 3.
- quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
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Art. 173
3. Differimento della decisione
a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità
1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85acapoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.342 2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.343 3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
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Art. 173a344
b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio
1 Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.345 2 Il giudice può inoltre differire d’ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile il risanamento immediato o la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato.346 3 ...347 344Introdotto dall’art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 345 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). 346 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 347 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 173b348
3bis. Competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
1 Se la domanda di fallimento concerne un debitore che, secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 della legge del 22 giugno 2007349 sulla vigilanza dei mercati finanziari, è soggetto alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il giudice del fallimento trasmette gli atti alla FINMA. La stessa procede conformemente alle norme delle leggi speciali. 2 Sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento unicamente i debitori che dispongono della necessaria autorizzazione della FINMA.350
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Art. 174351
1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: - 1.
- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
- 2.
- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
- 3.
- il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
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Art. 175
E. Momento dell’apertura del fallimento
1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato. 2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.
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Art. 176353
F. Comunicazione delle decisioni giudiziali
1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: - 1.
- la dichiarazione di fallimento;
- 2.
- la revoca del fallimento;
- 3.
- la chiusura del fallimento;
- 4.
- le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;
- 5.
- i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.354 353Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 56555663).
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