Ordinanza
concernente la giustizia penale militare
(OGPM)
del 24 ottobre 1979 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 81 capoverso 5, 195 capoverso 5, 199 e 214 del Codice penale
militare del 13 giugno 19271 (CPM);
visti gli articoli 6, 10, 26 capoverso 2, 27 capoverso 2, 83, 84 capoverso 5, 93 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19792 (PPM);
visti gli articoli 13 capoverso 5 e 42 capoverso 2 della legge militare
del 3 febbraio 19953 (LM);
visto l’articolo 128 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 19254 sulle dogane,5
ordina:
4[CS 6475; RU 1956639,19591400art. 11 n. III, 1973644,19741857all. n. 7,19801793n. I 1,1992 1670n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371all. 2 n. 2, 1997 2465all. n. 13, 2000 1300art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248n. I 1 art. 41, 2004 4763all. n. II 1, 2006 2197all. n. 50. RU 20071411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Titolo primo: Organizzazione giudiziaria
Capitolo 1: Giustizia militare
Art. 1e26
6 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 3 Giudici 7
1 Il servizio in qualità di giudice costituisce un servizio militare con diritto al soldo equiparato al servizio militare volontario ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 LM. I militari interessati prestano integralmente il servizio d’istruzione a cui sono tenuti conformemente alla legge.
2 I giorni di servizio prestati in qualità di giudice non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In casi straordinari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzarne il computo.
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 48
8 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 5 Ordini di marcia
Qualsiasi convocazione a un’attività di servizio da parte di un ufficio o di un organo di comando competente vale, per il giudice istruttore destinatario, quale ordine di marcia.
Art. 6a99
9 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Capitolo 2: Tribunali
Sezione 1: ...
Art. 1010
10 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Sezione 2: ...
Art. 11 e 1211
11 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Sezione 3: ...
Art. 13a1612
12 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 16a13
13Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Sezione 4: Tribunali militari d’appello
Art. 17e1814
14 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 19 Accusa
1 Dinnanzi al tribunale militare d’appello, l’accusa è sostenuta dall’uditore che ha partecipato alla procedura dinnanzi al tribunale militare15.
2 Se questi è impedito, il rappresentante dell’accusa è designato dall’uditore in capo.
15 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 3: Uditore in capo
Art. 20 e 2116
16 Abrogati dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 22 Esame di domande di grazia
L’uditore in capo esamina le domande di grazia in materia penale militare e fa rapporto e proposta all’autorità cui spetta il diritto di grazia. Sono eccettuati i casi in cui il diritto di grazia spetta all’Assemblea federale.
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria, estradizione
Art. 23 Assistenza giudiziaria tra autorità penali militari 17
1 L’assistenza giudiziaria tra autorità penali militari deve limitarsi a singole operazioni di inchiesta e a singoli atti procedurali e essere chiesta soltanto se consente di evitare difficoltà linguistiche, notevoli perdite di tempo o spese sproporzionate.
2 Le domande d’assistenza giudiziaria delle autorità di perseguimento penale devono essere indirizzate:
- a.
- dall’uditore: al capo della sua Regione Uditori e, per il tramite di quest’ultimo, al capo della Regione Uditori richiesta;
- b.
- dal giudice istruttore: al capo della sua Regione Giudici istruttori e, per il tramite di quest’ultimo, al capo della Regione Giudici istruttori richiesta.
3 Se sono ordinate assunzioni di prove secondo l’articolo 128 capoverso 1 PPM, il presidente deve indirizzare le domande d’assistenza giudiziaria dei tribunali militari al capo della Regione Giudici istruttori richiesta; quest’ultimo ne affida il disbrigo a uno dei suoi giudici istruttori.
4 In caso di altri atti procedurali giudiziari, il presidente deve indirizzare le domande d’assistenza giudiziaria dei tribunali militari al presidente che dirige il tribunale militare richiesto.
17 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 24 Assistenza giudiziaria internazionale 18
1 Può essere chiesta l’assistenza giudiziaria all’estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune. Le domande d’assistenza devono essere inviate al destinatario per il tramite dell’Ufficio dell’uditore in capo19. Gli atti di procedura all’estero necessitano del consenso dell’uditore in capo.
2 Le relazioni dirette con imputati o rappresentanze svizzere all’estero sono vietate. Se uno svizzero vivente all’estero dev’essere informato di un’imputazione o di una sentenza, la pertinente comunicazione dev’essergli inviata per il tramite dell’uditore in capo.
18Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).
19 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 25 Estradizione
1 Può essere chiesta un’estradizione all’estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune e conformemente al diritto d’estradizione. Le proposte d’apertura di procedure d’estradizione devono essere presentate all’Ufficio dell’uditore in capo.
2 I procedimenti penali militari contro persone estradate alla Svizzera possono essere proseguiti o ripresi soltanto se le restrizioni al perseguimento penale derivanti dal diritto di estradizione non vi si oppongono o sono state eliminate.
Titolo secondo: procedura penale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: ...
Art. 2620
20 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Sezione 2: Provvedimenti istruttori
Art. 27 Blocco dei documenti d’identità
1 In caso di pericolo di fuga, all’indiziato od imputato possono essere tolti il passaporto e la carta d’identità e bloccata la possibilità di ottenerne di nuovi.
2 Le domande di blocco dei documenti d’identità riguardo a Svizzeri all’estero devono essere indirizzate all’Ufficio dell’uditore in capo.
Art. 28 Ricerca dell’imputato
1 Per la ricerca dell’imputato può esser fatto capo agli organi della polizia civile; gli organi interessati corrispondono direttamente fra loro.
2 L’ordine di ricerca pubblica mediante la stampa, la radio o la televisione sottostà al consenso dell’uditore in capo.
Art. 29 Segnalazioni
1 Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d’appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.21
2 La cancelleria competente provvede alle relazioni con il RIPOL.22
3 Tale cancelleria provvede a tutte le segnalazioni e a tutte le revoche chieste dagli ufficiali competenti della giustizia militare; essa informa per scritto i richiedenti circa l’esecuzione e tiene un controllo di tutte le segnalazioni e revoche.23
21 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
22 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 30 Revoca della segnalazione
1 La segnalazione nel RIPOL dev’essere revocata quando non ve ne siano più i motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).24
2 La revoca è ordinata:
- a.
- dal giudice istruttore, durante l’istruzione preparatoria;
- b.
- dall’uditore, in caso di desistenza dal procedimento giusta l’articolo 116 PPM e in caso di liquidazione della causa mediante decreto d’accusa;
- c.
- dal presidente del tribunale presso cui la causa è pendente, nell’ulteriore decorso della procedura.
24 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Sezione 3: Privazione della libertà
Art. 31 Controllo della carcerazione 25
1 L’ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà ne annuncia senza indugio l’inizio, la proroga e la fine alla cancelleria competente.
2 Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria competente ne informa senza indugio l’uditore in capo.
25 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 32 Primo interrogatorio in caso di carcerazione 26
L’ufficiale della giustizia militare che ha ordinato la segnalazione in vista dell’arresto fa in modo di poter essere raggiunto immediatamente in caso di arresto della persona segnalata. Se non è raggiungibile, il primo interrogatorio è eseguito dal giudice istruttore previsto dall’elenco dei picchetti.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 33 Carcerazione preventiva e di sicurezza
1 L’arrestato sottostà al regolamento carcerario.
2 La cassa del tribunale versa ai Cantoni l’indennità prevista per i detenuti.
Sezione 4: Perquisizione
Art. 34 Opposizione
1 Se il detentore di documenti o di supporti d’immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente che dirige il tribunale militare competente per la Regione Giudici istruttori interessata e presenta la sua domanda. Il suddetto presidente chiede il parere scritto dell’interessato. Notifica per scritto la sua decisione, brevemente motivata, al giudice istruttore e all’interessato.27
2 Se spetta al tribunale decidere sull’ammissibilità della perquisizione, l’interessato dev’essere udito a verbale o dev’essergli offerta la possibilità di esprimersi per scritto.
27Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Sezione 5: Disposizioni diverse
Art. 35 Particolari provvedimenti istruttori
Su proposta del giudice istruttore, l’uditore in capo decide circa speciali misure da prendere durante l’istruzione, in particolare circa la promessa di una ricompensa per l’identificazione o la cattura dell’autore del reato.
Art. 35a Servizio di picchetto 28
1 L’Ufficio dell’uditore in capo ordina il servizio di picchetto tenendo conto delle esigenze della truppa. L’uditore in capo può prendere disposizioni in merito.
2 ...29
28Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
29 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 35b Atti 30
1 L’uditore in capo fornisce gli atti dei tribunali militari all’Archivio federale di regola dopo cinque anni dal disbrigo definitivo dell’affare.
