1Per il perseguimento penale è competente l'autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento.
2Se il minore imputato non dimora abitualmente in Svizzera, è competente:
- a.
- per i fatti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso;
- b.
- per i fatti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine oppure, se si tratta di un minore straniero, l'autorità del luogo in cui egli è stato fermato per la prima volta a causa del fatto contestatogli.
3Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora, sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure protettive, il perseguimento penale dev'essere rimesso all'autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente.
4L'autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale su richiesta dell'autorità estera se:
- a.
- il minore dimora abitualmente in Svizzera o è cittadino svizzero;
- b.
- il minore ha commesso all'estero un fatto punibile anche secondo il diritto svizzero; e
- c.
- i presupposti per il perseguimento penale secondo gli articoli 4-7 del Codice penale1 (CP) non sono adempiuti.
5Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 4, nonché secondo gli articoli 4-7 CP, l'autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero.
6Per l'esecuzione è competente l'autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati intercantonali.
7I conflitti di competenza tra Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.