Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Legge federale
sullo scambio di informazioni tra le autorità
di perseguimento penale della Confederazione e
quelle degli altri Stati Schengen
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)

del 12 giugno 2009 (Stato 1° marzo 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
in esecuzione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,
del 18 dicembre 20062, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (decisione quadro);
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20083,

decreta:

1 RS 101

2 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89

3 FF 2008 7809

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

1 Per la tra­spo­si­zio­ne del­la de­ci­sio­ne qua­dro la pre­sen­te leg­ge di­sci­pli­na:

a.
le mo­da­li­tà del­lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni, su ri­chie­sta, tra le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e quel­le de­gli Sta­ti vin­co­la­ti a un ac­cor­do di as­so­cia­zio­ne al­la nor­ma­ti­va di Schen­gen (Sta­ti Schen­gen), per sco­pi di pre­ven­zio­ne e di per­se­gui­men­to di rea­ti, a con­di­zio­ne che una leg­ge spe­cia­le o un ac­cor­do pre­ve­da che i da­ti pos­sa­no es­se­re scam­bia­ti tra le au­to­ri­tà suc­ci­ta­te e per gli sco­pi sum­men­zio­na­ti;
b.
le con­di­zio­ni e le mo­da­li­tà ap­pli­ca­bi­li al­lo scam­bio spon­ta­neo di in­for­ma­zio­ni tra le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e quel­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen, ai fi­ni del­la pre­ven­zio­ne e del per­se­gui­men­to di rea­ti.

2 Gli ac­cor­di di as­so­cia­zio­ne al­la nor­ma­ti­va di Schen­gen so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 2.

3 So­no fat­te sal­ve:

a.
la leg­ge fe­de­ra­le del 20 mar­zo 19814 sull’as­si­sten­za in­ter­na­zio­na­le in ma­te­ria pe­na­le;
b.
le con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li sull’as­si­sten­za am­mi­ni­stra­ti­va e giu­di­zia­ria in ma­te­ria pe­na­le.

4 La pre­sen­te leg­ge non pre­giu­di­ca gli ob­bli­ghi più ri­go­ro­si in ma­te­ria di as­si­sten­za am­mi­ni­stra­ti­va né le di­spo­si­zio­ni più fa­vo­re­vo­li di ac­cor­di bi­la­te­ra­li o mul­ti­la­te­ra­li di coo­pe­ra­zio­ne esi­sten­ti tra la Sviz­ze­ra e uno o più Sta­ti Schen­gen.

4 RS 351.1

Art. 2 Informazioni e protezione dei dati  

1 Per in­for­ma­zio­ni ai sen­si del­la pre­sen­te leg­ge s’in­ten­de qual­sia­si ti­po di in­for­ma­zio­ni de­te­nu­te da au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le.

2 So­no esclu­se le ri­chie­ste di in­for­ma­zio­ni che im­pli­ca­no l’ap­pli­ca­zio­ne del­la coer­ci­zio­ne pro­ces­sua­le o che con­cer­no­no in­for­ma­zio­ni pro­tet­te dal di­rit­to na­zio­na­le. Per coer­ci­zio­ne pro­ces­sua­le s’in­ten­do­no in par­ti­co­la­re le mi­su­re coer­ci­ti­ve con­sen­ti­te dal di­rit­to sviz­ze­ro di po­li­zia e dal di­rit­to pro­ces­sua­le pe­na­le sviz­ze­ro.

3 Il trat­ta­men­to di in­for­ma­zio­ni è ret­to da­gli ar­ti­co­li 349a–349h del Co­di­ce pe­na­le5.6

5 RS 311.0

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 9 del­la LF del 28 set. 2018 che at­tua la di­ret­ti­va (UE) 2016/680 re­la­ti­va al­la pro­te­zio­ne del­le per­so­ne fi­si­che con ri­guar­do al trat­ta­men­to dei da­ti per­so­na­li a fi­ni di pre­ven­zio­ne, in­da­gi­ne, ac­cer­ta­men­to e per­se­gui­men­to di rea­ti o ese­cu­zio­ne di san­zio­ni pe­na­li, in vi­go­re dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione  

1 So­no au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne ai sen­si del­la pre­sen­te leg­ge le au­to­ri­tà che il di­rit­to fe­de­ra­le au­to­riz­za ad eser­ci­ta­re po­te­ri pub­bli­ci e ad adot­ta­re mi­su­re coer­ci­ti­ve per per­se­gui­re e pre­ve­ni­re rea­ti.

