Disposizioni generali (1 - 3)
Disposizioni generali (4 - 7)
Corsi di formazione (8 - 12)
Diplomi e certificati (13 - 13)
Disposizioni finali (14 - 16)
Capitolo 2: Formazione |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 5 Obiettivo
La formazione è segnatamente finalizzata ad abilitare gli ufficiali di professione a:
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Art. 6 Ammissione, regolamenti degli studi e verifiche delle prestazioni
1 L’ammissione ai corsi di formazione di base dell’ACMIL è retta dalle disposizioni applicabili al personale militare emanate dal DDPS in virtù dell’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale. 2 L’ammissione ai cicli di studi e ai programmi di perfezionamento del PFZ è retta dalle disposizioni del PFZ. 3 Al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) e al programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» si applicano i regolamenti degli studi del PFZ. 4 Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l’ammissione di militari stranieri ai corsi di formazione che si svolgono presso l’ACMIL. 5 L’ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attività formative. 6 Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, emana le istruzioni necessarie, segnatamente quelle concernenti la formazione e le verifiche delle prestazioni nell’ambito della formazione nel settore di competenza dell’ACMIL, conformemente alla presente ordinanza. |
Art. 7 Partecipazione all’insegnamento e computo dei periodi di studio
1 La partecipazione a tutte le attività formative che fanno parte dell’insegnamento è obbligatoria. 2 Le assenze necessitano dell’autorizzazione del comandante dell’ACMIL. Sono eccettuate le assenze dovute ai servizi di perfezionamento ordinari. |
Sezione 2: Corsi di formazione |
Art. 8 Ciclo di studi di bachelor in scienze politiche e corso di formazione di bachelor
1 Gli aspiranti ufficiali di professione che non sono in possesso di un diploma universitario, ma adempiono le condizioni di ammissione agli studi al PFZ, assolvono il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) della durata regolamentare di tre anni e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni del PFZ. 2 Per il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:
3 L’ACMIL, d’intesa con il PFZ, organizza nel sesto semestre i moduli pratici del ciclo di studi di bachelor e le corrispondenti verifiche delle prestazioni. 4 L’ACMIL completa il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche con una formazione specialistica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di formazione di bachelor». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di tre anni e mezzo. |
Art. 9 Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari e corso di diploma
1 Gli aspiranti ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale assolvono il programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» della durata regolamentare di due semestri e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni del PFZ. 2Per il programma di perfezionamento l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:
3 L’ACMIL completa il programma di perfezionamento con una formazione specialistica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di diploma». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di un anno e mezzo. |
Art. 10 Scuola militare
1 Gli aspiranti ufficiali di professione titolari di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale assolvono la Scuola militare della durata regolamentare massima di due anni. 2 La formazione nella Scuola militare comprende le seguenti discipline:
3 La Scuola militare comprende la redazione di un lavoro di diploma. |
Art. 11 Perfezionamento
1 L’ACMIL organizza corsi di formazione per l’avanzamento per ufficiali di professione. 2 Oltre ai corsi di perfezionamento obbligatori per ufficiali di professione, l’ACMIL può organizzare anche corsi di perfezionamento supplementari per ufficiali di professione. 3 L’ACMIL verifica le conoscenze e le capacità degli allievi dei corsi di formazione per l’avanzamento e dei corsi di perfezionamento obbligatori. 4 L’ACMIL può partecipare a ulteriori programmi di perfezionamento del PFZ. |
Capitolo 4: Disposizioni finali |
Art. 14 Diritto disciplinare, diritto penale e diritto disciplinare militari
Gli aspiranti ufficiali di professione sono assoggettati al diritto disciplinare del PFZ per la formazione in quest’istituzione. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale. |
Art. 15 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 24 settembre 20044 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo è abrogata. 2 …5 4 [RU 2004 4319, 2006 5337] 5 La mod. può essere consultata alla RU 2017 4877. |