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Art. 16 Precetto esecutivo
1La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi | Tassa/franchi | fino a | 100 | | 7.- | oltre | 100 | fino a 500 | 20.- | oltre | 500 | fino a 1 000 | 40.- | oltre | 1 000 | fino a 10 000 | 60.- | oltre | 10 000 | fino a 100 000 | 90.- | oltre | 100 000 | fino a 1 000 000 | 190.- | oltre | 1 000 000 | | 400.- | | | | |
2La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. 3La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. 4La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito.
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Art. 17 Accertamento di locazioni e di affitti
La tassa per l'accertamento di rapporti di locazione o d'affitto di fondi è di 40 franchi per ogni mezz'ora.
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Art. 18 Opposizione
Le operazioni attinenti alle opposizioni sono esenti da tassa.
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Art. 19 Incasso e versamento
1La tassa per l'incasso di un pagamento e il versamento dell'importo al creditore, calcolata secondo la somma versata, è la seguente: Montant en francs | Emolument en francs | fino a | 1000 | 5.- | oltre | 1000 | 5 per mille ma al massimo 500.- | | | |
2I versamenti a una cassa di deposito e i prelevamenti dalla stessa effettuati dall'ufficio sono esenti da tassa (art. 9 LEF). 3Le spese per il versamento al creditore di somme incassate per lui sono a suo carico.
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Art. 20 Esecuzione del pignoramento
1La tassa per l'esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell'atto di pignoramento, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Credito/franchi | Tassa/franchi | fino a | 100 | | 10.- | oltre | 100 | fino a 500 | 25.- | oltre | 500 | fino a 1 000 | 45.- | oltre | 1 000 | fino a 10 000 | 65.- | oltre | 10 000 | fino a 100 000 | 90.- | oltre | 100 000 | fino a 1 000 000 | 190.- | oltre | 1 000 000 | | 400.- | | | | |
2La tassa per un pignoramento infruttuoso è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1, ma di 10 franchi almeno. La tassa per un tentativo di pignoramento rimasto senza esito è di 10 franchi. 3Se l'esecuzione del pignoramento dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare. 4La tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione è di 5 franchi se in seguito a pagamento, ritiro della domanda di proseguimento, sospensione o annullamento dell'esecuzione non vi è stato pignoramento.
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Art. 21 Esecuzione del sequestro e inventario degli oggetti vincolati al diritto di detenzione
La tassa per l'esecuzione del sequestro e per l'allestimento dell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione è stabilita secondo l'articolo 20.
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Art. 22 Completamento del pignoramento e pignoramento successivo, partecipazione al pignoramento e revisione di pignoramenti di redditi
1La tassa per il completamento del pignoramento (art. 110 e 111 LEF) e per il pignoramento successivo, d'ufficio (art. 145 LEF) o su domanda di un creditore, è stabilita secondo l'articolo 20. 2La tassa per l'annotazione della partecipazione al pignoramento di un nuovo creditore senza completamento del pignoramento è di 6 franchi. 3La tassa per la revisione del pignoramento di redditi (art. 93 LEF) è pari alla metà di quella prevista nell'articolo 20 capoverso 1.
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Art. 23 Pignoramento per diversi crediti
1Il pignoramento simultaneo per diversi crediti contro il medesimo debitore è considerato pignoramento unico. La tassa è calcolata sull'ammontare complessivo dei crediti. 2Le tasse e le spese sono ripartite fra le singole esecuzioni in proporzione all'ammontare dei crediti. 3Tasse e spese e supplementari sono addebitate singolarmente al creditore che le ha causate.
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Art. 24 Copie dell'atto di pignoramento
La tassa per la copia di un atto di pignoramento (art. 112 LEF) o di un'annotazione aggiuntiva (art. 113 LEF) è stabilita secondo l'articolo 9 capoverso 1.
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Art. 25 Documenti comprovanti il diritto di terzi
La tassa per la presentazione di documenti comprovanti il diritto di terzi in una procedura di pignoramento, sequestro o ritenzione è a carico del richiedente ed è stabilita secondo l'articolo 12.
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Art. 26 Custodia di beni mobili
1La tassa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o consegnati per realizzazione di pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest'ultimo, del valore di stima, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito. 2La tassa per la custodia di titoli di pegno chiesti al creditore nella procedura per la realizzazione del pegno immobiliare ammonta, per mese, allo 0,1 per mille del valore nominale, ma al massimo a 500 franchi complessivamente per ogni deposito. 3La tassa per la custodia di altri oggetti di valore è di 5 franchi al mese per ogni oggetto. 4Per la custodia di oggetti di uso corrente o di consumo, l'ufficio stabilisce una tassa adeguata tenendo conto del valore di stima.
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Art. 27 Amministrazione di fondi
1La tassa per l'amministrazione di fondi, compresa la conclusione di contratti di locazione o d'affitto, la tenuta dei libri e la contabilità, è del 5 per cento delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione. 2Se il fondo non è utilizzato, la tassa annuale è dell'1 per mille del valore di stima. 3Le spese amministrative effettive (spese generali, esborsi in contanti) contano come spese. 4In casi speciali, l'autorità di vigilanza può aumentare adeguatamente la tassa.
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Art. 28 Stima di pegni
Le tasse e le spese per la stima di pegni manuali e di fondi nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, compresa la stesura del verbale, sono stabilite secondo l'articolo 20.
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Art. 29 Elenco degli oneri e condizioni d'incanto
1La tassa per l'allestimento dell'elenco degli oneri è di 300 franchi per ogni fondo. 2La tassa per la determinazione delle condizioni d'incanto è di 150 franchi per ogni fondo. 3La tassa per la determinazione di condizioni d'incanto speciali per beni mobili è di 100 franchi. 4La tassa per l'epurazione dell'elenco degli oneri e la determinazione delle condizioni d'incanto per gli incanti successivi è pari alla metà di quelle previste nei capoversi 1 e 2.