2 Le au­to­ri­tà in­ca­ri­ca­te dell’ese­cu­zio­ne di pro­ce­di­men­ti pe­na­li am­mi­ni­stra­ti­vi so­no esclu­se dal cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te leg­ge.

Art. 4 Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen  

So­no au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen ai sen­si del­la pre­sen­te leg­ge le au­to­ri­tà de­fi­ni­te all’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra a del­la de­ci­sio­ne qua­dro.

Art. 5 Canali di comunicazione e punti di contatto  

1 Lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni tra le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e quel­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen ha luo­go tra­mi­te qual­sia­si ca­na­le esi­sten­te ai fi­ni del­la coo­pe­ra­zio­ne in­ter­na­zio­na­le in ma­te­ria di per­se­gui­men­to pe­na­le.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di po­li­zia può fun­ge­re da pun­to cen­tra­le di con­tat­to per le al­tre au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le.

Art. 6 Parità di trattamento  

1 La co­mu­ni­ca­zio­ne di in­for­ma­zio­ni al­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen non può es­se­re sog­get­ta a re­go­le più se­ve­re di quel­le ap­pli­ca­bi­li al­la co­mu­ni­ca­zio­ne al­le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le sviz­ze­re.

2 Le leg­gi spe­cia­li che pre­ve­do­no con­di­zio­ni più se­ve­re per la co­mu­ni­ca­zio­ne di in­for­ma­zio­ni al­le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le este­re non si ap­pli­ca­no al­la co­mu­ni­ca­zio­ne al­le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen.

Art. 6aa6c 7  

7 In­tro­dot­ti dal n. 5 del­la LF del 19 mar. 2010 che tra­spo­ne nel di­rit­to sviz­ze­ro la de­ci­sio­ne qua­dro 2008/977/GAI sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti per­so­na­li trat­ta­ti nell’am­bi­to del­la coo­pe­ra­zio­ne giu­di­zia­ria e di po­li­zia in ma­te­ria pe­na­le (RU 2010 3387; FF 2009 5873). Abro­ga­ti dal n. II 9 del­la LF del 28 set. 2018 che at­tua la di­ret­ti­va (UE) 2016/680 re­la­ti­va al­la pro­te­zio­ne del­le per­so­ne fi­si­che con ri­guar­do al trat­ta­men­to dei da­ti per­so­na­li a fi­ni di pre­ven­zio­ne, in­da­gi­ne, ac­cer­ta­men­to e per­se­gui­men­to di rea­ti o ese­cu­zio­ne di san­zio­ni pe­na­li, con ef­fet­to dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Sezione 2: Scambio di informazioni

Art. 7 Scambio spontaneo di informazioni  

1 Le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne met­to­no spon­ta­nea­men­te a di­spo­si­zio­ne del­le com­pe­ten­ti au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le de­gli al­tri Sta­ti Schen­gen le in­for­ma­zio­ni de­fi­ni­te all’ar­ti­co­lo 2 che po­treb­be­ro es­se­re ri­le­van­ti per la pre­ven­zio­ne e il per­se­gui­men­to dei rea­ti elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1.

2 Que­ste in­for­ma­zio­ni so­no tra­smes­se me­dian­te il for­mu­la­rio di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra b.

3 Sull’ap­pli­ca­zio­ne del­lo scam­bio spon­ta­neo di in­for­ma­zio­ni è al­le­sti­to un rap­por­to an­nua­le.

Art. 8 Contenuto e forma delle richieste  

1 Le ri­chie­ste di in­for­ma­zio­ni de­vo­no con­te­ne­re in par­ti­co­la­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il ser­vi­zio ri­chie­den­te;
b.
le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste;
c.
lo sco­po per cui so­no ri­chie­ste le in­for­ma­zio­ni;
d.
una bre­ve de­scri­zio­ne dei fat­ti prin­ci­pa­li;
e.
le even­tua­li re­stri­zio­ni di uti­liz­za­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste;
f.
l’even­tua­le in­di­ca­zio­ne dell’ur­gen­za del­la ri­chie­sta.

2 Per le ri­chie­ste di in­for­ma­zio­ni oc­cor­re uti­liz­za­re il for­mu­la­rio di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra a.

Art. 9 Risposta  

1 Per ri­spon­de­re al­le ri­chie­ste di in­for­ma­zio­ni oc­cor­re uti­liz­za­re il for­mu­la­rio di cui all’ar­ti­co­lo 10 let­te­ra b.

