Ordinanza sull’inchiesta mascherata
(OFIM)
del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero1 (CPP),2
ordina:
1 RS 312.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Sezione 1: Contenuto e campo d’applicazione33 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 1
1 La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione sull’inchiesta mascherata di cui agli articoli 286–298 CPP.
2 Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.
Sezione 2: Documenti44 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 2
1 I documenti relativi all’intervento di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia.
2 Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un’identità fittizia o se è stato loro garantito l’anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull’identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali.
3 I rapporti di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell’intervento di cui all’articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali.
Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio
Art. 3 Richiesta del pubblico ministero 5
La richiesta del pubblico ministero all’Ufficio federale di polizia in virtù dell’articolo 295 capoversi 1 e 2 CPP comprende in particolare i punti seguenti:6
- a.
- la descrizione dei fatti;
- b.
- l’importo desiderato e il taglio;
- c.
- il collaboratore responsabile;
- d.
- la firma della persona autorizzata a firmare.
5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 4 Diritto di firma 7
1 Il pubblico ministero notifica all’Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare.
2 In mancanza di una comunicazione preventiva, la richiesta è firmata dal procuratore.
7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 5 Valuta e importo
1 La Banca nazionale mette a disposizione esclusivamente importi in franchi svizzeri. La restituzione avviene nella stessa valuta e nello stesso importo.
2 Se il pubblico ministero riceve il denaro tramite l’Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all’Ufficio federale o alla Banca nazionale.8
3 Il pubblico ministero provvede personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessita.9
8 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
9 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 6 Spese 10
Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese connesse al suo ritiro sono a carico del pubblico ministero richiedente.
10 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Sezione 4: Disposizioni in materia di diritto del lavoro
Art. 7 Oggetto e campo d’applicazione
Al rapporto di lavoro degli agenti infiltrati e delle persone di contatto impiegati presso la Confederazione si applicano le disposizioni sul personale federale. Sono fatte salve le disposizioni della presente sezione.
Art. 8 Risarcimento delle spese supplementari
1 Le spese supplementari degli agenti infiltrati e delle persone di contatto non coperte dalle indennità previste dalle disposizioni sul personale federale sono rimborsate, sempreché siano necessarie per la conduzione degli agenti infiltrati o per il comportamento adeguato al loro ruolo.
2 Le spese supplementari sono motivate e se possibile documentate.
Art. 9 Prestazioni in caso di danno materiale
La Confederazione indennizza i danni materiali subiti senza propria colpa dagli agenti infiltrati e dalle persone di contatto nell’esercizio della loro attività professionale.
Art. 10 Infortuni professionali
Sono considerati infortuni professionali degli agenti infiltrati e delle persone di contatto anche gli infortuni dovuti ad un’azione rivolta contro di essi a causa della loro funzione.
Art. 11 Protezione della vera identità
Il datore di lavoro che, in virtù di una prestazione fornita, subentra nei diritti dell’agente infiltrato o dei suoi superstiti nei riguardi di terzi responsabili, rinuncia a far valere il danno se:
- a.
- la riservatezza delle vera identità dell’agente infiltrato non può essere garantita; e
- b.
- la vita e l’integrità personale dell’agente infiltrato o dei suoi familiari sono esposte a un serio pericolo.
Art. 12 Ulteriori prestazioni 11
1 Se durante o dopo l’intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l’integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro familiari, l’Ufficio federale di polizia fornisce prestazioni adeguate oppure assume integralmente o parzialmente le relative spese.
2 Se la minaccia alla vita e all’integrità personale è stata provocata o incrementata intenzionalmente o per grave negligenza da un comportamento errato dell’avente diritto, l’Ufficio federale di polizia può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente.
3 Di massima, l’assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure precedentemente approvate dall’Ufficio federale di polizia. In caso di urgenza si può rinunciare all’approvazione preventiva.
11 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Sezione 5: Impiegati di un altro corpo di polizia svizzero o straniero
Art. 13 Conclusione di un contratto
1 Per l’impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell’articolo 287 CPP, l’Ufficio federale di polizia stipula un contratto di diritto pubblico con il servizio svizzero o straniero competente.12
2 Tale l contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Sono fatte salve le convenzioni concluse con un servizio straniero in virtù di un trattato internazionale.
3 …13
12 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
13 Abrogato dal n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Art. 14 Impiegati di un corpo di polizia straniero
1 Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia può stipulare in singoli casi per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero in particolare le assicurazioni seguenti:14
- a.
- contro il rischio di infortuni, se la persona impiegata non è assicurata o non lo è sufficientemente in virtù del diritto applicabile;
- b.
- contro i danni causati dalla persona impiegata in relazione all’esecuzione dei suoi obblighi di servizio.
2 L’Ufficio federale di polizia può assumere le spese per la stipulazione di un’assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.15
14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
15 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.