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Art. 7 Autorità responsabile
1 L’Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPTes. 2 Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS. 3 Il consulente per la protezione dei dati presso l’Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS. 4 Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.
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Art. 8 Accessi
Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente: - a.
- i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- b.
- il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l’Ufficio federale di polizia.
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Art. 9 Catalogo dei dati
1 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti: - a.
- le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell’ambito dell’esame della richiesta di cui all’articolo 7 LPTes;
- b.
- le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l’articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP4;
- c.
- le generalità complete dell’autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone;
- d.
- le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche;
- e.
- le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami;
- f.
- le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;
- g.
- le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro compiti legali.
2 L’Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.
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Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione
1 Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d’informazione seguenti: - a.
- i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
- b.
- il sistema d’informazione di polizia di Interpol;
- c.
- il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS);
- d.
- il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia.
2 Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell’ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia. 3 L’informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l’autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
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Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari
1 Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali. 2 Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali: - a.
- alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;
- b.
- al Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c.
- alle autorità penali nazionali ed estere;
- d.
- alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.
3 Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti. 4 Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.
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Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità
1 Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS. 2 I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi. 3 In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari: - a.
- sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati registrati in ZEUSS;
- b.
- sulle restrizioni d’uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.
4 Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20075 sulla protezione delle informazioni. 5 La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della richiesta d’informazione devono essere registrati in ZEUSS.
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Art. 13 Registrazione dei trattamenti di dati
1 Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato. 2 Le registrazioni sono conservate per un anno. 3 Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.
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Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati
1 I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per dieci anni dopo la fine del programma. 2 I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall’ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione. 3 Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.
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Art. 15 Sicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano: - a.
- l’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b.7
- l’ordinanza del 27 maggio 20208 sui ciber-rischi;
- c.9
- ...
2 Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati. 6 RS 235.11 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). 8 RS 120.73 9 Abrogata dall’all. n. 14 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
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