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Art. 176
I. Campo di applicazione. Sede del tribunale arbitrale
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.129 2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC130. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.131 3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall’istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.
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Art. 177
II. Compromettibilità
1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale. 2 Uno Stato, un’impresa dominata da uno Stato o un’organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.
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Art. 178
III. Patto e clausole di arbitrato
1 Il patto di arbitrato dev’essere fatto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.133 2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. 3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch’esso si riferisca a una lite non ancora sorta. 4 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.134
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Art. 179135
IV. Arbitri
1. Nomina e sostituzione
1 Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente. 2 Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo. 3 Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato. 4 Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti. 5 In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri. 6 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
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Art. 180
1 Un arbitro può essere ricusato se: - a.
- non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
- b.137
- vi è un motivo di ricusa contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o
- c.138
- vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.
2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.139 3 ...140
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Art. 180a141
b. Procedura
3. Destituzione
1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusa, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l’instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione. 2 Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusa, l’instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente. 3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato. Art. 180b142 1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. 2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.
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Art. 181
Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l’arbitro o gli arbitri designati nel patto d’arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.
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Art. 182
VI. Procedura
1. Principio
1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta. 2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. 3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio. 4 La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.143
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Art. 183
2. Provvedimenti cautelari e conservativi
1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi. 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.144 3 Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l’attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.
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Art. 184
3. Assunzione delle prove
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove. 2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.145 3 Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali.146
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Art. 185
4. Ulteriore collaborazione del giudice
5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri
Se è necessaria un’ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale. Art. 185a147 1 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L’articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. 2 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all’assunzione delle prove. L’articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
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Art. 186
1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza. 1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.148 2 L’eccezione d’incompetenza dev’essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito. 3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.
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Art. 187
VIII. Lodo
1. Diritto applicabile
1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.150 2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.
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Art. 188
2. Decisione parziale
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.
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Art. 189
1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti. 2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.
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Art. 189a152
4. Rettifica, interpretazione e completamento
1 Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti. 2 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.
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Art. 190
IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione
1. Impugnazione
1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. 2 Il lodo può essere impugnato soltanto se: - a.
- l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b.
- il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c.
- il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d.
- è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e.
- è incompatibile con l’ordine pubblico.
3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. 4 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154
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Art. 190a155
1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se: - a.
- ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b.
- da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.
- nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.
2 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.
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Art. 191156
3. Autorità di ricorso e di revisione
L’unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119a della legge del 17 giugno 2005157 sul Tribunale federale.
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Art. 192
X. Rinuncia all’impugnazione
1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l’impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l’articolo 190a capoverso 1 lettera b. L’accordo richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.158 2 Se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa dev’essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958159 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
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Art. 193
XI. Deposito e attestazione dell’esecutività
1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.160 2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.161 3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.
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Art. 194
Il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958162 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
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