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Art. 86
1. Tradimento.
Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari1
1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, è punito con una pena detentiva.2 2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.3 3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449). 2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
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Art. 86a
Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attività di un’autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). 2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 87
Tradimento militare
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d’informazione, impianti o cose che servono all’esercito, od impedisce o turba l’esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare turba l’ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l’amministrazione dell’esercito, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi1. 3. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2 4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
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Art. 88
Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l’esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
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Art. 89
Diffusione di notizie false
1Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere1. 2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 19 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 90
Uso d’armi contro la Confederazione
1Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva. 2Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
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Art. 91
Favoreggiamento del nemico
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi1. 2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2
1 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
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Art. 92
2. Violazione della neutralità.
Atti di ostilità
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
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Art. 93
Spionaggio a danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva. 3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
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Art. 94
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.
Servizio straniero
1Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell’esercito di questo Stato non sono punibili. 3Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l’arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva dev’essere cumulata la pena pecuniaria2. 4In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). 2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 20 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
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Art. 95
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
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Art. 96
Frode per liberarsi del servizio
1Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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Art. 97
Violazione di obblighi contrattuali
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2. Se l’inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell’inadempimento del contratto.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). 2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 98
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione. 3. Se la provocazione o l’incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
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Art. 99
Mene contro la disciplina militare
Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l’opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell’indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
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Art. 100
Turbamento del servizio militare
1Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria2. 2In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 3Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 2 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
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Art. 101
Ingiurie ad un militare
1Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3Il colpevole può andare impunito qualora l’ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all’offesa col suo contegno sconveniente.
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Art. 102
Diffusione di false notizie
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell’intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d’incitare le truppe all’insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
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Art. 103
Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
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Art. 104
Incitamento di internati o di prigionieri all’insubordinazione
1Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
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Art. 10
Liberazione d’internati o di prigionieri
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 21 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 106
Violazione di segreti militari
1Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2 2In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva. 3Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421). 2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449). 3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
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Art. 107
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
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