Ordinanza
sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
(OCIFM)
del 18 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2a e 3 capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità,
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù:
- 1.
- l’assegnazione di contributi,
- 2.
- le misure di accompagnamento,
- 3.
- il conferimento di un mandato a un’agenzia nazionale,
- 4.
- la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata;
- abis. …2
- b.
- la concessione di borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei;
- c.
- gli aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;
- d.
- i contributi a favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (Casa svizzera nella CIUP) e le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera nella CIUP.
2 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 al 31 dic. 2020 (RU 2018 569).
Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù
Sezione 1: Assegnazione di contributi
Art. 2 Principio
I contributi di cui alla presente sezione possono essere assegnati soltanto se la Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale di adesione a programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 3 Progetti e condizioni generali per l’assegnazione di contributi
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può assegnare contributi a istituzioni od organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera a sostegno di:
- a.
- progetti di mobilità;
- b.
- progetti di cooperazione.
2 I contributi possono essere assegnati se i progetti:
- a.
- si svolgono sulla base di convenzioni concluse tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti;
- b.
- presuppongono una prestazione propria del richiedente svizzero; e
- c.
- non sono sostenuti con aiuti finanziari da parte dell’UE.
3 I contributi possono essere assegnati:
- a.
- per la partecipazione ad attività con Paesi associati a pieno titolo ai programmi;
- b.
- nel quadro di attività extrascolastiche, per la partecipazione ad attività con i Paesi partner limitrofi dell’UE.
Art. 4 Condizioni per il sostegno a progetti di mobilità
I contributi a progetti di mobilità possono essere assegnati a copertura:
- a.
- dei costi per il sostegno organizzativo della mobilità;
- b.
- dei costi per il sostegno a singole persone;
- c.
- di costi supplementari per l’assistenza linguistica a singole persone o per il sostegno a singole persone disabili o con possibilità limitate.
Art. 5 Condizioni per il sostegno a progetti di cooperazione
I contributi a progetti di cooperazione possono essere assegnati a copertura:
- a.
- dei costi per la gestione e la realizzazione di progetti nonché per apporti contenutistici a progetti;
- b.
- di altri costi imputabili in modo comprovato alla realizzazione di progetti di cooperazione, in particolare per incontri nell’ambito di progetti transnazionali, per l’assistenza in caso di esigenze particolari, per eventi moltiplicatori e per attività transnazionali di educazione, insegnamento e formazione.
Art. 6 Calcolo
1 Per il calcolo dei contributi si applicano per analogia le direttive attuative in vigore conformemente al Regolamento (UE) n. 1288/20133, nella misura in cui esse sono applicabili.
2 I contributi non possono superare l’importo corrisposto ai partecipanti secondo le aliquote massime della Commissione europea.
3 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, versione secondo GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
Art. 7 Procedura
1 Le domande devono essere inoltrate alla SEFRI.
2 La SEFRI può stabilire annualmente i termini di inoltro delle domande. Li pubblica sul suo sito Internet4.
3 I contributi sono assegnati mediante decisione formale. Possono essere assegnati in base a convenzioni sulle prestazioni se le direttive attuative di cui all’articolo 6 capoverso 1 lo prevedono.
4 I contributi sono assegnati per quattro anni al massimo. Alla fine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
5 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, la SEFRI definisce un ordine di priorità. Tale ordine può contemplare:
- a.
- la rinuncia al finanziamento di singole attività di programma;
- b.
- il sostegno prioritario alle domande presentate da istituzioni od organizzazioni di diritto pubblico o privato a scopo non lucrativo.
4 www.sbfi.admin.ch
Sezione 2: Misure di accompagnamento
Art. 8 Tipi di misure di accompagnamento e principio
1 Per promuovere la partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell’UE, la SEFRI può adottare le seguenti misure di accompagnamento:
- a.
- può garantire l’informazione, la consulenza, la divulgazione e la valorizzazione dei prodotti e dei rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e cooperazione;
- b.
- può rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni dell’UE;
- c.
- può assegnare contributi per visite preparatorie;
- d.
- può assegnare contributi a organi d’esecuzione e di contatto nonché a reti e iniziative.
2 I contributi di cui alla presente sezione possono essere assegnati a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale di adesione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 9 Informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione
1 La SEFRI può informare istituzioni e organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera sulla partecipazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e assisterle nell’elaborazione e nella presentazione delle domande.
2 La SEFRI provvede alla divulgazione e valorizzazione di prodotti e rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e di cooperazione presso i destinatari dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 10 Rappresentanza degli interessi svizzeri
1 La SEFRI nomina i delegati elvetici per rappresentare gli interessi svizzeri:
- a.
