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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; decreta: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
1 Per la trasposizione della decisione quadro la presente legge disciplina:
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 2. 3 Sono fatte salve:
4 La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen. 4 RS 351.1 |
Art. 2 Informazioni e protezione dei dati
1 Per informazioni ai sensi della presente legge s’intende qualsiasi tipo di informazioni detenute da autorità di perseguimento penale. 2 Sono escluse le richieste di informazioni che implicano l’applicazione della coercizione processuale o che concernono informazioni protette dal diritto nazionale. Per coercizione processuale s’intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero. 3 Il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale5.6 5 RS 311.0 6 Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |
Art. 3 Autorità di perseguimento penale della Confederazione
1 Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati. 2 Le autorità incaricate dell’esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d’applicazione della presente legge. |
Art. 5 Canali di comunicazione e punti di contatto
1 Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale. 2 L’Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale. |
Art. 6 Parità di trattamento
1 La comunicazione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a regole più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere. 2 Le leggi speciali che prevedono condizioni più severe per la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere non si applicano alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen. |
Art. 6aa6c 7
7 Introdotti dal n. 5 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 13 Sviluppi dell’acquis di Schengen
1 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen che implicano una modifica dei reati elencati all’allegato 1. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell’ambito di un’ordinanza, modifiche di lieve entità all’allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge. |
Art. 14 Esecuzione da parte dei Cantoni
In quanto non esistano disposizioni cantonali concernenti lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, per l’esecuzione del diritto federale i Cantoni applicano la presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20108 8 Decisione presidenziale del 25 nov. 2009 (RU 2009 6915). |
Allegato 1 |
(art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1) |
Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI 9
9 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. |
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10 Codice penale, RS 311.0 11 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49 12 LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0 13 L del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11 14 L del 5 ott. 2001 sul design, RS 232.12 15 L del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore, RS 231.1 16 LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, RS 732.1 17 L del 20 giu. 1997 sulle armi, RS 514.54 18 LF del 19 dice. 1986 contro la concorrenza sleale, RS 241 19 LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20 20 [RU 19721069,1987107,19941390, 19951458,20001891n. V 2,20012790all. n. 1, 2007 5779n. II 6. RU 2012 3953art. 33]. Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS 415.0). 21 [RU 1995 1469, 1996 1725all. n. 3, 1998 3033all. n. 5, 2001 2790all. n. 5, 2002 775, 2003 4803all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227n. I 2.8, 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I]. Vedi ora la LF del 14 giu. 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0). 22 L del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21 23 L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1 24 L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31 25 L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11 26 L dell’8 ott. 2004 sui trapianti, RS 810.21 27 L del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121 28 L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, RS 814.01 29 LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20 30 LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50 31 L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, RS 814.91 |
Allegato 2 |
(art. 1 cpv. 2) |
Accordi di associazione alla normativa di Schengen |
Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:
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