2 L’Archivio federale decide d’intesa con l’uditore in capo quali atti debbano essere custoditi permanentemente per ragioni storiche o giuridiche.
3 Gli atti concernenti reati militari possono essere distrutti soltanto quando la persona giudicata è deceduta da almeno 5 anni, e:
- a.
- se è stata assolta o punita soltanto disciplinarmente: non appena è stata prosciolta dall’obbligo militare;
- b.
- se è stata condannata esclusivamente per reati giusta gli articoli 61 a 85 del CPM a una multa, agli arresti o all’incarcerazione: non appena ha superato i 60 anni d’età;
- c.
- in tutti gli altri casi: non appena ha superato i 90 anni d’età.
30Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 36 Informazione del pubblico
1 Il giudice istruttore, d’intesa con il servizio dell’informazione dell’Ufficio dell’uditore in capo, informa il pubblico su un procedimento penale in corso, qualora ciò sia opportuno per la gravità oggettiva del caso o se vi è una grande esigenza d’informazione del pubblico.31
1bis L’uditore in capo dev’essere informato al più presto.32
2 L’informazione non deve compromettere lo scopo dell’inchiesta né dare un giudizio anticipato circa l’esito del dibattimento.
31Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
32Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 37 Procedura in caso di pene disciplinari
1 Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all’interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta.
2 La persona punita dev’essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare.
Capitolo 2: Procedura
Sezione 1: Misure preliminari
Art. 38 Ordine d’inchiesta, competenza durante il servizio
1 Il comandante competente deve ordinare personalmente l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria. Se egli è impedito, l’ordine di inchiesta dev’essere firmato dal sostituto. Il diritto di firma non può essere delegato ad altre persone.
2 Gli ordini d’inchiesta contro i comandanti di scuola, di corso di formazione o di corso sono emanati dall’ufficiale generale superiore.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 39 Ordine d’inchiesta, competenza fuori del servizio 34
1 In caso di reati commessi fuori del servizio, l’uditore in capo ordina l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria.
2 Qualora contrariamente ad una richiesta l’uditore in capo non ordini un’assunzione preliminare delle prove o un’istruzione preparatoria, il capo del DDPS decide su domanda del richiedente.
34Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 40 Revoca di ordini d’inchiesta
1 L’ordine di procedere a un’assunzione preliminare di prove o all’istruzione preparatoria può essere revocato sintanto che il giudice istruttore non abbia aperto la procedura.
2 La stessa cosa vale per la trasformazione dell’ordine di procedere all’istruzione preparatoria in un ordine di procedere all’assunzione preliminare delle prove.
Art. 41 Decisione d’apertura
1 Immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine d’inchiesta, il giudice istruttore esamina d’ufficio la competenza di chi ha ordinato l’inchiesta, come anche la competenza per materia e per luogo della sua Regione Giudici istruttori. Egli ne indica la risultanza nella decisione d’apertura.35
2 La decisione d’apertura contiene inoltre:
- a.
- in caso di assunzione preliminare delle prove, una breve descrizione dell’oggetto dell’inchiesta;
- b.
- in caso di istruzione preparatoria, la designazione dell’imputato e della fattispecie.
35 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 42 Obbligo di comunicazione
L’autorità che ha ordinato un’assunzione preliminare di prove informa le persone direttamente interessate sull’esito dell’affare qualora non sia dato altro seguito alla procedura.
Art. 42a36
36Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259). Abrogato dall’art. 12 cpv. 2 dell’O del 27 feb. 2008 concernente l’aiuito alle vittime di reati, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 20081627).
Art. 43 Difesa in caso di assunzione preliminare delle prove 37
1 Nell’assunzione preliminare delle prove è ammessa la difesa.
2 In casi gravi o qualora la fattispecie o le circostanze giuridiche siano particolarmente complessi, l’uditore in capo assegna un difensore d’ufficio all’indiziato, su richiesta di quest’ultimo o su proposta del giudice istruttore.
3 Il giudice istruttore autorizza il difensore ad assistere a certe operazioni d’inchiesta e a consultare gli atti, sempre che lo scopo dell’inchiesta non ne risulti pregiudicato.
37Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 44 Difesa nell’istruzione preparatoria
1 Il più tardi al momento dell’interrogatorio finale, il giudice istruttore consegna all’imputato la lista dei difensori d’ufficio del tribunale e gli comunica che, salvo motivi gravi (art. 127 cpv. 3 PPM), beneficia di un diritto di scelta. La consegna dell’elenco dev’essere verbalizzata.38
2 All’imputato che verosimilmente sarà tenuto in carcerazione preventiva per più di cinque giorni si deve di regola assegnare un difensore d’ufficio, sempreché non ne abbia già scelto uno di fiducia.
38Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 45 Estensione dell’istruzione preparatoria
1 Il giudice istruttore estende l’istruzione preparatoria a tutti i reati di cui è venuto a conoscenza o che sono stati commessi dall’imputato dal momento d’emissione dell’ordine d’inchiesta, sempre che l’imputato debba risponderne dinanzi alla giurisdizione militare. Egli procede nello stesso modo riguardo alle persone che hanno partecipato al reato dell’imputato come coautori, istigatori o complici e che sottostanno alla giurisdizione militare.39
2 La decisione d’estensione dell’istruzione preparatoria (art. 111 PPM) deve indicare esattamente la persona in causa ed i fatti.
39Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 46 Altri reati
1 Se, oltre all’imputato, anche un’altra persona ha commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, il giudice istruttore propone all’autorità competente (art. 101 PPM) emettere un ordine di inchiesta.
2 Se al reato dell’imputato hanno partecipato persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria o se l’imputato ha commesso anche altri reati il cui giudizio compete alle autorità penali ordinarie, il giudice istruttore sottopone gli atti, con la sua proposta, all’uditore in capo. Questi prende la decisione devoluta al Consiglio federale in virtù degli articoli 220 e 221 CPM. Se il caso è deferito alle autorità penali militari, il giudice istruttore estende corrispondentemente l’istruzione preparatoria.
3 Se, oltre al reato dell’imputato il cui giudizio compete alle autorità penali militari, si accerta che un’infrazione indipendente, sottoposta alla giurisdizione penale ordinaria, è stata commessa da un’altra persona, il giudice istruttore ne fa denuncia alle competenti autorità penali ordinarie.
4 Se nel corso di un’assunzione preliminare di prove o di un’inchiesta preparatoria si constata che non vi è alcuna fattispecie soggetta alla giurisdizione militare ma un reato perseguibile d’ufficio e soggetto alla giurisdizione civile, il giudice istruttore lo denuncia all’autorità civile competente.40
40Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 47 Indennità in caso di desistenza dal procedimento
1 Qualora intenda desistere dal procedimento giusta l’articolo 116 della procedura penale militare, l’uditore assegna un termine all’imputato per annunciare le sue pretese di indennizzo, eccetto che la questione dell’indennità sia già stata regolata nell’istruzione preparatoria.
2 La decisione di indennizzo dev’essere brevemente motivata nella decisione di desistenza.
Art. 4841
41Abrogato dal n. I dell’O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 49 Spese
Se, nella desistenza dal procedimento, sono state addossate spese all’imputato, si applica per analogia l’articolo 214 della procedura penale militare. L’ufficio dell’uditore in capo provvede alla riscossione.
Sezione 2: Dibattimento
Art. 50 Notificazione dell’atto di accusa 42
1 Una copia dell’atto d’accusa è notificata ad ogni giudice, unitamente alla convocazione per il dibattimento.
2 Se vi è un motivo d’astensione o di ricusazione il giudice ne avverte senza indugio il presidente.
42Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 51 Procedura probatoria abbreviata
Se la procedura probatoria è abbreviata (art. 137 PPM), l’accusato dev’essere nondimeno accuratamente interrogato sulla sua situazione personale.
Art. 52 Partecipazione al dibattimento
1 I periti possono assistere al dibattimento.
2 I testimoni possono assistere al dibattimento dopo essere stati esaminati.
Art. 53 Durata di una pena privativa della libertà e della prestazione di lavoro 43
1 La durata di una pena privativa della libertà è espressa:
- a.
- in giorni, per tutte le pene inferiori a un mese o con frazioni di mesi;
- b.
- in mesi, per tutte le pene di un mese o di più mesi interi, ma inferiori a un anno o con frazioni di anno;
- c.
- in anni, per tutte le pene di un anno o di più anni interi.
2 La durata della prestazione di lavoro di pubblico interesse deve essere espressa in giorni.44
43Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
44Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 54 Calcolo della durata delle pene privative della libertà
La durata di una pena privativa della libertà è calcolata:
- a.
