Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina: 5 Nuovo testo giusta l’art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4569). |
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Art. 1 Riscossione degli emolumenti
1 La SEFRI6 riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni. 2 I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. |
Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
7 Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631). |
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm). |
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo. 2 La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi. 4 Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi. 5 Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:
6 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca9 può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro. 9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. |
Art. 4a Emolumenti per l’esame svizzero di maturità 10
Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201011 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari. 10 Introdotto dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631). |
Allegato |
(art. 5) |
Modifica del diritto vigente |
…12 12 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 2639. |