- in comitati e istituzioni dell’UE e dei suoi Stati membri nel settore dell’educazione;
- b.
- nel quadro di partecipazioni svizzere in corso o previste a reti e iniziative nel settore dell’educazione.
2 Nel rappresentare gli interessi svizzeri, la SEFRI può avvalersi della collaborazione di esperti.
Art. 11 Contributi per visite preparatorie
1 La SEFRI può assegnare contributi per le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni od organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera nei Paesi che partecipano ai programmi, purché tali visite siano finalizzate ad avviare una partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
2 Il contributo massimo per visita preparatoria è di 1500 franchi a persona. È limitato alle spese di viaggio e di soggiorno.
3 I contributi sono assegnati su domanda e mediante decisione formale.
4 Vengono assegnati separatamente dai contributi di cui all’articolo 3.
Art. 12 Contributi per l’adesione a organi d’esecuzione e di contatto nonché a reti e iniziative
1 La SEFRI può assegnare contributi per l’adesione a organi d’esecuzione e di contatto nonché a reti e iniziative.
2 I contributi sono assegnati a istituzioni od organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera in grado di garantire che siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti.
3 I contributi possono essere assegnati se gli organi d’esecuzione e di contatto, le reti e le iniziative:
- a.
- soddisfano importanti esigenze dell’educazione svizzera; e
- b.
- non possono essere finanziati tramite altre fonti o presuppongono l’assegnazione di contributi statali.
4 I contributi sono assegnati a copertura dei costi imputabili in modo comprovato all’adesione a organi d’esecuzione e di contatto nonché a reti e iniziative nel quadro della partecipazione svizzera.
5 I contributi sono assegnati su domanda e mediante decisione formale. Possono essere assegnati in base a convenzioni sulle prestazioni se il periodo di contribuzione è superiore a un anno e se ogni anno devono essere fornite prestazioni ricorrenti.
Art. 13 Verifica, valutazione e rendiconto
1 La SEFRI provvede a verificare l’utilizzo dei fondi assegnati secondo il presente capitolo.
2 La SEFRI provvede a far valutare la partecipazione svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
3 La SEFRI presenta periodicamente rapporto al Consiglio federale e all’UE, nella misura in cui questo sia stato concordato in trattati internazionali.
Sezione 3: Agenzia nazionale
Art. 14 Designazione e compiti
1 La SEFRI può designare un’istituzione od organizzazione di diritto pubblico o privato idonea con sede in Svizzera come agenzia nazionale oppure riunire più enti idonei e delegare all’agenzia così costituita i seguenti compiti:
- a.
- per l’assegnazione dei contributi secondo il presente capitolo, eccetto quelli di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera d:
- 1.
- assistere le istituzioni od organizzazioni interessate nel presentare una domanda,
- 2.
- preparare i documenti inoltrati in vista della decisione della SEFRI,
- 3.
- esecuzione del progetto dopo la decisione della SEFRI;
- b.
- adottare le misure di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a.
2 L’agenzia deve essere in grado di garantire che i contributi siano impiegati in maniera efficiente e con un onere amministrativo contenuto.
Art. 15 Indennità
1 La SEFRI può indennizzare l’agenzia nazionale per l’esercizio dei compiti che le sono stati delegati.
2 Le indennità possono essere concesse all’agenzia nazionale per i costi imputabili in modo comprovato all’adempimento dei compiti che le sono stati delegati.
Art. 16 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza
1 La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’agenzia nazionale. Se più enti idonei svolgono i compiti dell’agenzia nazionale, la SEFRI stipula una convenzione separata con ciascun ente.
2 La convenzione sulle prestazioni indica nel dettaglio i compiti da svolgere e stabilisce le indennità per il loro adempimento.
3 Nel caso in cui la Svizzera non aderisca ai programmi dell’UE, nella convenzione sulle prestazioni la SEFRI può prevedere deroghe alle direttive attuative in vigore conformemente al Regolamento (UE) n. 1288/20135.
4 La SEFRI vigila affinché l’agenzia nazionale adempia i compiti che le sono stati delegati.
5 Cfr. nota a piè di pagina nell’art. 6 cpv. 1.
Sezione 4: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 17
1 Per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, nel limite dei crediti stanziati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.
Capitolo 2a: …
Art. 17a a 17f7
7 Introdotti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 al 31 dic. 2020 (RU 2018 569).
Capitolo 3: Borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei
Art. 18 Borse di studio
1 La SEFRI può concedere a studenti svizzeri borse di studio per la formazione presso il Collegio d’Europa di Bruges e di Natolin e l’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze.
2 Sono concesse borse di studio integrali. Il loro importo varia in funzione delle indicazioni dell’istituto universitario interessato. Il numero delle borse di studio concesse è stabilito sulla base del quadro finanziario di riferimento.