- in giorni, contati in ragione di 24 ore consecutive il giorno;
- b.
- in mesi e in anni, contati secondo il calendario.
Art. 55 Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza
Se nella pena è computata la carcerazione preventiva o di sicurezza, la sentenza deve indicarne la durata in giorni.
Art. 56 Confisca, pretese di risarcimento
1 In caso di confisca di oggetti (art. 41 segg. CPM), la sentenza indica se essi devono essere resi inservibili o distrutti ovvero se la Confederazione può disporne liberamente.
2 Se doni o altri profitti da devolvere alla Confederazione non esistono più, la sentenza stabilisce la somma dovuta da chi li ha ricevuti.
Art. 57 Trasmissione dell’inserto
Quando un inserto dev’essere trasmesso dopo la chiusura del procedimento penale militare a un ufficio o a un comando militare o a un’autorità amministrativa (p. es. per punizione disciplinare o per esame dell’idoneità al servizio), la pertinente decisione dev’essere indicata nella sentenza, immediatamente dopo il dispositivo.
Art. 58 Informazioni classificate 45
1 Se gli atti contengono informazioni classificate come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE», l’intero inserto e la sentenza devono essere classificati come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE». Eccezionalmente, i documenti classificati possono essere tolti dal fascicolo principale e raccolti in un fascicolo speciale. Gli atti del fascicolo principale non devono contenere alcuna indicazione relativa al contenuto degli atti classificati del fascicolo speciale.46
2 La competenza di decidere circa l’abrogazione della classificazione spetta, d’intesa con il depositario del segreto:
- a.
- durante l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria: al giudice istruttore;
- b.47
- dopo la conclusione dell’istruzione preparatoria e fino alla conclusione definitiva della procedura mediante desistenza dal procedimento penale o decreto d’accusa oppure fino alla messa in stato d’accusa: all’uditore;
- c.48
- dopo la messa in stato d’accusa e fino alla chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: al presidente competente;
- d.49
- dopo la conclusione dell’assunzione preliminare delle prove oppure dopo la chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: all’uditore in capo.
45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
46Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).
47 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
48 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
49 Introdotta dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 59 Menzione della forza di cosa giudicata e ordine d’esecuzione
Il presidente certifica nell’inserto e nell’esemplare della sentenza la forza di cosa giudicata e l’ordine d’esecuzione.
Art. 60 Comunicazione del dispositivo della sentenza 50
1 Indipendentemente da un’eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente.
2 Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi:
- a.
- subito dopo la notificazione, all’autorità competente del Cantone d’esecuzione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarcerata;
- b.
- immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:
- 1.
- all’Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero),
- 2.
- al Cantone d’esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle spese.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 60a Notificazione di esemplari della sentenza 51
1 La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale.
2 Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:
- a.
- al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventualmente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata);
- b.
- all’uditore;
- c.
- alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza;
- d.
- all’Ufficio dell’uditore in capo;
- e.
- al Cantone d’esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene detentive;
- f.
- all’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)52, nei casi previsti all’articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM;
- g.
- al comandante che ha emanato l’ordine per l’istruzione preparatoria o al servizio che ha presentato la proposta d’apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell’attuale unità di incorporazione della persona condannata;
- h.53
- al Comando Istruzione e alla Base logistica dell’esercito in caso di reati in materia di circolazione stradale;
- i.
- alla Base logistica dell’esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità;
- k.
- al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo;
- l.54
- all’assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall’assicurazione militare;
- m.
- al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o incidenti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute;
- n.
- al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di perturbazione della sicurezza militare.
3 Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell’esercito e al Comando Istruzione; se sufficiente, in vece della notificazione della sentenza può essere steso un rapporto.55
4 Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l’articolo 154 capoverso 2 PPM e l’articolo 58 della presente ordinanza.
51Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
52 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
53 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
54 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).
55 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 61 Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari 56
1 Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all’organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l’Ufficio dell’uditore in capo.
2 Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all’autorità che li ha rilasciati.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 62 Comunicazione di sentenze all’estero
Le sentenze da notificare all’estero sono trasmesse al destinatario per il tramite dell’Ufficio dell’uditore in capo.
Sezione 3: …
Art. 6357
57Abrogato dal n. I dell’O del 20 nov. 1996, con effetto dal 1°gen. 1997 (RU 1996 3259).
