Disposizioni generali (1 - 2)
Condizioni per il riconoscimento (3 - 17)
Disposizioni particolari (18 - 20)
Commissione svizzera di maturità (21 - 21)
Procedura (22 - 23)
Disposizioni finali (24 - 26)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; ordina: 2RS811.11 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 2 Effetto del riconoscimento
1 Il riconoscimento certifica l’equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime. 2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari. 3 In particolare danno diritto all’ammissione:
4[RU 1982 563, 1995 4367, 1996 208art. 2 lett. k, 1999 2643. RU 2008 6007all. 1 n. 1]. Vedi ora l’O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RS 811.113.3). |
Sezione 2: Condizioni per il riconoscimento |
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Art. 5 Obiettivi degli studi
1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d’apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l’intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche dei loro allievi. 2 I maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l’immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l’astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica. 3 I maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore. 4 I maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura. |
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Art. 6 Durata degli studi
1 La durata degli studi fino alla maturità deve essere almeno di dodici anni. 2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale. 3 Nelle scuole di maturità per adulti l’insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto. 4 Le scuole di maturità possono ammettere allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso gli allievi dovranno seguire, di regola, l’insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità. |
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Art. 7 Corpo insegnante
1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l’art. 6 cpv. 2 e 3) l’insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria è richiesto il titolo di master universitario.6 2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l’insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
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Art. 8 Piani di studio
L’insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera. |
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Art. 9 Materie di maturità e altre discipline obbligatorie 7
1 Costituiscono l’insieme delle materie di maturità:
2 Le discipline fondamentali sono:
2bis I Cantoni possono proporre la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.15 3 L’opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:
4 L’opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti:
5 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare. 5bis Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline obbligatorie seguenti:
6 Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari). 7 Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei Cantoni plurilingui una seconda lingua del Cantone può essere definita come «seconda lingua nazionale». 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 12 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 16 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3477). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). |
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Art. 11 Ripartizione percentuale delle materie 18
Il tempo complessivo consacrato all’insegnamento delle materie di maturità deve essere ripartito percentualmente nel modo seguente:19
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). |
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Art.11a Interdisciplinarità 24
Ogni scuola assicura che gli allievi conoscano i metodi di lavoro interdisciplinari 24 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
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Art. 12 Terza lingua nazionale
Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell’ambito delle discipline fondamentali e dell’opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese. |
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Art. 14 Materie d’esame
1 Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale. 2 Si tratta delle materie seguenti:
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Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità
1 Le note di maturità sono assegnate:
2 Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali. 25 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
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Art. 16 Criteri di riuscita
1 Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti. 2 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità:26
3 Per l’ottenimento dell’attestato di maturità sono autorizzati due tentativi. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
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Sezione 3: Disposizioni particolari |
Art. 19 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza 28
1 Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni della presente ordinanza:
2 Le deroghe sono autorizzate:
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 29 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 20 Attestato di maturità 30
1 L’attestato di maturità reca:
2 Nell’attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell’ambito cantonale o in altre materie seguite dall’allievo. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
Sezione 4: Commissione svizzera di maturità |
Art. 21
I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall’Accordo amministrativo del 16 gennaio 1995/15 febbraio 199533 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. 33FF 1995II 242 |
Sezione 5: Procedura |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007 35
1 Le domande di riconoscimento presentate in base al diritto previgente prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza sono esaminate in base al diritto previgente. 2 Le formazioni, i cui diplomi sono riconosciuti in base al diritto previgente, devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza. Le modifiche effettuate devono essere sottoposte per verifica alla Commissione svizzera di maturità. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |
Art. 25b Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2018 36
L’informatica deve essere introdotta come altra disciplina obbligatoria al più tardi il 1° agosto 2022. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669). |