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Art. 349516
516 Abrogato dall’all. 1 n. 5 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 349a517
1. Protezione dei dati personali
a. Basi legali
Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020518 sulla protezione dei dati (LPD) oppure se:519 - a.
- la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
- b.
- l’interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.
517 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 518 RS 235.1 519 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art. 349b520
b. Parità di trattamento
1 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere. 2 Le leggi speciali che prevedono regole di protezione dei dati personali più severe per la comunicazione di dati personali alle autorità estere competenti non si applicano alla comunicazione alle autorità competenti degli Stati Schengen. 520 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349c521
c. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale
1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata. 2 Una protezione adeguata è garantita: - a.
- dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;
- b.
- da un trattato internazionale;
- c.
- da garanzie specifiche.
3 Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.522 4 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per: - a.
- proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
- b.
- prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c.
- prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;
- d.
- esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.
5 Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’IFPDT523 sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4. 521 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 522 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 523 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
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Art. 349d524
d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se: - a.
- la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b.
- lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- c.
- le condizioni di cui all’articolo 349c sono adempiute.
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico: - a.
- il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b.
- la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 524 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349e525
e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo
1 Se i dati personali non possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d’urgenza, l’autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se: - a.
- la comunicazione è indispensabile per l’adempimento di un compito legale dell’autorità che comunica i dati; e
- b.
- nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato vi si oppone.
2 Al momento della comunicazione dei dati, l’autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati. 3 L’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato. 4 Se è un’autorità federale, l’autorità competente informa l’IFPDT senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1. 5 L’autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità. 525 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349f526
f. Esattezza dei dati personali
1 L’autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti. 2 Informa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. 3 Indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica. 4 Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile: - a.
- le diverse categorie di interessati;
- b.
- i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
5 L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze. 526 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349g527
g. Verifica della liceità del trattamento
1 L’interessato può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito qualora: - a.
- il suo diritto di essere informato su uno scambio di dati che lo concernono sia limitato o differito (art. 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 1992528 sulla protezione dei dati);
- b.
- il suo diritto d’accesso sia negato, limitato o differito (art. 17 e 18 LPDS529); o
- c.
- il suo diritto di esigere la rettifica, la distruzione o la cancellazione dei dati che lo concernono sia parzialmente o totalmente negato (art. 41 cpv. 2 lett. a LPD).530
2 Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un’autorità federale soggetta alla sorveglianza dell’IFPDT. 3 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD.531 4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina all’autorità federale competente di porvi rimedio. 5 Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili. 527 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 528 RS 235.1 529 RS 235.3 530 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 531 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art. 349h532
1 Chi rende verosimile che uno scambio di dati personali che lo concernono potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati personali può chiedere all’IFPDT di aprire un’inchiesta ai sensi dell’articolo 49 LPD533.534 2 Un’inchiesta può essere aperta unicamente nei confronti di un’autorità federale soggetta alla sorveglianza dell’IFPDT. 3 L’interessato e l’autorità federale nei confronti della quale è stata aperta un’inchiesta hanno qualità di parte. 4 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 50 e 51 LPD.535 532 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 533 RS 235.1 534 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 535 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art.350
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza
1 L’Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 2 Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall’altro.
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Art. 351
1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure. 2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. 3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti. 4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
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Art. 352
c. Protezione dei dati
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981539 sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2 Lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD540.541 3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.
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Art. 353
d. Aiuti finanziari e indennità
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
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Art. 354543
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone
1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. 2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: - a.
- l’Ufficio federale di polizia;
- b.
- la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
- c.
- l’Ufficio federale di giustizia;
- d.
- l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini544;
- e.
- le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti;
- f.
- il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- g.
- le autorità cantonali di polizia;
- h.
- le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.545
3 I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008546 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998547 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005548 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005549 sulle dogane. 4 I dati possono essere utilizzati: - a.
- sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 2003550 sui profili del DNA; o
- b.551
- in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.552
5 Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.553 6 Ai fini delle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS) la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.554 543 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). 544 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 545 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 546 RS 361 547 RS 142.31 548 RS 142.20 549 RS 631.0 550 RS 363 551 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). 552 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 553 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 554 Introdotto dall’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117).
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Art. 355555
555 Abrogato dall’all. 1 n. 5 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 355a557
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati
1 Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.558 2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 2004559 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale. 4 Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un’autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b).560 557Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). 558 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 559 RS 0.362.2 560 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 355b562
b. Estensione del mandato
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004563 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 562Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). 563 RS 0.362.2
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Art. 355c564
5bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen565 attenendosi alla legislazione nazionale. 564 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447, 21792227; FF 2004 5273). 565 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
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Art. 355d566
566 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447, 2179, 2227; FF 2004 5273). Abrogato dall’all. 2 n. II della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 355e567
5quater. Ufficio SIRENE
1 Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).568 2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS. 567 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447, 2179, 2227; FF 2004 5273). 568 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117).
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Art. 355fe355g569
569 Introdotti dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387, 3417; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 356a361570
570 Abrogati dall’all. 1 n. II 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 362571
6. Avviso in caso di pornografia
L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia. 571 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
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