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Sezione 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 448 Diritto applicabile  

1 I pro­ce­di­men­ti pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce so­no con­ti­nua­ti se­con­do il nuo­vo di­rit­to, in quan­to le di­spo­si­zio­ni se­guen­ti non pre­ve­da­no al­tri­men­ti.

2 Gli at­ti pro­ce­du­ra­li di­spo­sti o ese­gui­ti pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce man­ten­go­no la lo­ro va­li­di­tà.

Art. 449 Competenza  

1 I pro­ce­di­men­ti pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce so­no con­ti­nua­ti dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti in vir­tù del nuo­vo di­rit­to, in quan­to le di­spo­si­zio­ni se­guen­ti non pre­ve­da­no al­tri­men­ti.

2 I con­flit­ti di com­pe­ten­za tra au­to­ri­tà del­lo stes­so Can­to­ne so­no de­ci­si dal­la giu­ri­sdi­zio­ne di re­cla­mo del Can­to­ne in­te­res­sa­to; quel­li tra au­to­ri­tà di Can­to­ni di­ver­si o tra au­to­ri­tà can­to­na­li e fe­de­ra­li so­no de­ci­si dal Tri­bu­na­le pe­na­le fe­de­ra­le.

Sezione 2: Procedura dibattimentale di primo grado e procedure speciali

Art. 450 Procedura dibattimentale di primo grado  

Se già aper­to pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce, il di­bat­ti­men­to è con­ti­nua­to se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re dal me­de­si­mo giu­di­ce di pri­mo gra­do.

Art. 451 Decisioni giudiziarie indipendenti successive  

Do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce, le de­ci­sio­ni giu­di­zia­rie in­di­pen­den­ti suc­ces­si­ve so­no pro­nun­cia­te dall’au­to­ri­tà pe­na­le che sa­reb­be sta­ta com­pe­ten­te per la sen­ten­za di pri­mo gra­do in vir­tù del pre­sen­te Co­di­ce.

Art. 452 Procedura contumaciale  

1 Se pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce, le istan­ze di nuo­vo giu­di­zio a se­gui­to di una sen­ten­za con­tu­ma­cia­le so­no giu­di­ca­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re.

2 Se pre­sen­ta­te do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce, le istan­ze di nuo­vo giu­di­zio a se­gui­to di una sen­ten­za con­tu­ma­cia­le pro­nun­cia­ta se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re so­no giu­di­ca­te se­con­do il di­rit­to più fa­vo­re­vo­le all’in­stan­te.

3 Il nuo­vo giu­di­zio è ret­to dal nuo­vo di­rit­to. Es­so com­pe­te al giu­di­ce che sa­reb­be sta­to com­pe­ten­te per la sen­ten­za con­tu­ma­cia­le in vir­tù del pre­sen­te Co­di­ce.

Sezione 3: Procedura di ricorso

Art. 453 Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice  

1 I ri­cor­si con­tro le de­ci­sio­ni ema­na­te pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce so­no giu­di­ca­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti in vir­tù di ta­le di­rit­to.

2 Se la giu­ri­sdi­zio­ne di ri­cor­so o il Tri­bu­na­le fe­de­ra­le rin­via il pro­ce­di­men­to al­la giu­ri­sdi­zio­ne in­fe­rio­re per nuo­vo giu­di­zio, si ap­pli­ca il nuo­vo di­rit­to. Il nuo­vo giu­di­zio com­pe­te all’au­to­ri­tà che in vir­tù del pre­sen­te Co­di­ce sa­reb­be sta­ta com­pe­ten­te per la de­ci­sio­ne an­nul­la­ta.

Art. 454 Decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del presente Codice  

1 Ai ri­cor­si con­tro le de­ci­sio­ni di pri­mo gra­do ema­na­te do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce si ap­pli­ca il nuo­vo di­rit­to.

2 Ai ri­cor­si con­tro le de­ci­sio­ni di pri­mo gra­do di au­to­ri­tà giu­di­zia­rie su­pe­rio­ri ema­na­te se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re do­po l’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce si ap­pli­ca il di­rit­to an­te­rio­re.

Sezione 4: Opposizione contro i decreti d’accusa; procedimenti su azione penale privata

Art. 455 Opposizione contro i decreti d’accusa  

All’op­po­si­zio­ne con­tro i de­cre­ti d’ac­cu­sa si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 453.

Art. 456 Procedimenti su azione penale privata  

Si­no al­la chiu­su­ra del pro­ce­di­men­to di pri­mo gra­do, i pro­ce­di­men­ti su azio­ne pe­na­le pri­va­ta se­con­do il di­rit­to can­to­na­le an­te­rio­re pen­den­ti di­nan­zi a un giu­di­ce di pri­mo gra­do al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del pre­sen­te Co­di­ce so­no con­ti­nua­ti se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re dal me­de­si­mo giu­di­ce.

Sezione 5: Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012177

177 Introdotta dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 201250435055).

Art. 456a  

Nei pro­ce­di­men­ti pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 28 set­tem­bre 2012 del pre­sen­te Co­di­ce gli in­ter­ro­ga­to­ri svol­ti dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la stes­sa so­no ret­ti dal nuo­vo di­rit­to.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 457  

1 Il pre­sen­te Co­di­ce sot­to­stà a re­fe­ren­dum fa­col­ta­ti­vo.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le ne de­ter­mi­na l’en­tra­ta in vi­go­re.

Da­ta dell’en­tra­ta in vi­go­re:178 1° gen­na­io 2011

178 DCF del 31 mar. 2010.

Allegato 1

(art. 446 cpv. 1)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogate:

1.
la legge federale del 15 giugno 1934179 sulla procedura penale;
2.
la legge federale del 20 giugno 2003180 sull’inchiesta mascherata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

181

179 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 1974 1857all. n. 2, 1978 688art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465all. n. 7, 2000 505n. I 3 2719 n. II 3 2725n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133all. n. 9, 2004 1633n. I 4, 2005 5685all. n. 19, 2006 1205all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605all. n. II 3]

180 [RU 2004 1409, 2006 2197all. n. 29 5437 art. 2 n. 2, 2007 5437all. n. II 6]

181 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1881.

Allegato 2

(art. 447)

Disposizioni di coordinamento con altri nuovi atti normativi

1. Coordinamento dell’art. 305 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura penale con la nuova legge concernente l’aiuto alle vittime di reati 182

182 La nuova LAV è entrata in vigore il 1° gen. 2009.

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 23 marzo 2007183concernente l’aiuto alle vittime di reati (nuova LAV) o il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’ar­ticolo 305 capoverso 2 lettera b del presente Codice avrà il seguente tenore:

2. Coordinamento del n. 9 dell’allegato 1 CPP con la nuova LAV

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 9 dell’allegato 1 CPP diverrà privo d’oggetto e la nuova LAV risulterà modificata conformemente al numero 10 dell’allegato 1 CPP.

3. Coordinamento della procedura penale militare (allegato 1 n. 12 CPP) con la nuova LAV

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli ar­ticoli 84a, 104 capoverso 3 e 118 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979184nel tenore del numero 12 dell’allegato 1 CPP risulteranno modificate come segue:

184 RS 322.0

Coordinamento della presente modifica del Codice di procedura penale con il decreto federale del 18 dicembre 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, allegato 2 numero 2 (Codice di procedura penale)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice di procedura penale o la modifica del 18 dicembre 2015185, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modi­fiche l’articolo 269 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale avrà il tenore seguente:

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