Art. 19 Procedura
1 I candidati presentano domanda di ammissione all’istituto universitario.
2 La procedura di ammissione si svolge, d’intesa con la SEFRI, secondo le indicazioni e le procedure dell’istituto universitario interessato.
3 La concessione di una borsa di studio è condizionata alla decisione d’ammissione definitiva dell’istituto universitario.
Capitolo 4: Aiuti finanziari per il rafforzamento e l’ampliamento della cooperazione internazionale in materia di educazione
Art. 20 Contributi
Per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione, la SEFRI può assegnare contributi per eventi, progetti e programmi con partecipazione internazionale di istituzioni od organizzazioni per la promozione della cooperazione scientifica transfrontaliera.
Art. 21 Condizioni
1 I contributi possono essere assegnati se il progetto a cui sono destinati soddisfa le seguenti condizioni:
- a.
- è d’interesse nazionale o importante sotto il profilo della politica della formazione;
- b.
- al momento previsto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali;
- c.
- è gestito da un’istituzione od organizzazione in grado di garantire che i contributi siano impiegati in maniera efficiente e con un onere amministrativo contenuto;
- d.
- non è già sostenuto con altri contributi della Confederazione.
2 Non possono beneficiare dei contributi:
- a.
- singole persone;
- b.
- istituzioni od organizzazioni che, in virtù della loro finalità, non sono correlate primariamente alla promozione nel settore dell’educazione.
Art. 22 Calcolo dei contributi
1 Un contributo copre al massimo il 60 per cento dei costi.
2 I contributi vengono calcolati in modo che nessuno di essi assorba singolarmente più del 25 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.
3 I contributi sono assegnati per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo previsto nella convenzione o nella decisione può essere presentata una nuova domanda.
Art. 23 Procedura
1 Le domande di contribuzione devono essere presentate alla SEFRI. Devono comprendere le seguenti indicazioni:
- a.
- il nome del richiedente;
- b.
- l’istituzione o l’organizzazione beneficiaria del contributo;
- c.
- una descrizione del progetto (programma o progetto), compreso il quadro finanziario;
- d.
- prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
- e.
- una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e l’interesse nazionale;
- f.
- il contributo federale richiesto.
2 Su domanda, la SEFRI decide in merito all’assegnazione di contributi.
Art. 24 Assegnazione di contributi
I contributi sono assegnati mediante decisione formale. Possono essere assegnati in base a convenzioni sulle prestazioni se il periodo di contribuzione è superiore a un anno e se ogni anno devono essere fornite prestazioni ricorrenti.
Capitolo 5: Casa svizzera nella CIUP
Sezione 1: Principio, scopo e contributo
Art. 25 Principio e scopo
1 La Casa svizzera nella CIUP accoglie studenti avanzati, professori, medici, studiosi e artisti che conducono studi o ricerche presso un’università, una scuola superiore di belle arti o un’altra scuola universitaria in Francia.
2 La Confederazione assegna, nei limiti dei crediti stanziati, contributi finanziari alla Casa svizzera nella CIUP.
Art. 26 Contributo
1 Il contributo è assegnato sotto forma di importo forfettario.
2 Serve a finanziare:
- a.
- la manutenzione dell’edificio e i provvedimenti edilizi;
- b.
- la gestione della Casa svizzera nella CIUP, compreso lo stipendio del direttore;
- c.
- le attività di pubbliche relazioni;
- d.
- gli oneri della Commissione di selezione.
3 Sono sostenuti soltanto i provvedimenti edilizi conformi alle raccomandazioni dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
Sezione 2: Procedura di selezione
Art. 27 Commissione di selezione
1 Una Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera nella CIUP e sottopone le sue proposte alla SEFRI.
2 La Commissione di selezione è composta dei sei membri seguenti:
- a.
- due rappresentanti della Camera delle scuole universitarie della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b.
- un rappresentante della Camera delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- c.
- un rappresentante della Camera delle alte scuole pedagogiche della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- d.
- il direttore della Casa svizzera nella CIUP;
- e.
- un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.
3 Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.
4 La segreteria generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce la segreteria della Commissione.
5 La Commissione non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 28 Procedura di ammissione e durata
1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera nella CIUP deve presentare una domanda alla segreteria della Commissione di selezione presso la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
2 La SEFRI decide in merito all’ammissione su proposta della Commissione di selezione.
3 Il soggiorno è limitato a un anno.
4 La SEFRI può prolungare il soggiorno di un anno, su proposta della Commissione di selezione e, in casi eccezionali, di un altro anno.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 5 dicembre 20039 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.
9 [RU 2004 447, 2008 311]
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.