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Art. 1 Convenzione sulla collaborazione
1 La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione. 2 La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
3 La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni. 4 La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale. |
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 20173 3 DCF del 2 dic. 2016. |