Sezione 4: …
Art. 64 e 6558
58Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1993¸ con effetto dal 1° gen. 1994 (RU1993 3298).
Capitolo 3: Rimedi giuridici
Art. 66 Comunicazione
Il segretario del tribunale che ha preso la decisione annuncia senza indugio alla controparte il deposito o il ritiro di un rimedio giuridico (appello, ricorso per cassazione, ricorso).
Art. 67 Revisione; inchieste 59
Se, in caso di domanda di revisione, sono necessarie nuove inchieste da parte di un giudice istruttore, questi è designato dall’uditore in capo, previa consultazione del presidente competente e del capo della Regione Giudici istruttori interessata.è designato dall’uditore in capo, previa consultazione del presidente competente.
59Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Capitolo 4: Esecuzione di pene e misure
Art. 68 Esecuzione 60
1 Il Cantone di domicilio dev’essere designato Cantone d’esecuzione quando il condannato o la persona assolta, punita disciplinarmente o condannata a pagare le spese, è domiciliato in Svizzera.
2 Se la persona giudicata non è domiciliata in Svizzera o risiede verosimilmente per lungo tempo all’estero, il Cantone d’origine dev’essere designato Cantone d’esecuzione.
3 L’uditore in capo è competente per affidare l’esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza a un Cantone diverso da quello di domicilio (art. 212 PPM).
4 In caso di obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse, l’autorità d’esecuzione è il CIVI.61
60Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
61Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 69 Riscossione delle spese e delle multe 62
Le spese e le multe addossate alla persona giudicata sono incassate dai Cantoni. Le spese devono essere rimesse alla Confederazione. Le multe sono lasciate al Cantone che la incassa.
62Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394).
Art. 70 Inizio di una pena o di una misura di sicurezza
1 La pena o la misura di sicurezza comincia immediatamente dopo la notificazione della sentenza se il condannato si trovava in stato d’arresto prima del dibattimento e il tribunale non abbia deciso altrimenti.
2 Il condannato rimasto a piede libero è incarcerato su decisione speciale del tribunale se tale provvedimento appare necessario per garantire l’esecuzione. Se il tribunale non prende alcuna decisione, l’inizio dell’esecuzione è determinato dal Cantone d’esecuzione.
Art. 71 Esecuzione della sentenza in caso di estradizione
Se il condannato è stato estradato alla Svizzera per l’esecuzione di una sentenza, devono essere rispettate le condizioni cui lo Stato richiesto ha subordinato l’estradizione.
Art. 72 Segnalazione in vista dell’esecuzione della sentenza
1 La segnalazione in vista dell’esecuzione della sentenza incombe al Cantone d’esecuzione.
2 …63
63Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 73 Revoca di segnalazioni
1 Se il Cantone d’esecuzione segnale un condannato in contumacia in vista dell’esecuzione della sentenza, l’organo di controllo revoca la segnalazione ordinata dal giudice militare.
2 Se il condannato in contumacia si costituisce o è arrestato e chiede la revoca della sentenza, la cancelleria competente, previa consultazione del presidente che dirige il tribunale, provvede affinché il Cantone d’esecuzione revochi la segnalazione. Se il condannato accetta la sentenza, il Cantone d’esecuzione revoca da sé la segnalazione.64
64 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 74 Vigilanza sull’esecuzione 65
Se la segnalazione in vista dell’esecuzione di una sentenza contumaciale non avviene entro tre mesi dalla condanna, la cancelleria del tribunale ne informa l’uditore in capo.
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 7566
66Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394).
Titolo terzo: Codice penale militare
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Corpo delle guardie di confine
Art. 76 Ordine d’inchiesta 67
L’ordine di procedere all’assunzione preliminare delle prove o all’istruzione preparatoria contro un agente del Corpo delle guardie di confine è impartito dall’uditore in capo.
67Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
Art. 77 Competenza
1 Gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno, quanto al perseguimento e al giudizio dei reati, alla giurisdizione del tribunale militare competente per luogo (foro del luogo del reato commesso).
2 Sono applicabili gli articoli 221 e 222 del CPM e l’articolo 46 della presente ordinanza.
Sezione 2: …
Art. 78 a 8568
68Abrogati dal n. I dell’O del 19 set. 1988, con effetto dal 19 set. 1988 (RU 1988 1552). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.
Sezione 3: …
Art. 86 a 9069
69 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU1993 3298).
