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Art. 269 Condizioni
1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se: - a.
- sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b.
- la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c.
- le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: - a.153
- CP154: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185bis, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226–226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–260sexies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
- b.155
- legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
- c.
- legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
- d.159
- legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;
- e.
- legge federale del 21 marzo 2003161 sull’energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
- f.162
- LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
- g.
- legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell’ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g–i, nonché m ed o;
- h.
- legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
- i.166
- legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
- j.168
- legge del 19 giugno 2015169 sull’infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
- k.170
- legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
- l.172
- legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
- m.174
- legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera a;
- n.176
- legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178. 153 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). 154 RS 311.0 155 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). 156 RS 142.20 157 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 158 RS 211.221.31 159 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 160 RS 514.51 161 RS 732.1 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 163 RS 812.121 164 RS 814.01 165 RS 946.202 166 Introdotto dall’art. 34 n. 2 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RU 2012 3953; FF 2009 7113). Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). 167 RS 415.0 168 Introdotta dal n. II 4 della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). 169 RS 958.1 170 Introdotta dall’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 171 RS 514.54 172 Introdotta dall’all. n. 1 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749). 173 RS 812.21 174 Introdotta dall’all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). 175 RS 935.51 176 Introdotta dall’all. n. II 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). 177 RS 121 178 RS 322.1
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Art. 269bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 179
1 Il pubblico ministero può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se: - a.
- le condizioni di cui all’articolo 269 sono soddisfatte;
- b.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c.
- al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.
2 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 179 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 269ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 180
1 Il pubblico ministero può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se: - a.
- le condizioni di cui all’articolo 269 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;
- b.
- si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 286 capoverso 2;
- c.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2 L’ordine di sorveglianza del pubblico ministero indica: - a.
- il tipo di dati ricercati; e
- b.
- gli spazi non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre i programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.
3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate. 4 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 180 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 269quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 181
1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali. 2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino all’autorità di perseguimento penale competente deve essere protetto. 3 L’autorità di perseguimento penale si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge. 181 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 270 Oggetto della sorveglianza
Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:182 - a.
- dell’imputato;
- b.
- di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
- 1.183
- l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione, oppure
- 2.
- il terzo riceva determinate comunicazioni per l’imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest’ultimo.
182 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 183 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 271 Salvaguardia del segreto professionale 184
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l’autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati. 2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se: - a.
- sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
- b.
- ragioni particolari lo esigono.
3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate negli articoli 170–173, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170–173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate. 184 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 272 Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima
1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. 2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima).185 Ogni mese e a sorveglianza conclusa il pubblico ministero presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.186 185 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 186 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 187
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti:188 - a.
- i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016189 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) relativi all’imputato, a un terzo secondo l’articolo 270 lettera b o a un danneggiato;
- b.
- i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi all’imputato o a un terzo secondo l’articolo 270 lettera b del presente Codice.190
2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza. 187 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 188 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 189 RS 780.1 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
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Art. 274 Procedura di approvazione
1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti: - a.
- l’ordine di sorveglianza;
- b.
- la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l’approvazione.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d’informazioni. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti. 3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 3 LSCPT191.192 4 L’approvazione menziona espressamente: - a.
- i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
- b.
- se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.193
5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l’approvazione per tre mesi al massimo. L’approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata. 191 RS 780.1 192 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 193 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 275 Fine della sorveglianza
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se: - a.
- le condizioni non sono più soddisfatte; o
- b.
- l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.
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Art. 276 Risultati non utilizzati
1 Le registrazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento. 2 Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.
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Art. 277 Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
1 I documenti e i supporti di dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari. 2 Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate.
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Art. 278 Reperti casuali
1 Se nell’ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati. 1bis Se nell’ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195 2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte. 3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196 4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento. 5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza. 194 RS 780.1 195 Introdotto dall’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, (RU 20103267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 196 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
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Art. 279 Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 270 lettera b. 2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se: - a.
- le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b.
- il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397.197 Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione. 197 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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