Legge federale
sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni
nello spazio formativo svizzero
(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)
del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2017)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162,
decreta:
1
Art. 1 Convenzione sulla collaborazione
1 La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
2 La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
- a.
- promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
- b.
- consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
3 La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
4 La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.
Art. 2 Esecuzione
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2 Emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 20173
3 DCF del 2 dic. 2016.