Legge federale
sullo scambio di informazioni tra le autorità
di perseguimento penale della Confederazione e
quelle degli altri Stati Schengen
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)
del 12 giugno 2009 (Stato 1° marzo 2019)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
in esecuzione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,
del 18 dicembre 20062, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (decisione quadro);
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20083,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 Per la trasposizione della decisione quadro la presente legge disciplina:
- a.
- le modalità dello scambio di informazioni, su richiesta, tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli Stati vincolati a un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen), per scopi di prevenzione e di perseguimento di reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che i dati possano essere scambiati tra le autorità succitate e per gli scopi summenzionati;
- b.
- le condizioni e le modalità applicabili allo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 2.
3 Sono fatte salve:
- a.
- la legge federale del 20 marzo 19814 sull’assistenza internazionale in materia penale;
- b.
- le convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.
4 La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen.
4 RS 351.1
Art. 2 Informazioni e protezione dei dati
1 Per informazioni ai sensi della presente legge s’intende qualsiasi tipo di informazioni detenute da autorità di perseguimento penale.
2 Sono escluse le richieste di informazioni che implicano l’applicazione della coercizione processuale o che concernono informazioni protette dal diritto nazionale. Per coercizione processuale s’intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero.
3 Il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale5.6
5 RS 311.0
6 Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione
1 Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d’applicazione della presente legge.
Art. 4 Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen
Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen ai sensi della presente legge le autorità definite all’articolo 2 lettera a della decisione quadro.
Art. 5 Canali di comunicazione e punti di contatto
1 Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.
2 L’Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.
Art. 6 Parità di trattamento
1 La comunicazione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a regole più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.
2 Le leggi speciali che prevedono condizioni più severe per la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere non si applicano alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.
Art. 6aa6c 7
7 Introdotti dal n. 5 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Sezione 2: Scambio di informazioni
Art. 7 Scambio spontaneo di informazioni
1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni definite all’articolo 2 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell’allegato 1.
2 Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all’articolo 10 lettera b.
3 Sull’applicazione dello scambio spontaneo di informazioni è allestito un rapporto annuale.
Art. 8 Contenuto e forma delle richieste
1 Le richieste di informazioni devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- il servizio richiedente;
- b.
- le informazioni richieste;
- c.
- lo scopo per cui sono richieste le informazioni;
- d.
- una breve descrizione dei fatti principali;
- e.
- le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste;
- f.
- l’eventuale indicazione dell’urgenza della richiesta.
2 Per le richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all’articolo 10 lettera a.
Art. 9 Risposta
1 Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all’articolo 10 lettera b.
2 Se non è competente, l’autorità cui è rivolta la richiesta la inoltra d’ufficio all’autorità competente.
3 L’inoltro di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta devono essere motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.
4 Se occorre l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria, l’autorità di perseguimento penale richiesta la chiede d’ufficio.
5 L’autorità che comunica informazioni deve menzionare le restrizioni di utilizzazione, a condizione che tale possibilità sia prevista da una legge speciale.
Art. 10 Formulari
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia predispone il formulario da utilizzare per:
- a.
- la richiesta di informazioni;
- b.
- la risposta alla richiesta di informazioni, compresi i motivi concernenti l’inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.
Art. 11 Termini
1 Se le informazioni richieste riguardano un reato ai sensi dell’allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l’accesso a una banca dati, occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti:
- a.
- otto ore per le richieste urgenti;
- b.
- sette giorni per le richieste non urgenti.
2 Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.
3 In tutti gli altri casi la risposta deve essere fornita entro 14 giorni.
Art. 12 Motivi di rifiuto
1 Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se:
- a.
- rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
- b.
- rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza delle persone; o
- c.
- le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie per la prevenzione o il perseguimento di un reato.
2 Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se:
- a.
- le informazioni saranno utilizzate come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria;
- b.
- la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena detentiva di un anno o meno; o
- c.
- l’accesso alle informazioni e il loro scambio devono essere autorizzati da un’autorità giudiziaria e questa ha negato l’autorizzazione.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 13 Sviluppi dell’acquis di Schengen
1 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen che implicano una modifica dei reati elencati all’allegato 1.
2 Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell’ambito di un’ordinanza, modifiche di lieve entità all’allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.
Art. 14 Esecuzione da parte dei Cantoni
In quanto non esistano disposizioni cantonali concernenti lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, per l’esecuzione del diritto federale i Cantoni applicano la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20108
8 Decisione presidenziale del 25 nov. 2009 (RU 2009 6915).
Allegato 1
Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI 99 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
9 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.