Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20161 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS), e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto il Concordato del 29 ottobre 19702 sulla coordinazione scolastica, convengono: 1 RS 410.2 2 www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE |
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Art. 1 Oggetto
La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale3. 3 RS 101 |
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Art. 2 Obiettivi della collaborazione
La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:
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Art. 3 Organo di gestione
1 L’organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE. 2 Nell’ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l’organo di gestione svolge i seguenti compiti:
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Art. 4 Direzione dei processi
1 La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE. 2 Coordina i lavori nell’ambito della collaborazione in materia di formazione:
3 Può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti. |
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Art. 5 Comitati di coordinamento
1 I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell’attuazione del programma di lavoro. 2 Essi possono adottare decisioni nell’ambito del loro mandato. |
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Art. 6 Programma di lavoro
I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune. Questo prevede in particolare:
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Art. 6a Istituzioni comuni 4
La Confederazione e i Cantoni gestiscono come istituzioni comuni:
4 Introdotto dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911). |
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Art. 7 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa
1 ...5 2 Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l’amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca. 3 La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l’esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro. 5 Abrogato dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911). |
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Art. 7a Educa 6
1 L’agenzia specializzata Educa analizza le evoluzioni tecnologiche e le integra nello sviluppo della qualità per la scuola dell’obbligo (livello primario e livello secondario I), la formazione professionale di base, i licei e le scuole medie specializzate (livello secondario II). Crea a livello nazionale le basi necessarie per lo spazio formativo digitale svizzero. 2 La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con Educa per l’esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro. 6 Introdotto dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911). |
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Art. 8 Finanziamento
1 La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro. 2 La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi. |
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Art. 9 Validità ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore. 2 Il Consiglio federale determina la data d’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la CDPE; può determinarne l’entrata in vigore retroattiva alla data d’entrata in vigore della LCSFS. |
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Art. 11 Esecuzione
La SEFRI è l’autorità della Confederazione incaricata dell’esecuzione della presente Convenzione.
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