2 Se non è com­pe­ten­te, l’au­to­ri­tà cui è ri­vol­ta la ri­chie­sta la inol­tra d’uf­fi­cio all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

3 L’inol­tro di ri­chie­ste, il ri­fiu­to di for­ni­re in­for­ma­zio­ni e il ri­tar­do nel­la ri­spo­sta de­vo­no es­se­re mo­ti­va­ti me­dian­te il for­mu­la­rio di cui al ca­po­ver­so 1.

4 Se oc­cor­re l’au­to­riz­za­zio­ne di un’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria, l’au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le ri­chie­sta la chie­de d’uf­fi­cio.

5 L’au­to­ri­tà che co­mu­ni­ca in­for­ma­zio­ni de­ve men­zio­na­re le re­stri­zio­ni di uti­liz­za­zio­ne, a con­di­zio­ne che ta­le pos­si­bi­li­tà sia pre­vi­sta da una leg­ge spe­cia­le.

Art. 10 Formulari  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le di giu­sti­zia e po­li­zia pre­di­spo­ne il for­mu­la­rio da uti­liz­za­re per:

a.
la ri­chie­sta di in­for­ma­zio­ni;
b.
la ri­spo­sta al­la ri­chie­sta di in­for­ma­zio­ni, com­pre­si i mo­ti­vi con­cer­nen­ti l’inol­tro di una ri­chie­sta, il ri­fiu­to di for­ni­re in­for­ma­zio­ni e il ri­tar­do nel­la ri­spo­sta.
Art. 11 Termini  

1 Se le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste ri­guar­da­no un rea­to ai sen­si dell’al­le­ga­to 1 e so­no di­spo­ni­bi­li im­me­dia­ta­men­te tra­mi­te l’ac­ces­so a una ban­ca da­ti, oc­cor­re ri­spon­de­re al­la ri­chie­sta en­tro i ter­mi­ni se­guen­ti:

a.
ot­to ore per le ri­chie­ste ur­gen­ti;
b.
set­te gior­ni per le ri­chie­ste non ur­gen­ti.

2 Il ter­mi­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a può es­se­re pro­ro­ga­to fi­no a tre gior­ni; la pro­ro­ga de­ve es­se­re mo­ti­va­ta.

3 In tut­ti gli al­tri ca­si la ri­spo­sta de­ve es­se­re for­ni­ta en­tro 14 gior­ni.

Art. 12 Motivi di rifiuto  

1 Lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni può es­se­re ri­fiu­ta­to se:

a.
ri­schia di pre­giu­di­ca­re in­te­res­si es­sen­zia­li di si­cu­rez­za na­zio­na­le;
b.
ri­schia di com­pro­met­te­re il buon esi­to di un’in­da­gi­ne in cor­so o la si­cu­rez­za del­le per­so­ne; o
c.
le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste non sem­bra­no uti­li o ne­ces­sa­rie per la pre­ven­zio­ne o il per­se­gui­men­to di un rea­to.

2 Lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni de­ve es­se­re ri­fiu­ta­to se:

a.
le in­for­ma­zio­ni sa­ran­no uti­liz­za­te co­me pro­ve di­nan­zi a un’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria;
b.
la ri­chie­sta si ri­fe­ri­sce a un rea­to pas­si­bi­le di una pe­na de­ten­ti­va di un an­no o me­no; o
c.
l’ac­ces­so al­le in­for­ma­zio­ni e il lo­ro scam­bio de­vo­no es­se­re au­to­riz­za­ti da un’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria e que­sta ha ne­ga­to l’au­to­riz­za­zio­ne.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 13 Sviluppi dell’acquis di Schengen  

1 Il Con­si­glio fe­de­ra­le è au­to­riz­za­to a con­clu­de­re au­to­no­ma­men­te trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li con­cer­nen­ti il re­ce­pi­men­to de­gli svi­lup­pi dell’ac­quis di Schen­gen che im­pli­ca­no una mo­di­fi­ca dei rea­ti elen­ca­ti all’al­le­ga­to 1.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le è au­to­riz­za­to ad ap­por­ta­re, nell’am­bi­to di un’or­di­nan­za, mo­di­fi­che di lie­ve en­ti­tà all’al­le­ga­to 1. Al con­tem­po sot­to­po­ne al Par­la­men­to un mes­sag­gio con­cer­nen­te la mo­di­fi­ca del­la leg­ge.

