Regolamento
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Il Tribunale federale, in applicazione dell’articolo 873 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni3 (CO), decreta:4 4Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2920). |
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Art. 1
In caso di fallimento d’una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad effettuare versamenti suppletivi (art. 869 a 871 CO), la determinazione e la riscossione delle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi forma parte integrante della procedura di fallimento. |
Art. 25
L’amministrazione del fallimento stabilisce, in base all’elenco depositato presso l’Ufficio del registro di commercio ed ai verbali degli organi della società cooperativa, la lista degli attuali membri della società, come pure di coloro che, avendo cessato di farne parte sia per morte sia per altra causa, sono rimasti personalmente responsabili delle obbligazioni della società od obbligati ad eseguire versamenti suppletivi in conformità all’articolo 876 CO. 5Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2920). |
Art. 3
1 L’istanza al giudice del fallimento in conformità all’articolo 230 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento6 (LEF) va inoltrata soltanto se è prevedibile che neanche i contributi dei soci responsabili od obbligati a versamenti suppletivi copriranno le spese della procedura ordinaria o della procedura sommaria di fallimento.7 2 Gli anticipi, che secondo l’articolo 230 capoverso 2 della LEF il creditore deve effettuare per la prosecuzione della procedura ordinaria di fallimento, comprendono anche le spese di riscossione delle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi, in quanto queste spese appaiano fin da principio necessarie. Ove occorra, si possono esigere anticipi supplementari. 7Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2920). |
Art. 4
1 Stabilito il prospetto provvisorio dei contributi, l’amministrazione del fallimento può concludere, col consenso dell’assemblea dei creditori, transazioni circa la responsabilità o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi di singoli soci o di tutti. 2 L’assemblea dei creditori può esprimere il suo consenso sia autorizzando una determinata transazione, sia ratificando una transazione già conclusa. 3 In ambedue i casi la decisione dell’assemblea dei creditori può essere impugnata mediante reclamo dai creditori che non l’hanno accettata o dagli altri soci. Il ricorso al Tribunale federale è ricevibile anche quando il ricorrente pretende che la transazione è inadeguata alle circostanze. 4 Le pretese derivanti dalla responsabilità personale dei soci o dal loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi non possono essere cedute a’ sensi dell’articolo 260 della LEF8. |
Art. 5
1 Le pretese della massa dei creditori, alle quali essa rinuncia e la cui cessione non è domandata da nessun creditore, vanno offerte a’ sensi dell’articolo 260 della LEF9 ai soci responsabili o tenuti a versamenti suppletivi, in quanto la società stessa avesse avuto veste per farle valere. 2 Il ricavato, deduzion fatta delle spese, spetta a questi soci sino a concorrenza dei loro contributi; l’eccedenza spetta a tutti i soci. Il riparto tra gli uni e gli altri soci va fatto secondo la norma che l’articolo 19 capoverso 2 della presente ordinanza stabilisce per la restituzione degl’importi eccedenti. |
Art. 6
1 Il deposito della graduatoria va notificato ad ogni socio mediante lettera raccomandata. 2 Ogni socio ha il diritto d’impugnare, entro venti giorni dal ricevimento di questa notifica e con azione in conformità dell’articolo 250 della LEF10 , la sussistenza dei crediti ammessi. Questo diritto dev’essere menzionato nella notifica.11 10RS 281.1 11Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2920). |
Art. 7
Trascorso il termine per impugnare la graduatoria, l’amministrazione del fallimento stabilisce quale sarà la presumibile eccedenza del passivo, incluse le spese di fallimento, sull’attivo della società (perdita derivante dal fallimento). I crediti, per i quali la graduatoria è impugnata, come pure i crediti sottoposti a condizione vanno aggiunti al passivo per tutto il loro importo; le pretese litigiose della massa non debbono essere comprese nell’attivo. |
Art. 8