Capitolo 2: Procedura in caso di reati contro l’onore
Art. 91 Diritto speciale di querela
1 L’organo competente ad ordinare l’istruzione preparatoria (art. 101 PPM) può presentare o ritirare una querela a tenore degli articoli 145, 146 e 148 del CPM indipendentemente dal diritto di querela della parte lesa.
2 Prima di ordinare l’istruzione preparatoria, l’organo competente, se presenta lui solo querela, deve chiarire se l’affare può essere composto in via amichevole o liquidato in via disciplinare.
3 Il termine di querela (art. 148a CPM) vale anche per l’organo autorizzato a presentarla.
Art. 92 Querela della parte lesa
1 La parte lesa deve presentare querela, per scritto o oralmente a processo verbale, all’organo competente ad ordinare l’istruzione preparatoria. Per chiarire i fatti, quest’organo può ordinare un’assunzione preliminare delle prove. Può inoltre colloquiare con gli interessati per comporre l’affare in via amichevole.
2 Se l’affare non può essere composto in via amichevole, dev’essere ordinata l’istruzione preparatoria. In queste caso, dev’essere indicato se l’organo che ordina l’istruzione presenta anch’esso querela penale.
3 In occasione del primo interrogatorio, il giudice istruttore informa la parte lesa sulle prescrizioni formali per la querela e le dà la possibilità, se del caso, di completarla o precisarla.70
70Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).
Art. 93 Ritiro della querela
1 Se la querela è ritirata prima della messa in stato d’accusa, l’uditore desiste dal procedimento (art. 116 e 117 PPM). Se il ritiro avviene più tardi, la desistenza dal procedimento è decisa dal tribunale.
2 I documenti a tenore degli articoli 145 numero 6 e 146 numero 3 del CPM sono stesi dall’autorità che ha desistito dal procedimento.
Capitolo 3: Ordinamento disciplinare
Art. 94 Divieto di delega 71
1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell’esercito e al sostituto di quest’ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell’esercito e al Comando Istruzione (Personale dell’esercito).72
2 Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
72 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 95 Potere disciplinare 73
1 Il potere disciplinare spetta:
- a.
- ai comandanti di truppa per le mancanze disciplinari commesse durante il servizio;
- b.
- alle autorità militari cantonali competenti nei casi poco gravi di
- 1.
- omissione dell’ispezione obbligatoria, inosservanza di prescrizioni di servizio, abuso e sperpero di materiale nell’ambito dell’equipaggiamento della truppa e degli ufficiali,
- 2.
- omissione del tiro obbligatorio e violazione delle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio;
- c.74
- al Comando Istruzione in tutti gli altri casi.
2 Quando il potere disciplinare compete alle autorità militari cantonali, esso è esercitato:
- a.
- nei confronti delle persone soggette all’obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento;
- b.
- nei confronti degli obbligati all’ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l’ispezione;
- c.
- in tutti gli altri casi, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell’ultimo domicilio.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).
74 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Art. 96 Attribuzioni penali e competenze
Le attribuzioni penali e le competenze sono determinate nell’allegato 2.
Art. 97 Delega del potere disciplinare 75
1 Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all’estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d’invio o all’unità amministrativa d’invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l’inserto è trasmesso all’organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera.
2 Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell’esercito e al suo sostituto nei casi di:
- a.
- infrazione alla legge federale del 23 giugno 195076 concernente la protezione delle opere militari o ad atti normativi o misure poggianti sulla medesima;
- b.
- violazione di segreti militari (art. 106 CPM);
- c.
- disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili e finalizzate alla preparazione o all’attuazione della mobilitazione dell’esercito o alla tutela di segreti militari (art. 107 CPM).
3 Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).
76 RS 510.518
Art. 98 Ordine di carcerazione
1 L’ordine di carcerazione è dato dal comandante dell’unità (stato maggiore) della persona punita o dalla competente autorità militare appena la pena d’arresti è divenuta esecutoria.
2 L’ordine di carcerazione indica il luogo d’esecuzione, l’inizio e la fine della pena, come anche, se del caso, particolari disposizioni circa la sorveglianza e la cura dell’arrestato.
Art. 99 Locali d’arresti
Nelle piazze d’armi dev’essere a disposizione un numero sufficiente di locali d’arresti. Se stazionata altrove, la truppa deve provvedere affinché vi siano a disposizione appropriati locali d’arresti.
