I. Disposizione generale |
II. Documenti relativi alle esecuzioni |
Art. 2
1 I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni. 2 I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura. 3 Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra. |
Art. 4
1 Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti. 2 L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19765 concernente la registrazione di documenti da conservare. |
III. Documenti relativi ai fallimenti |
IV. Disposizioni finali |
Art. 6
Il regolamento del 14 marzo 19387 concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato. 7[CS 392; RU 1979814] |