1 Mediante un prospetto provvisorio dei contributi, l’importo che dovrà essere versato dai soci a copertura della presumibile perdita derivante dal fallimento è ripartito in misura eguale tra tutti i soci illimitatamente responsabili; sino a concorrenza dell’importo massimo della loro responsabilità tra i soci limitatamente responsabili e, ove esistano quote sociali, in proporzione alle stesse. 2 Se i soci non sono personalmente responsabili, ma obbligati ad eseguire versamenti suppletivi, i contributi da versarsi vanno ripartiti tra i singoli soci secondo lo statuto e, in difetto di disposizioni statutarie, proporzionalmente all’importo delle quote sociali o, mancando queste, in misura eguale; in caso di limitato obbligo tuttavia soltanto sino a concorrenza dell’importo massimo indicato nello statuto. 3 Le somme che i soci usciti dalla società debbono a dipendenza della loro responsabilità o a titolo di versamenti suppletivi (art. 876 CO) si calcolano basandosi sulla perdita che i crediti al beneficio dei contributi di questi soci subiscono nel fallimento, non sullo scoperto esistente al momento dell’uscita. |
Art. 9
Se la responsabilità dei soci od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi fu in seguito diminuito, nel prospetto dei contributi va specificato per ogni socio quale somma egli deve per quei crediti non coperti dall’attivo del fallimento, riguardo ai quali l’originaria responsabilità o l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi continua a sussistere in conformità dell’articolo 874 capoverso 3 del CO, e quale somma egli deve per quei crediti non coperti dall’attivo del fallimento, riguardo ai quali la diminuzione ha valore. |
Art. 10
Qualora gli statuti prevedano, oltre la responsabilità personale dei soci, anche l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, si debbono dapprima esigere questi ultimi. Un eventuale scoperto va ripartito, nel prospetto dei contributi, secondo la responsabilità personale dei soci. |
Art. 11
1 Il prospetto dei contributi, con i documenti in base ai quali fu allestito, va depositato per l’ispezione presso l’ufficio dei fallimenti. 2 L’amministrazione del fallimento pubblica, nei giornali previsti per le pubblicazioni della società, l’avvenuto deposito e ne dà avviso particolare ad ogni socio, indicandogli l’importo che lo concerne ed avvertendolo che il prospetto provvisorio dei contributi può essere impugnato, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso, mediante reclamo all’autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti e che, in difetto d’impugnazione, esso diventa esecutivo. 3 Anche i creditori del fallimento hanno il diritto di impugnare il prospetto dei contributi, entro dieci giorni dalla pubblicazione del deposito. 4 La procedura di ricorso è disciplinata dalla LEF12 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria13, in quanto le seguenti disposizioni non vi derogano. |
Art. 12
1 Se non è stato interposto reclamo in tempo utile il prospetto provvisorio dei contributi diventa esecutivo e dà diritto di chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione conformemente all’articolo 80 della LEF14 . Alla domanda di rigetto possono essere opposte soltanto le eccezioni menzionate all’articolo 81 capoverso 1 della LEF. 2 In caso di reclamo, il prospetto dei contributi diventa esecutivo allorchè è intervenuta una decisione definitiva o, nel caso previsto all’articolo 15 della presente ordinanza, quando l’amministrazione del fallimento ha proceduto al nuovo deposito del prospetto rettificato. 14RS 281.1 |
Art. 13
Mediante reclamo si possono far valere tutte le eccezioni concernenti sia la responsabilità del reclamante o il suo obbligo di effettuare versamenti suppletivi in genere, sia l’ammontare del contributo messo a suo carico, come l’omissione di soci soggetti a contributo, le norme seguite nel riparto, il calcolo della perdita derivante dal fallimento. |
Art. 14
1 Il reclamo va diretto contro l’amministrazione del fallimento e, in quanto censuri che si è omesso di chiedere il contributo a certi soci o si è imposto loro un contributo troppo esiguo, pure contro questi soci. 2 Se il reclamante impugna il modo di riparto o contesta come ingiustificato od esagerato il contributo a carico d’un socio, l’autorità di vigilanza invita ad intervenire nella procedura anche i soci colpiti dalla modificazione proposta, i quali assumono pertanto veste di controparte. 3 Se il reclamo non è respinto in ordine, la possibilità di rispondere oralmente o per iscritto dev’essere accordata alla controparte. Ad essa va pure intimato per la risposta il ricorso contro la decisione presa sul reclamo. 4 La prova può essere fornita con tutti i mezzi ammessi dalle disposizioni cantonali in materia di procedura civile ordinaria. 5 e 6 ...15 7 La decisione presa sul reclamo ha valore, nella procedura di riparto, pro e contro tutti i soci. Non può tuttavia essere opposta come cosa giudicata all’azione di regresso promossa da un socio che non ha partecipato alla procedura di reclamo. 15Abrogati dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996 (RU 1996 2920). |
Art. 15
Se il reclamo è ammesso, l’autorità di vigilanza rettifica il prospetto dei contributi o ne ordina la rettifica per opera dell’amministrazione del fallimento. In quest’ultimo caso, l’amministrazione del fallimento deposita nuovamente il prospetto rettificato e pubblica il deposito in conformità dell’articolo 11 capoverso 2 della presente ordinanza. Entro dieci giorni ogni socio astretto a contributo può presentare reclamo per inesattezza della rettifica. Questo reclamo non ha effetto sospensivo. L’autorità di vigilanza può tuttavia sospendere l’esecuzione del prospetto dei contributi (art. 12). La sospensione dura, salvo revoca, sino alla decisione definitiva del reclamo. |
Art. 16
1 Dopo che il prospetto provvisorio è divenuto esecutivo, l’amministrazione del fallimento deve riscuotere senz’indugio i contributi dei soci. Essa può esimersi dal promuovere esecuzione contro quei soci, dai quali notoriamente non si potrà ottenere nessun pagamento. 2 Le somme dovute a dipendenza della responsabilità dei soci o a titolo di versamenti suppletivi non si possono compensare con crediti verso la società. Il versamento di queste somme rimane tuttavia prorogato al socio, sino alla definitiva liquidazione dei conti (art. 21), nella misura in cui il suo credito sarà probabilmente soddisfatto nella procedura di fallimento. |
Art. 17
Se i soci sono personalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società, o se la loro responsabilità personale o il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi, pur essendo limitati ad un determinato importo o proporzionati alle quote sociali, hanno a tenore degli statuti carattere solidale, la procedura di riparto va proseguita secondo gli articoli 18 e 19. |
Art. 18
1 I contributi che non si possono riscuotere, come pure quelli la cui riscossione ritarderebbe soverchiamente la chiusura della procedura, vanno ripartiti in un prospetto complementare tra gli altri soci proporzionalmente all’ammontare delle loro quote o dei loro versamenti suppletivi, ma sino a concorrenza dell’importo massimo indicato dallo statuto nel caso in cui la loro responsabilità od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi fossero limitati. 2 Ai soci usciti, che in virtù dell’articolo 876 del CO sono rimasti responsabili o astretti a versamenti suppletivi, non può in nessun caso essere imposto un contributo superiore alla parte loro incombente dello scoperto accertato su quegli obblighi della società che esistevano al momento dell’uscita, contributo che, al massimo, sarà uguale alla somma sino a concorrenza della quale sono responsabili o tenuti a versamenti suppletivi. 3 Gli articoli 11 a 16 sono pure applicabili al prospetto complementare dei contributi, contro il quale si possono far valere tutte le eccezioni che non siano già state decise su ricorso contro il precedente prospetto dei contributi. I contributi che in virtù di quest’ultimo sono definitivamente stabiliti, non possono tuttavia più essere modificati. 4 Si compileranno tanti prospetti complementari quanti saranno necessari per ripartire tra gli altri soci i contributi non riscotibili, tuttavia soltanto sino a concorrenza della responsabilità personale limitata o dell’obbligo di eseguire versamenti suppletivi. 5 L’amministrazione del fallimento può nondimeno differire la compilazione di tali prospetti complementari sino alla liquidazione definitiva dei conti (art. 19), se la perdita derivante dal fallimento non raggiungerà probabilmente l’ammontare previsto nel prospetto provvisorio dei contributi e le entrate avute raggiungono l’importo dello scoperto. |
Art. 19