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Art. 30 Incanto, vendita a trattative private e liquidazione
1La tassa per la preparazione e l'esecuzione di un incanto, di una vendita a trattative private o di una liquidazione, compresa la stesura del verbale, è calcolata: - a.
- in caso d'incanto, secondo il prezzo totale d'aggiudicazione;
- b.
- in caso di vendita a trattative private, secondo il prezzo totale;
- c.
- in caso di liquidazione, secondo il ricavo totale della vendita.
2Essa è di: Prezzo d'aggiudicazione, prezzo o ricavo in franchi | Tassa/franchi | fino a | 500 | | 10.- | oltre | 500 | fino a 1 000 | 50.- | oltre | 1 000 | fino a 10 000 | 100.- | oltre | 10 000 | fino a 100 000 | 200.- | oltre | 100 000 | | 2 per mille | | | | |
3La tassa non può in nessun caso superare il ricavo della realizzazione. 4Se non si trova acquirente, la tassa è calcolata secondo il valore di stima ed è ridotta della metà, ma ammonta al massimo a 1000 franchi. 5Se la realizzazione dura più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare. 6Le spese per gli ausiliari e i locali contano come spese. 7La tassa per la registrazione della domanda di realizzazione è di 5 franchi se in seguito a pagamento, ritiro della domanda o sospensione dell'esecuzione la realizzazione non ha luogo. Se il ritiro della domanda o il pagamento avviene soltanto dopo la pubblicazione, la tassa è stabilita secondo il capoverso 4.
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Art. 31 Realizzazione da parecchie esecuzioni
Se oggetti provenienti da diverse esecuzioni sono realizzati contemporaneamente, la tassa di realizzazione è calcolata sul ricavo totale. L'importo è ripartito fra le singole esecuzioni in proporzione al prezzo di vendita dei rispettivi oggetti o, in mancanza di un acquirente, in proporzione al valore di stima.
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Art. 32 Notificazioni al registro fondiario
La tassa per la notificazione in duplo di un cambiamento di proprietà all'ufficiale del registro fondiario e per la domanda concernente le cancellazioni e mutazioni necessarie (art. 150 cpv. 3 LEF) è di 100 franchi.
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Art. 33 Incasso e consegna del ricavo
La tassa per l'incasso del ricavo della realizzazione e dei pagamenti provenienti da pignoramenti del reddito nonché per il loro versamento al creditore è stabilita secondo l'articolo 19; gli importi a carico dell'acquirente non contano come ricavo della realizzazione.
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Art. 34 Graduatoria e piano di distribuzione
1La tassa per l'allestimento della graduatoria e del piano di distribuzione è di: - a.
- 25 franchi per la prima pagina se si tratta di beni mobili o di crediti;
- b.
- 70 franchi per la prima pagina se si tratta di fondi soli o congiunti con beni mobili o crediti;
- c.
- 8 franchi per ogni pagina supplementare.
2La tassa per il conteggio di un pignoramento del reddito è di 10 franchi per esecuzione se non è necessario un piano di distribuzione.
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Art. 35 Assegnazione dei crediti
1La tassa per l'assegnazione di crediti dell'escusso a titolo di pagamento (art. 131 cpv. 1 LEF) è stabilita per analogia secondo l'articolo 19 capoverso 1. 2La tassa per l'assegnazione di crediti dell'escusso a scopo di incasso (art. 131 cpv. 2 LEF) è di 20 franchi.
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Art. 36 Modi di pagamento speciali
L'accertamento che un credito pagabile in contanti è stato pagato in altro modo è sottoposto a una tassa di 20 franchi.
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Art. 37 Riserva della proprietà
1La parte che domanda all'ufficio d'esecuzione un'operazione relativa all'iscrizione di un patto di riserva della proprietà giusta il regolamento del 19 dicembre 19101 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà deve pagare la tassa seguente: Debito scoperto/franchi | Tassa/Franchi | - a.
- per l'iscrizione del patto di riserva di proprietà:
| | - fino a 1 000
| 25.-- | - oltre 1 000 fino a 5 000
| 50.-- | - oltre 5 000 fino a 10 000
| 60.-- | - oltre 10 000
| 6 per mille ma al massimo 150.-- | - b.
- per l'iscrizione di una cessione
| 10.-- | - c.
- per la consultazione del registro o per una informazione sul suo contenuto
| 9.-- | - d.
- per gli estratti, le attestazioni e le comunicazioni scritte, per ogni pagina
| 8.-- | | |
2La radiazione di un'iscrizione e l'attestazione di operazioni sul contratto giusta il capoverso 1 lettere a e b sono esenti da tassa. 3In caso di vendita della stessa cosa a parecchi acquirenti domiciliati nel medesimo circondario è dovuta una tassa sola.
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Art. 38 Determinazione del minimo vitale
1La determinazione, al di fuori di un'esecuzione forzata, del minimo vitale del debitore è sottoposta a una tassa di 40 franchi a carico del richiedente. 2Se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.
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Art. 39 Comminatoria di fallimento
La tassa per la stesura di una comminatoria di fallimento è stabilita secondo l'articolo 16.
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Art. 40 Inventario
La tassa per l'allestimento di un inventario (art. 162 e 163 LEF) è di 40 franchi per ogni mezz'ora.
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Art. 41 Cancellazione di un attestato di carenza di beni
La cancellazione di un attestato di carenza di beni è esente da tassa.
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Art. 42 Altre iscrizioni
La tassa per un'iscrizione non espressamente prevista negli articoli 16 a 41 è di 5 franchi.
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