1 Le decisioni definitive di confisca sono comunicate all’Ufficio federale di giustizia (UFG):
- a.
- conformemente all’articolo 61 della legge del 17 giugno 20168 sul casellario giudiziale, se devono essere iscritte nel casellario giudiziale insieme a una sentenza penale;
- b.
- dalle autorità cantonali o federali, entro dieci giorni, se si tratta di decisioni indipendenti concernenti un importo lordo di almeno 100 000 franchi.9
2 Entro il termine impartito loro dall’UFG, le autorità cantonali o federali forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).10
3 L’UFG11 indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.
4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni.
5 Se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l’UFG chiede il parere dell’Amministrazione federale delle finanze.
6 Esso emana una decisione che indica l’importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.
7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
8 RS 330
9 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
11 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. 6 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
12 RS 172.021