(art. 19 LFPr)
1 Oltre agli oggetti di cui all’articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:
- a.
- le condizioni d’ammissione;
- b.
- le possibili forme di organizzazione della formazione per quanto concerne la trasmissione delle conoscenze e la maturità personale richiesta per l’esercizio di un’attività;
- c.
- gli strumenti per la promozione della qualità della formazione come i piani di formazione e strumenti ad essi correlati;
- d.
- le eventuali particolarità regionali;
- e.
- le misure relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute;
- f.
- le esigenze organizzative e di contenuto inerenti alla trasmissione della pratica professionale in un’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 6 lettera b;
- g.
- l’organizzazione, la durata e le materie d’insegnamento dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti, nonché il loro coordinamento con la formazione scolastica.
1bis Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:
- a.
- sia garantita una rappresentanza della Confederazione;
- b.
- le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.3
1ter Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.5
2 Di regola è prevista una seconda lingua. Essa è disciplinata in base alle necessità della rispettiva formazione di base.
3 Le prescrizioni sulla formazione che derogano agli articoli 47, 48 lettera b e 49 della legge del 13 marzo 19646 sul lavoro necessitano del consenso della Segreteria di Stato dell’economia7.
4 Le ordinanze in materia di formazione possono prevedere norme di promozione. Queste tengono conto della formazione professionale pratica e della formazione scolastica.
5 …8
6 Le prescrizioni concernenti le formazioni in radioprotezione riconosciute ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20179 sulla radioprotezione necessitano del consenso dell’Ufficio federale della sanità pubblica.10
3 Introdotto dal n. I 6.3dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
4 RS 172.010
5 Introdotto dal n. I 6.3dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
6 RS 822.11
7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
8 Abrogato dall’art. 82 n. 3 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).
9 RS 814.501
10 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5651). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).