Ordinanza
sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione
(OMSM)
del 9 ottobre 2019 (Stato 1° novembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1,
ordina:
1 RS 311.0
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell’estremismo violento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative.
2 RS 121
Art. 2 Beneficiari degli aiuti finanziari
Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.
Art. 3 Minoranze
1 Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:
- a.
- sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- b.
- si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- c.
- hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
- d.
- sono bisognosi di particolare protezione.
2 Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.
Sezione 2: Misure
Art. 4
La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:
- a.
- protezione di natura edile, tecnica o organizzativa volta a impedire reati;
- b.
- formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce; è esclusa la formazione nell’impiego di armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 legge del 20 giugno 19973 sulle armi;
- c.
- sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- d.
- informazione della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 5 Principi
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono subordinati alle domande di credito e ai decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.
2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu) l’autorità competente per la decisione (art. 11 cpv. 6) istituisce un ordine di priorità. I criteri per istituire l’ordine di priorità sono:
- a.
- l’urgenza della misura;
- b.
- la qualità della misura;
- c.
- l’impiego efficiente delle risorse.
4 RS 616.1
Art. 6 Presupposti materiali
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:
- a.
- hanno un effetto duraturo; e
- b.
- conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l’eliminazione di altre minacce.
2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura.
3 Non sono concessi aiuti finanziari:
- a.
- per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche o missionarie;
- b.
- se l’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza;
- c.
- per misure che comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione concessi in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi federali non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.
2 Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Art. 8 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base degli elementi seguenti:
- a.
- il tipo e l’importanza della misura;
- b.
- le prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, i contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, le prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché le prestazioni fornite da terzi.
Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 9 Basi, forma giuridica e durata
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu5.
2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
- a.
- una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 LSu; o
- b.
- un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.
3 Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.
4 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
- a.
- lo scopo dell’aiuto finanziario;
- b.
- l’importo dell’aiuto finanziario;
- c.
- eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell’aiuto finanziario;
- d.
- i rendiconti;
- e.
- la garanzia della qualità.
5 RS 616.1
Art. 10 Domande
1 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere.
2 Le domande devono contenere:
- a.
- indicazioni complete sull’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
- b.
- indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
- c.
- una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell’obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
- d.
- indicazioni relative al coordinamento con misure che altre autorità federali, Cantoni, autorità locali o terzi hanno adottato o intendono adottare;
- e.
- lo scadenzario per l’attuazione della misura prevista;
- f.
- un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
- g.
- indicazioni sulle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, sui contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché sulle prestazioni fornite da terzi.
Art. 11 Esame delle domande e decisione formale
1 fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso sollecita le informazioni mancanti o richiede informazioni supplementari.
2 Esamina il contenuto delle domande.
3 Chiede al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.
4 fedpol può richiedere informazioni supplementari presso le autorità cantonali o locali e, d’intesa con il richiedente, anche presso terzi.
5 Può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all’ordine di priorità e formulare raccomandazioni all’indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria.
6 Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.
Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto
1 I beneficiari degli aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permetterle di consultare i documenti pertinenti.
2 Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui venga illustrato lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e si renda conto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale o al contratto.
Art. 13 Pubblicazione del sostegno della Confederazione
I beneficiari degli aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5: Tutela giurisdizionale
Art. 14
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Verifica
1 fedpol verifica periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.
2 Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.
Art. 16 Disposizione transitoria
Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentate, esaminate e accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all’articolo 10 capoverso 1.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.