1 Tosto che lo stato di ripartizione previsto dall’articolo 263 della LEF16 è definitivo, l’amministrazione del fallimento stabilisce il prospetto definitivo dei contributi. La perdita risultante dal fallimento a carico dei soci va ripartita tenendo conto di quanto accertato nella procedura precedente prevista dagli articoli 8 a 10 circa la loro responsabilità personale od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi. D’altra parte vanno menzionati i pagamenti eseguiti da ciascun socio sulla base del prospetto provvisorio dei contributi e dei prospetti complementari. Se la somma totale di questi pagamenti è inferiore alla perdita derivante dal fallimento, l’importo mancante va ripartito secondo l’articolo 18 e menzionato nel prospetto. 2 Se invece è superiore, l’eccedenza dev’essere restituita. Qualora certi soci abbiano versato contributi maggiori di quelli che loro incombevano rispetto agli altri soci, debbonsi anzitutto restituire queste eccedenze; stabilito il conguaglio, il residuo ancora a disposizione va distribuito proporzionalmente all’ammontare delle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi. 3 Gli articoli 11 a 16 sono applicabili al prospetto definitivo dei contributi. È ammesso reclamo soltanto se non fu tenuto conto esatto delle modificazioni del prospetto provvisorio determinante dal risultato definitivo della liquidazione del fallimento. 16RS 281.1 |
Art. 20
Se la responsabilità personale limitata o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi non hanno carattere solidale, non si procede al riparto complementare previsto dall’articolo 17. L’articolo 19 è applicabile per analogia all’allestimento del prospetto definitivo dei contributi ma non si procede al riparto dell’importo mancante previsto dall’ultimo periodo del primo capoverso. |
Art. 21
Le somme versate dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi vanno ripartite fra i creditori mediante un complemento dello stato di ripartizione, non appena stabilito il conto definitivo e riscossi i contributi eventualmente ancora necessari. Ripartizioni provvisorie possono esser fatte dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. |
Art. 22
1 Le notifiche tardive (art. 251 LEF17) pervenute prima del deposito del prospetto definitivo dei contributi sono ammesse. Qualora sui beni della massa siano già state fatte ripartizioni provvisorie (art. 251 cpv. 3 LEF), i creditori che hanno notificato tardivamente i loro crediti beneficieranno tuttavia dei contributi dei soci soltanto per quella parte del loro credito che sarebbe rimasta scoperta se avessero partecipato alla ripartizione provvisoria. 2 Le spese a carico dei creditori secondo l’articolo 251 capoverso 2 della LEF comprendono anche quelle fatte per completare un prospetto dei contributi provvisorio od il prospetto definitivo. 17RS 281.1 |
Art. 2318
Se i creditori sono integralmente soddisfatti, l’amministrazione del fallimento canlcela e distrugge gli attestati di carenza rilasciati contro i singoli soci nell’esecuzione promossa per le somme da loro dovute a motivo della loro responsabilità o a titolo di versamenti suppletivi. Se invece i creditori subiscono una perdita, gli attestati vanno realizzati a vantaggio della massa. 18Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2920). |
Art. 24
1 Il ricavo della realizzazione di beni della società scoperti dopo la chiusura del fallimento e le somme depositate dall’amministrazione del fallimento che diventano disponibili conformemente all’articolo 269 capoversi 1 e 2 della LEF19 , come pure le eccedenze a favore della massa risultanti da pretese cedute a creditori in virtù dell’articolo 260 della LEF, sono ripartiti tra i soci secondo l’articolo 19 capoverso 2, in quanto non siano necessari a soddisfare integralmente i creditori. A tale scopo va depositato uno speciale prospetto. 2 Se i creditori sono stati integralmente soddisfatti, le pretese dubbie, che sono state scoperte dopo la chiusura del fallimento (art. 269 cpv. 3 LEF) e che la società stessa sarebbe stata legittimata a far valere, vanno offerte, a’ sensi dell’articolo 260 della LEF, mediante avviso pubblico o per lettera, ai soci che hanno pagato un contributo a dipendenza della loro responsabilità o a titolo di versamenti suppletivi. Il ricavo è ripartito dall’amministrazione del fallimento secondo l’articolo 5 capoverso 2 della presente ordinanza. 19RS 281.1 |
Art. 26
1 La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione. 2 Essa è applicabile anche al fallimento di società cooperative con soci personalmente responsabili secondo le disposizioni finora vigenti. Data dell’entrata in vigore: 12 gennaio 1938 |