Sezione 1: Redditi determinanti |
Art. 1 Principio ed eccezioni
(art. 6 LAV) 1 I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali. 2 In deroga al capoverso 1:
c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati. |
Art. 2 Economie domestiche di più persone
(art. 6 LAV) 1 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente. 2 I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati. 3 Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica. 4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell’autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione. |
Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese |
Art. 3
(art. 16 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: |
Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale |
Art. 4
(art. 18 LAV) 1 Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall’altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:
2 Il contributo forfettario ammonta a 1069 franchi.5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.6 Sono determinanti:
3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4109). 6 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). |
Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione |
Art. 8 Formazione
(art. 31 LAV) 1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
2 Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione. |
Art. 11 Cooperazione internazionale
L’UFG è l’autorità centrale designata secondo l’articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 19838 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti. |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 L’ordinanza del 18 novembre 19929 concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata. 2 …10 9 [RU 19922479, 1997 2824] 10 La mod. può essere consultata alla RU 2008 1627. |