Art. 99a77
77Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259). Abrogato dal n. I dell’O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).
Art. 100 Procedura disciplinare dinnanzi al tribunale
1 La decisione del tribunale dev’essere notificata al ricorrente, all’autorità di precedente istanza, in via di servizio al comandante della persona punita, all’Ufficio dell’uditore in capo e, se del caso, al Cantone d’esecuzione.
2 Se le spese sono addossate al ricorrente, l’Ufficio dell’uditore in capo provvede alla riscossione.
Capitolo 4: Giurisdizione
Art. 101 Giurisdizione in caso di reati in materia di circolazione stradale 78
Per i reati in materia di circolazione stradale commessi durante le corse dal luogo di domicilio al luogo di lavoro o al luogo d’impiego e viceversa, i militari di professione, i militari a contratto temporaneo e gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno alla giurisdizione militare soltanto se le prescrizioni sulla circolazione sono state violate in relazione con un altro reato punibile ai sensi del Codice penale militare. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui le persone summenzionate utilizzano un veicolo di servizio o indossano l’uniforme.
78 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Art. 101a Autorizzazione a procedere 79
1 L’autorizzazione per attuare un processo penale ordinario giusta gli articoli 219 capoverso 2 e 222 capoverso 1 CPM è rilasciata dall’Ufficio dell’uditore in capo.80
2 Sono riservate le attribuzioni del comandante in capo dell’esercito.
3 L’autorizzazione giusta l’articolo 222 del CPM non è richiesta quando un organo competente applica la legge federale del 24 giugno 197081 concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada o una procedura cantonale di multe disciplinari.
79 Originario art. 101.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
Titolo quarto: Disposizioni finali
Art. 102 Abrogazioni
Sono abrogati:
- 1.
- l’ordinanza del 27 dicembre 192782 concernente la vigilanza, durante il servizio, degli obbligati al servizio militare condannati condizionalmente;
- 2.
- il decreto del Consiglio federale del 18 settembre 193383 concernente le disposizioni esecutive dell’articolo 3 numero 3 del Codice penale militare;
- 3.
- il decreto del Consiglio federale del 29 settembre 194784 su la procedura penale per il Corpo delle guardie di confine;
- 4.
- il decreto del Consiglio federale del 15 maggio 195185 per l’esecuzione del Codice penale militare e della legge sull’organizzazione giudiziaria e procedura penale per l’armata federale;
- 5.
- l’ordinanza del 29 maggio 195186 concernente la contabilità della giustizia militare;
- 6.
- l’ordinanza del 29 gennaio 195487 concernente la giustizia penale militare;
- 7.
- il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 196888 sull’esecuzione degli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza;
- 8.
- l’ordinanza del 15 maggio 196889 concernente l’esecuzione dell’ordinamento disciplinare;
- 9.
- l’ordinanza del 24 febbraio 197190 sull’esecuzione militare della detenzione;
- 10.
- il decreto del Consiglio federale del 3 novembre 197191 concernente i tribunali militari e i tribunali territoriali;
- 11.
- la decisione del Dipartimento militare federale del 4 agosto 196592 concernente la delega dei poteri disciplinari riguardo agli ufficiali istruttori distaccati all’estero;
- 12.
- la decisione del Dipartimento militare federale del 20 gennaio 196693 concernente la delega dei poteri disciplinari al capo dello stato maggiore generale.
82[CS 3 476]
83 [CS 3 429]
84 [CS 3 466]
85[RU 1951 453, 1954 192art. 76 cpv. 2 lett. c]
86[RU 1951 499, 1963 622n. I, II, 1972 709]
87[RU 1954 192, 1968 644art. 17 cpv. 2 972 n. I, II, 1970 556]
88 [RU 1968 239]
89[RU 1968 644, 1970 528]
90[RU 1971 277]
91[RU 1972 613]
92Non pubblicata nella RU.
93Non pubblicata nella RU.
Art. 103 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.
Disposizioni finali della modifica del 19 settembre 1988 94
Allegato 1 9696 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
96 Abrogato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Allegato 2 9797 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 ott. 2003 (RU 2003 4541, 2004 943). Aggiornato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
97 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 ott. 2003 (RU 2003 4541, 2004 943). Aggiornato dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
Competenza e attribuzioni penali nel diritto penale disciplinare
N. 1 Comandante d’unità
N. 2 Organi di comando superiori
Allegato 3 9898 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
98 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).