Art. 14 Esecuzione da parte dei Cantoni  

In quan­to non esi­sta­no di­spo­si­zio­ni can­to­na­li con­cer­nen­ti lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni con gli Sta­ti Schen­gen, per l’ese­cu­zio­ne del di­rit­to fe­de­ra­le i Can­to­ni ap­pli­ca­no la pre­sen­te leg­ge.

Da­ta dell’en­tra­ta in vi­go­re: 1° gen­na­io 20108

8 De­ci­sio­ne pre­si­den­zia­le del 25 nov. 2009 (RU 2009 6915).

Allegato 1

(art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI 9

9 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

RB 2Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

1. Omicidio volontario, lesioni
personali gravi

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111–114, 116 e
122 CP10)

2. Furti organizzati o con l’uso di armi

Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)

3. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

4. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

5. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 199511 elaborata in base all’articolo K3 del trattato sull’Unione europea relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività
commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudo­lenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP). Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA12)

7. Contraffazione e pirateria in
materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP). Violazione del diritto al marchio, uso frau­dolento del marchio, uso di indica­zioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM13).
Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes14).
Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA15)

8. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

9. Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)

10. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

11. Tratta di esseri umani

Tratta di esseri umani (art. 182 CP)

12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 183–185 CP)
Atti compiuti senza autorizzazione
per conto di uno Stato estero (art. 271
n. 2 CP)

13. Sfruttamento sessuale dei bambini
e pornografia infantile

Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP)

14. Stupro

Violenza carnale (art. 190 CP)

15. Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP)
Inosservanza di provvedimenti di
sicurezza interna ed esterna della legge sull’energia nucleare (art. 88 LENu16)

17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

18. Falsificazione di mezzi di
pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false
(art. 240–244 CP)

19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

Falsità in documenti, falsità in
certificati, conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251–253 e 317 n. 1 CP)

20. Partecipazione a un’organizzazione criminale

Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP)

21. Traffico illecito di armi, munizioni
ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza
pubblica con armi (art. 260quater CP)
Delitti secondo la legge sulle armi
(art. 33 cpv. 1 e 3 LArm17)

22. Terrorismo

Finanziamento del terrorismo
(art. 260quinquies CP)

23. Razzismo e xenofobia

Discriminazione razziale (art. 261bis CP)

24. Reati che rientrano nella
competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio (art. 264 CP)

25. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

26. Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP)
Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a in combinato disposto con l’art. 23 LCSl18)

27. Favoreggiamento dell’ingresso e
del soggiorno illegali

Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 3 LStrI19)

28. Traffico illecito di sostanze
ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizione penale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport20 (art. 11f)
Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr21)
Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer22)

29. Traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti d’antiquariato
e le opere d’arte

Disposizioni penali secondo la legge
sul trasferimento dei beni culturali
(art. 24–29 LTBC23)

30. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel24)
Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM25)
Delitti secondo la legge sui trapianti26 (art. 69 cpv. 1 e 2)

31. Traffico illecito di stupefacenti
e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup27)

32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di
specie e di essenze vegetali protette

Delitti secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb28)
Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc29)
Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP30)
Disposizioni penali della legge sull’ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1
e 2 LIG 31)

10 Codice penale, RS 311.0

11 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

12 LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0

13 L del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11

14 L del 5 ott. 2001 sul design, RS 232.12

15 L del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore, RS 231.1

16 LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, RS 732.1

17 L del 20 giu. 1997 sulle armi, RS 514.54

18 LF del 19 dice. 1986 contro la concorrenza sleale, RS 241

19 LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20

20 [RU 19721069,1987107,19941390, 19951458,20001891n. V 2,20012790all. n. 1, 2007 5779n. II 6. RU 2012 3953art. 33]. Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0).

21 [RU 1995 1469, 1996 1725all. n. 3, 1998 3033all. n. 5, 2001 2790all. n. 5, 2002 775, 2003 4803all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227n. I 2.8, 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I]. Vedi ora la LF del 14 giu. 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0).

22 L del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21

23 L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1

24 L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31

25 L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11

26 L dell’8 ott. 2004 sui trapianti, RS 810.21

27 L del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121

28 L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, RS 814.01

29 LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20

30 LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50

31 L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, RS 814.91

Allegato 2

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:

a.
l’Accordo del 26 ottobre 200432 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
b.
l’Accordo del 26 ottobre 200433 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
l’Accordo del 17 dicembre 200434 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d.
l’Accordo del 28 aprile 200535 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti del­l’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
e.
il Protocollo del 28 febbraio 200836 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul­l’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associa­zione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden