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Ordinanza del DDPS
su programmi e progetti per la promozione dello sport
(OPPSpo)

del 25 maggio 2012 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

vista l’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport (OPSpo),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
nel pro­gram­ma «Gio­ven­tù e Sport» (G+S): lo svol­gi­men­to del­le of­fer­te G+S e del­le of­fer­te per la for­ma­zio­ne dei qua­dri G+S non­ché la con­ces­sio­ne di con­tri­bu­ti agli or­ga­niz­za­to­ri di ta­li of­fer­te;
b.
nel pro­gram­ma Sport per gli adul­ti Sviz­ze­ra (ESA): lo svol­gi­men­to del­le of­fer­te per la for­ma­zio­ne dei qua­dri e la con­ces­sio­ne dei con­tri­bu­ti agli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri;
c.
i co­sti com­pu­ta­bi­li nel­la con­ces­sio­ne di con­tri­bu­ti a ma­ni­fe­sta­zio­ni e con­gres­si spor­ti­vi in­ter­na­zio­na­li;
d.
le con­di­zio­ni per la con­ces­sio­ne di con­tri­bu­ti a im­pian­ti spor­ti­vi di im­por­tan­za na­zio­na­le.

Capitolo 2: Gioventù + Sport

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Definizioni  

1 Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za, s’in­ten­de per:

a.
bam­bi­ni: par­te­ci­pan­ti a G+S fi­no al­la fi­ne dell’an­no ci­vi­le in cui com­pio­no 10 an­ni;
b.
gio­va­ni: par­te­ci­pan­ti a G+S a par­ti­re dall’ini­zio dell’an­no ci­vi­le in cui com­pio­no 10 an­ni;
c.2
...
d.
scuo­le: la scuo­la ob­bli­ga­to­ria se­con­do l’ar­ti­co­lo 48 OP­Spo e le scuo­le di li­vel­lo se­con­da­rio II;
e.
at­ti­vi­tà:un’oc­cu­pa­zio­ne sin­go­la, li­mi­ta­ta nel tem­po, di ca­rat­te­re spor­ti­vo (le­zio­ne, al­le­na­men­to, escur­sio­ne o com­pe­ti­zio­ne).

2 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Art. 3 Discipline sportive e specialità 3  

1 Le of­fer­te G+S pos­so­no es­se­re svol­te nel­le di­sci­pli­ne spor­ti­ve elen­ca­te nell’al­le­ga­to 1.

1bis L’al­le­ga­to 1a sta­bi­li­sce qua­li di­sci­pli­ne spor­ti­ve si sud­di­vi­do­no in qua­li spe­cia­li­tà.4

2 La di­sci­pli­na spor­ti­va all­round è ri­ser­va­ta esclu­si­va­men­te al­le of­fer­te de­sti­na­te ai bam­bi­ni.

3 Le at­ti­vi­tà in di­sci­pli­ne spor­ti­ve di cui all’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2 OP­Spo so­no vie­ta­te in un’of­fer­ta G+S. Nei cor­si e cam­pi G+S del­la di­sci­pli­na spor­ti­va ca­noi­smo so­no au­to­riz­za­te le di­sce­se in ac­que vi­ve, com­pre­se quel­le con gra­do di dif­fi­col­tà su­pe­rio­re al II ai sen­si dell’al­le­ga­to 3 dell’or­di­nan­za del 30 gen­na­io 20195 sul­le at­ti­vi­tà a ri­schio, se ta­li at­ti­vi­tà so­no di­ret­te da per­so­ne con ri­co­no­sci­men­to va­li­do di mo­ni­to­re G+S ca­noi­smo che han­no fre­quen­ta­to un per­fe­zio­na­men­to spe­ci­fi­co.6

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

4 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

5 RS 935.911

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Sezione 2: Corsi G+S

Art. 4 Definizione  

Un cor­so G+S com­pren­de at­ti­vi­tà nel­le di­sci­pli­ne spor­ti­ve G+S svol­te re­go­lar­men­te:

a.
sot­to la gui­da di mo­ni­to­ri G+S;
b.
in un grup­po sta­bi­le;
c.
per un pe­rio­do mi­ni­mo di tem­po pre­sta­bi­li­to.
Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi  

1 Un cor­so G+S de­ve con­ta­re al­me­no tre bam­bi­ni o gio­va­ni in età G+S. ...7

1bis Se le at­ti­vi­tà di un cor­so so­no svol­te in sot­to­grup­pi, cia­scun sot­to­grup­po de­ve con­ta­re al­me­no tre bam­bi­ni o gio­va­ni in età G+S.8

2 La gran­dez­za dei grup­pi è sta­bi­li­ta nell’al­le­ga­to 2.

7 Per. abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

8 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 6 Direzione  

1 Il nu­me­ro mi­ni­mo di mo­ni­to­ri G+S per i cor­si G+S è sta­bi­li­to nell’al­le­ga­to 2.

2 Se le at­ti­vi­tà di un cor­so so­no svol­te in sot­to­grup­pi, cia­scun sot­to­grup­po de­ve es­se­re di­ret­to da un mo­ni­to­re G+S che di­spo­ne di tut­ti i ri­co­no­sci­men­ti ne­ces­sa­ri per lo svol­gi­men­to del­le cor­ri­spon­den­ti at­ti­vi­tà G+S.9

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 7 Campi di allenamento  

1 Per com­ple­ta­re le at­ti­vi­tà svol­te nei cor­si G+S pos­so­no es­se­re svol­ti cam­pi di al­le­na­men­to.

2 Un cam­po di al­le­na­men­to com­pren­de bam­bi­ni o gio­va­ni che par­te­ci­pa­no a uno o più cor­si del­lo stes­so or­ga­niz­za­to­re. Tut­ti i bam­bi­ni e gio­va­ni de­vo­no es­se­re at­ti­vi in uno dei cor­si dell’or­ga­niz­za­to­re in fa­se di svol­gi­men­to.

3 Per ogni gior­no di cam­po di al­le­na­men­to si de­vo­no svol­ge­re al­me­no due uni­tà di at­ti­vi­tà G+S, una al mat­ti­no e una al po­me­rig­gio, o una al mat­ti­no e una al­la se­ra, o una al po­me­rig­gio e una al­la se­ra. In to­ta­le le at­ti­vi­tà G+S de­vo­no du­ra­re al­me­no quat­tro ore.10

4 I gior­ni di ar­ri­vo e par­ten­za con­ta­no in­sie­me co­me un gior­no di cam­po di al­le­na­men­to se in que­sti due gior­ni si svol­go­no com­ples­si­va­men­te al­me­no quat­tro ore di at­ti­vi­tà G+S.

5 I bam­bi­ni e i gio­va­ni che par­te­ci­pa­no sol­tan­to al cam­po di al­le­na­men­to non so­no con­si­de­ra­ti ai fi­ni del cal­co­lo dei con­tri­bu­ti.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 5 set. 2014, in vi­go­re dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2843).

Art. 8 Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1, 4 e 5 11  

1 La du­ra­ta mi­ni­ma di un cor­so G+S dei grup­pi di uten­ti 1, 4 e 5 è di 15 set­ti­ma­ne, la du­ra­ta mas­si­ma di un an­no.

2 Un cor­so com­pren­de al­me­no 15 al­le­na­men­ti, sud­di­vi­si su al­me­no 12 set­ti­ma­ne.

3 Se un cor­so du­ra più di sei me­si, il nu­me­ro mi­ni­mo di al­le­na­men­ti di cui al ca­po­ver­so 2 de­ve es­se­re svol­to in un pe­rio­do mas­si­mo di sei me­si.

4 Gli al­le­na­men­ti nel grup­po di uten­ti 1 e 4 de­vo­no du­ra­re al­me­no 60 mi­nu­ti, nel grup­po di uten­ti 5 al­me­no 45 mi­nu­ti.

5 Se in un cor­so del grup­po di uten­ti 4 o 5 si svol­go­no esclu­si­va­men­te at­ti­vi­tà in di­sci­pli­ne spor­ti­ve at­tri­bui­te al grup­po di uten­ti 2, a ta­le cor­so si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 9.

6 L’or­ga­niz­za­to­re può com­pu­ta­re, ai fi­ni del­la con­ces­sio­ne dei con­tri­bu­ti, al mas­si­mo un’at­ti­vi­tà di 90 mi­nu­ti per cor­so e gior­no. Nei cam­pi di al­le­na­men­to il mas­si­mo è di 300 mi­nu­ti al gior­no.

7 In ca­si ec­ce­zio­na­li l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­lo sport (UF­SPO) può au­to­riz­za­re cor­si più bre­vi e un nu­me­ro in­fe­rio­re di al­le­na­men­ti.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 9 Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 2 12  

1 La du­ra­ta mi­ni­ma di un cor­so G+S del grup­po di uten­ti 2 è di al­me­no 45 ore/par­te­ci­pan­te.

2 Le ore/par­te­ci­pan­te so­no cal­co­la­te sul­la ba­se del nu­me­ro to­ta­le del­le ore di al­le­na­men­to di tut­ti i par­te­ci­pan­ti nell’am­bi­to del cor­so.

3 Un’at­ti­vi­tà du­ra al­me­no 60 mi­nu­ti. Ai fi­ni del­la con­ces­sio­ne dei con­tri­bu­ti l’or­ga­niz­za­to­re può com­pu­ta­re al mas­si­mo 300 mi­nu­ti per ogni at­ti­vi­tà.

4 Sull’ar­co di cin­que me­si l’or­ga­niz­za­to­re de­ve svol­ge­re in al­me­no cin­que set­ti­ma­ne cin­que at­ti­vi­tà di­stin­te.

5 Se in un cor­so del grup­po di uten­ti 2 si svol­go­no più di­sci­pli­ne spor­ti­ve in par­te at­tri­bui­te al grup­po di uten­ti 1, a ta­le cor­so si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 8.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 10 Contenuti dei corsi  

1 La for­ma­zio­ne dei bam­bi­ni e dei gio­va­ni nei cor­si G+S si svol­ge su più li­vel­li, se­con­do prin­ci­pi con­for­mi al­la pe­da­go­gia in­fan­ti­le e gio­va­ni­le e in fun­zio­ne del­le pe­cu­lia­ri­tà del­la di­sci­pli­na spor­ti­va.

2 L’UF­SPO de­fi­ni­sce i con­te­nu­ti del­la for­ma­zio­ne.

Sezione 3: Campi G+S

Art. 11 Vita comunitaria al campo  

1 Un cam­po G+S com­pren­de at­ti­vi­tà nel­le di­sci­pli­ne spor­ti­ve G+S svol­te in un grup­po che fa vi­ta co­mu­ni­ta­ria al cam­po sot­to la gui­da di mo­ni­to­ri G+S.

2 La vi­ta co­mu­ni­ta­ria al cam­po com­pren­de espe­rien­ze di grup­po e il per­not­ta­men­to co­mu­ne in un luo­go de­ter­mi­na­to.

3 I cam­pi del grup­po di uten­ti 4 or­ga­niz­za­ti dai Co­mu­ni e che si ri­vol­go­no in­nan­zi­tut­to a bam­bi­ni e gio­va­ni dei Co­mu­ni stes­si, pos­so­no es­se­re svol­ti an­che sen­za per­not­ta­men­to.

4 I cam­pi cui par­te­ci­pa­no sol­tan­to bam­bi­ni pos­so­no es­se­re svol­ti an­che sen­za per­not­ta­men­to.

Art. 12 Direzione  

Per lo svol­gi­men­to di un cam­po G+S so­no ne­ces­sa­ri al­me­no due mo­ni­to­ri G+S ri­co­no­sciu­ti nel­la cor­ri­spon­den­te di­sci­pli­na spor­ti­va o spe­cia­li­tà e per il grup­po di de­sti­na­ta­ri «bam­bi­ni» o «gio­va­ni».

Art. 13 Numero di partecipanti e grandezza dei gruppi  

1 A un cam­po G+S de­vo­no par­te­ci­pa­re al­me­no 12 bam­bi­ni o gio­va­ni in età G+S.

2 La gran­dez­za dei grup­pi e il nu­me­ro mi­ni­mo di mo­ni­to­ri G+S so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 2.

Art. 14 Durata del campo ed estensione minima delle attività G+S  

1 Un cam­po de­ve du­ra­re al­me­no quat­tro gior­ni con­se­cu­ti­vi.

2 Un cam­po del grup­po di uten­ti 3 può du­ra­re tre gior­ni se nel­la me­de­si­ma of­fer­ta G+S si svol­ge an­che un cam­po se­con­do il ca­po­ver­so 1.

3 Per ogni gior­no di cam­po si de­vo­no svol­ge­re al­me­no due uni­tà di at­ti­vi­tà G+S, una al mat­ti­no e una al po­me­rig­gio, o una al mat­ti­no e una al­la se­ra, o una al po­me­rig­gio e una al­la se­ra. In to­ta­le le at­ti­vi­tà G+S de­vo­no du­ra­re al­me­no quat­tro ore.13

4 Il gior­no dell’ar­ri­vo e il gior­no del­la par­ten­za so­no con­si­de­ra­ti in­sie­me co­me un gior­no in­te­ro di cam­po se in que­sti due gior­ni si svol­go­no com­ples­si­va­men­te al­me­no quat­tro ore di at­ti­vi­tà G+S.

5 Il ca­po­ver­so 4 non si ap­pli­ca ai cam­pi del grup­po di uten­ti 4 or­ga­niz­za­ti dai Co­mu­ni o ai cam­pi con i bam­bi­ni se so­no svol­ti sen­za per­not­ta­men­to in co­mu­ne.

6 In un cam­po che du­ra più di quat­tro gior­ni vi può es­se­re un gior­no sen­za al­le­na­men­ti. Que­sto non vie­ne con­si­de­ra­to ai fi­ni del cal­co­lo dei con­tri­bu­ti.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 5 set. 2014, in vi­go­re dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2843).

Art. 15 Contenuti dei campi  

1 Le at­ti­vi­tà spor­ti­ve G+S van­no in­se­gna­te se­con­do prin­ci­pi con­for­mi al­la pe­da­go­gia in­fan­ti­le e gio­va­ni­le e in fun­zio­ne del­le pe­cu­lia­ri­tà del­la di­sci­pli­na spor­ti­va.

2 L’UF­SPO sta­bi­li­sce i con­te­nu­ti del­la for­ma­zio­ne.

Sezione 4: ...

Art. 16a2014  

14 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

Sezione 5: Formazione dei quadri in generale

(art. 14 cpv. 1 OPSpo)

Art. 21 Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri  

1 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne dei qua­dri i can­di­da­ti:

a.
cit­ta­di­ni sviz­ze­ri o del Lie­ch­ten­stein o cit­ta­di­ni stra­nie­ri do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra;
b.
che nell’an­no in cui fre­quen­ta­no il cor­so han­no com­piu­to 18 an­ni;
c.15
che sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di am­mis­sio­ne par­ti­co­la­ri per la par­te­ci­pa­zio­ne al­le of­fer­te del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri (art. 30, 33 e 42).

1bis So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne di mo­ni­to­ri G+S di sport sco­la­sti­co:

a.
gli stu­den­ti e i di­plo­ma­ti pres­so un’al­ta scuo­la pe­da­go­gi­ca che se­guo­no o han­no se­gui­to un ci­clo di stu­di con un in­di­riz­zo nell’in­se­gna­men­to dell’edu­ca­zio­ne fi­si­ca e spor­ti­va;
b.
gli stu­den­ti e i di­plo­ma­ti pres­so una scuo­la uni­ver­si­ta­ria che se­guo­no o han­no se­gui­to un ci­clo di stu­di in scien­ze del­lo sport o in una di­sci­pli­na af­fi­ne;
c.
gli spe­cia­li­sti che han­no com­piu­to una for­ma­zio­ne pe­da­go­gi­ca e che svol­go­no com­pi­ti di as­si­sten­za pa­ra­sco­la­sti­ca.16

2 Gli stra­nie­ri non do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra so­no am­mes­si se at­ti­vi re­go­lar­men­te per un or­ga­niz­za­to­re di of­fer­te G+S o del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri.

3 L’am­mis­sio­ne ai cor­si e ai mo­du­li del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri può es­se­re su­bor­di­na­ta a:

a.
co­no­scen­ze e ca­pa­ci­tà spe­ci­fi­che di una di­sci­pli­na spor­ti­va;
b.
qua­li­fi­che ot­te­nu­te in cor­si o mo­du­li pre­ce­den­ti;
c.
en­ti­tà dell’at­ti­vi­tà di mo­ni­to­re svol­ta fi­no­ra;
d.
su­pe­ra­men­to di un te­st at­ti­tu­di­na­le;
e.
qua­li­fi­che ot­te­nu­te al di fuo­ri del pro­gram­ma G+S, se­gna­ta­men­te l’as­sol­vi­men­to di cor­si di pron­to soc­cor­so e di nuo­to di sal­va­tag­gio.

4 So­no am­mes­se al­la for­ma­zio­ne di mo­ni­to­re G+S nel­la di­sci­pli­na spor­ti­va «sport di cam­po/trek­king» le per­so­ne che nell’an­no in cui si tie­ne il cor­so com­pio­no al­me­no 17 an­ni.

5 Non so­no am­mes­se al­la for­ma­zio­ne dei qua­dri le per­so­ne nei cui con­fron­ti sus­si­sto­no i mo­ti­vi per la so­spen­sio­ne o la re­vo­ca del ri­co­no­sci­men­to qua­le qua­dro o che nel­la lo­ro at­ti­vi­tà nell’am­bi­to di G+S han­no ri­pe­tu­ta­men­te vio­la­to le di­ret­ti­ve G+S.

6 L’UF­SPO de­ci­de in me­ri­to all’am­mis­sio­ne al­la for­ma­zio­ne dei qua­dri su ri­chie­sta dell’or­ga­niz­za­to­re del­la stes­sa.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 22 Annuncio e pubblicazione delle offerte  

1 I Can­to­ni, le fe­de­ra­zio­ni e le isti­tu­zio­ni in­ca­ri­ca­te del­lo svol­gi­men­to del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri inol­tra­no all’UF­SPO, con­for­me­men­te al­le sue di­ret­ti­ve, il pia­no di tut­te le of­fer­te del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri che in­ten­do­no svol­ge­re. L’UF­SPO esa­mi­na il pia­no e ap­pro­va le of­fer­te.

2 Lo svol­gi­men­to di of­fer­te sup­ple­men­ta­ri del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri de­ve es­se­re ap­pro­va­to in pre­ce­den­za dall’UF­SPO. L’UF­SPO de­ve es­se­re in­for­ma­to in pre­ce­den­za in me­ri­to al­la di­sdet­ta di un’of­fer­ta.

3 L’UF­SPO pub­bli­ca tut­te le of­fer­te del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri ap­pro­va­te.

Art. 23 Controlli  

L’UF­SPO sor­ve­glia la for­ma­zio­ne dei qua­dri dei Can­to­ni e del­le or­ga­niz­za­zio­ni e isti­tu­zio­ni in­ca­ri­ca­te.

Art. 24 Revoca e sospensione dei riconoscimenti quale quadro  

1 Nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 2 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 17 giu­gno 201117 sul­la pro­mo­zio­ne del­lo sport e dell’at­ti­vi­tà fi­si­ca (LP­Spo) l’UF­SPO, su de­nun­cia o d’uf­fi­cio, so­spen­de con ef­fet­to im­me­dia­to il ri­co­no­sci­men­to qua­le qua­dro.

2 Nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 LP­Spo l’UF­SPO de­ci­de se il ri­co­no­sci­men­to de­ve es­se­re re­vo­ca­to a tem­po de­ter­mi­na­to o in­de­ter­mi­na­to. Il pe­rio­do di so­spen­sio­ne è com­pu­ta­to nel­la du­ra­ta del­la re­vo­ca tem­po­ra­nea.

3 Al ter­mi­ne del­la re­vo­ca tem­po­ra­nea il qua­dro può fa­re ri­chie­sta per riot­te­ne­re il ri­co­no­sci­men­to. L’UF­SPO può vin­co­la­re la de­ci­sio­ne a one­ri e con­di­zio­ni, in par­ti­co­la­re all’as­sol­vi­men­to di un per­fe­zio­na­men­to.

Art. 25 Espulsione da un’offerta della formazione dei quadri  

Può es­se­re espul­so da un’of­fer­ta del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri chi:

a.
non è in gra­do di se­gui­re il cor­so per­ché non ne ha le ca­pa­ci­tà;
b.
con il suo com­por­ta­men­to di­stur­ba no­te­vol­men­te lo svol­gi­men­to del cor­so.
Art. 26 Impiego di terzi nella formazione dei quadri  

Per lo svol­gi­men­to dei mo­du­li del per­fe­zio­na­men­to o per l’in­se­gna­men­to di sin­go­li te­mi del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri è pos­si­bi­le im­pie­ga­re an­che per­so­ne che non di­spon­go­no di un ri­co­no­sci­men­to qua­le qua­dro G+S.

Sezione 6: Monitori G+S

(art. 16 OPSpo)

Art. 27 Formazione  

1 La for­ma­zio­ne di mo­ni­to­re G+S av­vie­ne nell’am­bi­to di cor­si per mo­ni­to­ri G+S spe­ci­fi­ci al­le di­ver­se di­sci­pli­ne spor­ti­ve e spe­cia­li­tà e in con­si­de­ra­zio­ne del­le esi­gen­ze dei grup­pi di de­sti­na­ta­ri «bam­bi­ni» o «gio­va­ni».

2 Nei cor­si per mo­ni­to­ri G+S so­no in­se­gna­te co­no­scen­ze di ba­se in ma­te­ria di pe­da­go­gia, mo­tri­ci­tà spor­ti­va e me­to­do­lo­gia.

3 L’UF­SPO of­fre for­ma­zio­ni ab­bre­via­te sot­to for­ma di cor­si di in­tro­du­zio­ne a per­so­ne che di­spon­go­no di una for­ma­zio­ne equi­pa­ra­bi­le al cor­so per mo­ni­to­ri.

Art. 28 Perfezionamento 18  

1 Nel per­fe­zio­na­men­to si am­plia­no e ap­pro­fon­di­sco­no le com­pe­ten­ze dei mo­ni­to­ri. Il per­fe­zio­na­men­to è mo­du­la­re.

2 Fre­quen­tan­do mo­du­li di per­fe­zio­na­men­to o un cor­so per mo­ni­to­ri G+S i mo­ni­to­ri G+S adem­pio­no l’ob­bli­go in ma­te­ria di per­fe­zio­na­men­to per tut­te le di­sci­pli­ne spor­ti­ve in cui so­no ri­co­no­sciu­ti.

3 I mo­du­li di per­fe­zio­na­men­to che ser­vo­no ad ap­pro­fon­di­re le com­pe­ten­ze, se in­ter­rot­ti, per es­se­re con­si­de­ra­ti va­li­di ai fi­ni dell’ob­bli­go in ma­te­ria di per­fe­zio­na­men­to de­vo­no es­se­re se­gui­ti per una du­ra­ta al­me­no ugua­le a quel­la dei mo­du­li pre­vi­sti esclu­si­va­men­te per man­te­ne­re va­li­do il ri­co­no­sci­men­to qua­le mo­ni­to­re.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° gen.. 2021, il cpv. 2 en­tra in vi­go­re il 1° ott. 2021 (RU 2020 15211883).

Art. 29 Numero di esperti richiesto  

1 Per ogni grup­po di 15 par­te­ci­pan­ti o fra­zio­ne di es­so è ne­ces­sa­rio im­pie­ga­re al­me­no un esper­to G+S nei cor­si di for­ma­zio­ne e di per­fe­zio­na­men­to.

2 L’UF­SPO può pre­ve­de­re ec­ce­zio­ni per sin­go­le of­fer­te di for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to o au­to­riz­zar­le in ca­si par­ti­co­la­ri.

Art. 30 Ammissione alla formazione e al perfezionamento  

1 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne e al per­fe­zio­na­men­to i can­di­da­ti che:

a.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 21;
b.
so­no rac­co­man­da­ti dal coa­ch G+S com­pe­ten­te di un or­ga­niz­za­to­re.

2 L’am­mis­sio­ne al per­fe­zio­na­men­to di per­so­ne che ne­gli ul­ti­mi due an­ni non han­no svol­to at­ti­vi­tà di mo­ni­to­re può es­se­re su­bor­di­na­ta all’ob­bli­go di svol­ge­re in fu­tu­ro un’at­ti­vi­tà di mo­ni­to­re.

3 L’am­mis­sio­ne al­la for­ma­zio­ne può es­se­re ri­fiu­ta­ta al­le per­so­ne che di­spon­go­no già di un ri­co­no­sci­men­to qua­le mo­ni­to­re in una o più di­sci­pli­ne spor­ti­ve G+S, ma non svol­go­no al­cu­na at­ti­vi­tà pra­ti­ca di mo­ni­to­re.

Art. 31 Obblighi  

1 I mo­ni­to­ri G+S so­no re­spon­sa­bi­li del cor­ret­to svol­gi­men­to dei cor­si e dei cam­pi G+S che di­ri­go­no. Fra i lo­ro ob­bli­ghi rien­tra­no in par­ti­co­la­re:

a.
lo svol­gi­men­to di cor­si e cam­pi G+S se­con­do i re­qui­si­ti spe­ci­fi­ci;
b.
la tu­te­la del­la si­cu­rez­za dei bam­bi­ni e dei gio­va­ni che so­no lo­ro af­fi­da­ti;
c.
la te­nu­ta del­la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria per un con­teg­gio cor­ret­to;
d.
l’uso cor­ret­to del ma­te­ria­le G+S in pre­sti­to e la pu­li­zia del­lo stes­so pri­ma del­la re­sti­tu­zio­ne.

2 Es­si de­vo­no ga­ran­ti­re in ogni mo­men­to agli or­ga­ni di au­to­riz­za­zio­ne e di sor­ve­glian­za la pos­si­bi­li­tà di ve­ri­fi­ca­re le lo­ro at­ti­vi­tà e l’ac­ces­so al­la do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va al cor­so o al cam­po.

Sezione 7: Coach G+S

(art. 17 OPSpo)

Art. 32 Formazione e perfezionamento  

1 La for­ma­zio­ne co­me coa­ch G+S e il re­la­ti­vo per­fe­zio­na­men­to av­ven­go­no nell’am­bi­to di cor­si e mo­du­li spe­ci­fi­ci.

2 L’UF­SPO o gli uf­fi­ci can­to­na­li G+S svol­go­no la for­ma­zio­ne e il per­fe­zio­na­men­to. L’UF­SPO può in­ca­ri­ca­re del­lo svol­gi­men­to as­so­cia­zio­ni gio­va­ni­li o fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve.

Art. 33 Ammissione alla formazione e al perfezionamento  

So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne e al per­fe­zio­na­men­to i can­di­da­ti che:

a.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 21;
b.
so­no rac­co­man­da­ti dall’or­ga­niz­za­zio­ne pres­so la qua­le so­no at­ti­vi;
c.
una vol­ta as­sol­to il cor­so o il mo­du­lo si può pre­sup­por­re che sa­ran­no in gra­do di adem­pie­re gli ob­bli­ghi di cui all’ar­ti­co­lo 34.
Art. 34 Obblighi  

I coa­ch G+S so­no re­spon­sa­bi­li del­lo svol­gi­men­to con­for­me al­le pre­scri­zio­ni del­le of­fer­te del pro­prio or­ga­niz­za­to­re. Han­no in par­ti­co­la­re gli ob­bli­ghi se­guen­ti:

a.
coor­di­na­re le of­fer­te G+S del­la pro­pria or­ga­niz­za­zio­ne;
b.
an­nun­cia­re le of­fer­te G+S all’uf­fi­cio com­pe­ten­te e prov­ve­de­re al re­la­ti­vo con­teg­gio (art. 58 e 60);
c.
iscri­ve­re gli ap­par­te­nen­ti al­la pro­pria or­ga­niz­za­zio­ne al­la for­ma­zio­ne e al per­fe­zio­na­men­to dei qua­dri G+S;
d.
con­si­glia­re, so­ste­ne­re e sor­ve­glia­re i mo­ni­to­ri G+S nel­lo svol­gi­men­to dei cor­si e dei cam­pi G+S per quan­to ri­guar­da gli aspet­ti or­ga­niz­za­ti­vi e am­mi­ni­stra­ti­vi;
e.
ga­ran­ti­re in ogni mo­men­to agli or­ga­ni di au­to­riz­za­zio­ne e di sor­ve­glian­za la pos­si­bi­li­tà di ve­ri­fi­ca­re la lo­ro at­ti­vi­tà e l’ac­ces­so al­la do­cu­men­ta­zio­ne re­la­ti­va ai cor­si e ai cam­pi;
f.
ga­ran­ti­re la con­ser­va­zio­ne per al­me­no cin­que an­ni dei do­cu­men­ti G+S ne­ces­sa­ri al con­trol­lo dei con­teg­gi e, su ri­chie­sta, in­viar­li all’or­ga­no di au­to­riz­za­zio­ne o all’UF­SPO.

Sezione 8: ...

Art. 35 a 3919  

19 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

Sezione 9: Esperti G+S

(art. 19 OPSpo)

Art. 40 Formazione  

1 La for­ma­zio­ne per esper­ti G+S o esper­ti abi­li­ta­ti a svol­ge­re la for­ma­zio­ne dei qua­dri G+S av­vie­ne nell’am­bi­to dei re­la­ti­vi cor­si per esper­ti G+S.

2 La for­ma­zio­ne è spe­ci­fi­ca al­le di­sci­pli­ne spor­ti­ve e al­le spe­cia­li­tà per i grup­pi di de­sti­na­ta­ri «bam­bi­ni» e «gio­va­ni»; la for­ma­zio­ne di esper­ti coa­ch G+S av­vie­ne in cor­si de­di­ca­ti a te­mi spe­ci­fi­ci.

3 L’UF­SPO svol­ge la for­ma­zio­ne. Può in­ca­ri­ca­re del­lo svol­gi­men­to i Can­to­ni o le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve o as­so­cia­zio­ni gio­va­ni­li.

4 Es­so può of­fri­re a per­so­ne che di­spon­go­no di una for­ma­zio­ne equi­va­len­te a un cor­so per esper­ti for­ma­zio­ni ab­bre­via­te sot­to for­ma di cor­si di in­tro­du­zio­ne.

Art. 41 Perfezionamento  

1 Il per­fe­zio­na­men­to de­gli esper­ti G+S av­vie­ne nell’am­bi­to di mo­du­li spe­ci­fi­ci.

2 L’UF­SPO or­ga­niz­za i mo­du­li per il per­fe­zio­na­men­to de­gli esper­ti G+S. Può in­ca­ri­ca­re del­lo svol­gi­men­to i Can­to­ni o le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve e as­so­cia­zio­ni gio­va­ni­li.

Art. 42 Ammissione alla formazione e al perfezionamento  

1 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne o al per­fe­zio­na­men­to i can­di­da­ti che:

a.
di­spon­go­no di un ri­co­no­sci­men­to qua­le mo­ni­to­re G+S o qua­le coa­ch G+S;
b.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 21;
c.
so­no rac­co­man­da­ti da un or­ga­niz­za­to­re del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri;
d.
han­no su­pe­ra­to i per­fe­zio­na­men­ti sta­bi­li­ti nel­la strut­tu­ra del­la for­ma­zio­ne.

2 Per es­se­re am­mes­si al­la for­ma­zio­ne il ri­co­no­sci­men­to qua­le mo­ni­to­re G+S o qua­le coa­ch G+S dei can­di­da­ti non de­ve es­se­re de­ca­du­to.

3 L’am­mis­sio­ne al­la for­ma­zio­ne può es­se­re ri­fiu­ta­ta al­le per­so­ne che di­spon­go­no già del ri­co­no­sci­men­to qua­le esper­to G+S in più di una di­sci­pli­na spor­ti­va G+S, ma non svol­go­no al­cu­na at­ti­vi­tà pra­ti­ca di for­ma­to­ri.

Art. 43 Compiti  

1 Gli esper­ti G+S svol­go­no la for­ma­zio­ne dei qua­dri nel­le re­la­ti­ve di­sci­pli­ne spor­ti­ve o per i re­la­ti­vi grup­pi di de­sti­na­ta­ri.

2 In di­sci­pli­ne spor­ti­ve, spe­cia­li­tà o at­ti­vi­tà che pre­sup­pon­go­no par­ti­co­la­ri pre­scri­zio­ni di si­cu­rez­za gli esper­ti G+S pos­so­no es­se­re im­pie­ga­ti co­me spe­cia­li­sti del­la si­cu­rez­za nel­la va­lu­ta­zio­ne dei pro­gram­mi di cor­si o cam­pi.

320

4 L’UF­SPO può svol­ge­re con gli esper­ti G+S cor­si per i qua­dri de­sti­na­ti a pre­pa­ra­re o svi­lup­pa­re la for­ma­zio­ne dei qua­dri G+S.21

20 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, con ef­fet­to dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Sezione 10: Concessione dei contributi

(art. 22–26 OPSpo)

Art. 44 Contributi per i corsi G+S  

1 I con­tri­bu­ti per i cor­si G+S ri­sul­ta­no da un im­por­to di ba­se e dal nu­me­ro com­ples­si­vo del­le ore di al­le­na­men­to di tut­ti i par­te­ci­pan­ti (ore/par­te­ci­pan­ti) svol­te du­ran­te il cor­so. L’im­por­to di ba­se è sta­bi­li­to se­con­do il nu­me­ro di mo­ni­to­ri G+S ne­ces­sa­ri.

2 Per i cor­si G+S con i bam­bi­ni nel grup­po di uten­ti 5 so­no ver­sa­ti con­tri­bu­ti mag­gio­ra­ti.

3 e 4 ...22

5 I con­tri­bu­ti mas­si­mi so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 3.

22 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

Art. 45 Contributi per i campi G+S  

1 I con­tri­bu­ti per i cam­pi G+S dei grup­pi di uten­ti 3, 4 e 5 ri­sul­ta­no dal nu­me­ro dei par­te­ci­pan­ti, dei mo­ni­to­ri ne­ces­sa­ri e dei gior­ni di cam­po com­pu­ta­bi­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 14.

2 I con­tri­bu­ti mas­si­mi so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 3.

3 Per i cam­pi G+S svol­ti a nor­ma dell’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­si 3 o 4, i con­tri­bu­ti so­no ri­dot­ti del­la me­tà.

4 ...23

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS del 5 set. 2014 (RU 2014 2843). Abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Art. 46 Contributi per la partecipazione a competizioni  

1 La par­te­ci­pa­zio­ne al­le com­pe­ti­zio­ni in cor­si del grup­po di uten­ti 1 in ag­giun­ta al nor­ma­le al­le­na­men­to vie­ne so­ste­nu­ta con un al­tro im­por­to for­fet­ta­rio, a con­di­zio­ne che sia­no sod­di­sfat­ti i re­qui­si­ti pre­vi­sti nell’al­le­ga­to 4.

2 Nei cor­si del grup­po di uten­ti 2 le com­pe­ti­zio­ni con­ta­no co­me pe­rio­do di al­le­na­men­to se i bam­bi­ni e i gio­va­ni in­te­res­sa­ti vi par­te­ci­pa­no in ag­giun­ta al­le at­ti­vi­tà di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 4.

3 ...24

4 L’UF­SPO può pre­ve­de­re li­mi­ta­zio­ni al­la par­te­ci­pa­zio­ne di bam­bi­ni a com­pe­ti­zio­ni.

24 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

Art. 4725  

25 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Art. 48 Contributi per le guide alpine 26  

Per l’im­pie­go di gui­de al­pi­ne con at­te­sta­to pro­fes­sio­na­le fe­de­ra­le nel­la di­sci­pli­na spor­ti­va sport di mon­ta­gna, agli or­ga­niz­za­to­ri del­le of­fer­te G+S e del­le of­fer­te di for­ma­zio­ne dei qua­dri può es­se­re con­ces­so un con­tri­bu­to sup­ple­men­ta­re se­con­do l’al­le­ga­to 5.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 49 Contributi supplementari per partecipanti G+S disabili 27  

1 Se a un cor­so o a un cam­po G+S par­te­ci­pa al­me­no una per­so­na che, in quan­to af­fet­ta da di­sa­bi­li­tà fi­si­ca, men­ta­le o psi­chi­ca pre­ve­di­bil­men­te per­si­sten­te che le ren­de dif­fi­ci­le o le im­pe­di­sce la par­te­ci­pa­zio­ne a ta­le cor­so o cam­po sen­za mi­su­re par­ti­co­la­ri, all’or­ga­niz­za­to­re può es­se­re at­tri­bui­to un con­tri­bu­to sup­ple­men­ta­re se­con­do l’al­le­ga­to 6 se:

a.
l’of­fer­ta è di­ret­ta da un mo­ni­to­re G+S che di­spo­ne di un per­fe­zio­na­men­to spe­ci­fi­co e at­tua le mi­su­re par­ti­co­la­ri ne­ces­sa­rie;
b.
su ri­chie­sta dell’UF­SPO, l’or­ga­niz­za­to­re com­pro­va ad­du­cen­do una pe­ri­zia la ri­le­van­za del­la di­sa­bi­li­tà e l’ade­gua­tez­za del­le mi­su­re par­ti­co­la­ri per la pra­ti­ca del­la di­sci­pli­na spor­ti­va in­te­res­sa­ta.

2 Se le mi­su­re par­ti­co­la­ri con­si­sto­no nell’im­pie­go di per­so­ne sup­ple­men­ta­ri con com­pi­ti di as­si­sten­za, que­ste non so­no com­pu­ta­te co­me mo­ni­to­ri ul­te­rio­ri ai sen­si dell’al­le­ga­to 2 an­che se di­spon­go­no di un ri­co­no­sci­men­to di mo­ni­to­ri G+S.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Art. 50 Contributi per la formazione dei quadri G+S  

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri as­su­mo­no i co­sti re­la­ti­vi al­le of­fer­te che han­no svol­to.

2 L’UF­SPO con­ce­de i con­tri­bu­ti se­con­do l’al­le­ga­to 7.

2bis Se Can­to­ni o fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve o gio­va­ni­li svol­go­no su in­ca­ri­co dell’UF­SPO mo­du­li per la for­ma­zio­ne e il per­fe­zio­na­men­to di esper­ti G+S, l’UF­SPO sti­pu­la con es­si un ac­cor­do in cui so­no sta­bi­li­ti:

a.
l’in­den­niz­zo do­vu­to al Can­to­ne o al­la fe­de­ra­zio­ne per le spe­se da es­si so­ste­nu­te per l’al­log­gio, il vit­to e l’uso di in­fra­strut­tu­re spor­ti­ve e di tra­spor­to che co­mun­que non de­ve su­pe­ra­re un mas­si­mo di 200 fran­chi al gior­no per par­te­ci­pan­te;
b.
l’even­tua­le par­te­ci­pa­zio­ne dei par­te­ci­pan­ti ai co­sti per l’uso di in­fra­strut­tu­re spor­ti­ve e di tra­spor­to.28

3 Non so­no con­ces­si con­tri­bu­ti e non so­no mes­si a di­spo­si­zio­ne buo­ni per il viag­gio di an­da­ta e ri­tor­no dei par­te­ci­pan­ti ver­so il luo­go del cor­so se un’isti­tu­zio­ne at­ti­va nel cam­po del­la for­ma­zio­ne svol­ge la for­ma­zio­ne dei qua­dri co­me par­te in­te­gran­te di un ci­clo di for­ma­zio­ne e la fre­quen­za a det­ta for­ma­zio­ne dei qua­dri è ob­bli­ga­to­ria.29

4 La for­ma­zio­ne dei qua­dri or­ga­niz­za­ta dal­le as­so­cia­zio­ni gio­va­ni­li è in­den­niz­za­ta se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 198930 per la pro­mo­zio­ne del­le at­ti­vi­tà gio­va­ni­li ex­tra­sco­la­sti­che.

28 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7377).

29 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

30 RS 446.1

Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S 31  

1 I con­tri­bu­ti al­le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve e gio­va­ni­li na­zio­na­li per le pre­sta­zio­ni nel cam­po del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri G+S co­pro­no al mas­si­mo il 50 per cen­to del­le in­den­ni­tà sog­get­te all’AVS ver­sa­te dal­la fe­de­ra­zio­ne al­le per­so­ne re­spon­sa­bi­li del­la for­ma­zio­ne nel­la ri­spet­ti­va di­sci­pli­na spor­ti­va G+S; i con­tri­bu­ti am­mon­ta­no tut­ta­via a un mas­si­mo di 200 000 fran­chi.

2 Se le pre­sta­zio­ni so­no for­ni­te da per­so­ne che svol­go­no vo­lon­ta­ria­to o se le in­den­ni­tà sog­get­te all’AVS so­no in­fe­rio­ri a 100 000 fran­chi, le fe­de­ra­zio­ni aven­ti di­rit­to ai con­tri­bu­ti ri­ce­vo­no al mas­si­mo 50 000 fran­chi l’an­no.

3 Le per­so­ne re­spon­sa­bi­li del­la for­ma­zio­ne de­vo­no svol­ge­re al­me­no i com­pi­ti sta­bi­li­ti all’al­le­ga­to 8 e spe­ci­fi­ca­ti in det­ta­glio nel con­trat­to di pre­sta­zio­ne.

4 Se i com­pi­ti so­no svol­ti in mo­do in­com­ple­to i con­tri­bu­ti so­no ri­dot­ti in mi­su­ra cor­ri­spon­den­te.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Sezione 11: Altre prestazioni della Confederazione

(art. 28 OPSpo)

Art. 52 Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi  

L’UF­SPO ri­scuo­te emo­lu­men­ti per stam­pa­ti, ma­te­ria­le per l’in­se­gna­men­to, me­dia di­dat­ti­ci e di­stin­ti­vi.

Art. 53 Materiale G+S: in generale  

1 L’UF­SPO sta­bi­li­sce le di­sci­pli­ne spor­ti­ve, le of­fer­te G+S non­ché le of­fer­te del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri per le qua­li vie­ne mes­so a di­spo­si­zio­ne ma­te­ria­le G+S.

2 Non sus­si­ste al­cun di­rit­to al ma­te­ria­le G+S.

3 Il ma­te­ria­le G+S vie­ne mes­so a di­spo­si­zio­ne dall’eser­ci­to, sem­pre che non sia pro­cu­ra­to dall’UF­SPO. Le car­te to­po­gra­fi­che so­no mes­se a di­spo­si­zio­ne da swiss­to­po.

Art. 54 Materiale G+S: obblighi degli organizzatori  

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­le of­fer­te G+S ai qua­li vie­ne mes­so a di­spo­si­zio­ne ma­te­ria­le G+S de­vo­no ver­sa­re emo­lu­men­ti all’UF­SPO.

2 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­le of­fer­te G+S e del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri de­vo­no usa­re il ma­te­ria­le aven­do­ne cu­ra e pu­lir­lo pri­ma di ri­con­se­gnar­lo.

3 Ri­spon­do­no del­le spe­se di ri­pri­sti­no o di so­sti­tu­zio­ne del ma­te­ria­le non re­sti­tui­to o non ri­pu­li­to. L’UF­SPO può de­dur­re i co­sti dal con­teg­gio dei con­tri­bu­ti di cui al­la se­zio­ne 10.

4 Se vie­ne re­sti­tui­to ma­te­ria­le di­ver­so da quel­lo ri­ce­vu­to in con­se­gna il ma­te­ria­le G+S man­can­te vie­ne fat­tu­ra­to. L’UF­SPO di­spo­ne sen­za in­den­ni­tà del ma­te­ria­le non ori­gi­na­le ri­con­se­gna­to.

Art. 55 Alloggio  

1 Nei li­mi­ti del­le di­spo­ni­bi­li­tà e sul­la ba­se del­le sue di­spo­si­zio­ni ge­ne­ra­li per la lo­ca­zio­ne di in­fra­strut­tu­re, ar­ma­suis­se met­te a di­spo­si­zio­ne de­gli or­ga­niz­za­to­ri di of­fer­te G+S e del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri edi­fi­ci dell’eser­ci­to per at­ti­vi­tà G+S.

2 Con­ce­de uno scon­to di al­me­no il 50 per cen­to sul­le ta­rif­fe uf­fi­cia­li di lo­ca­zio­ne.

Sezione 12: Amministrazione

Art. 56 In generale  

Le of­fer­te G+S, i cor­si e i mo­du­li del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri so­no am­mi­ni­stra­te nel Si­ste­ma na­zio­na­le d’in­for­ma­zio­ne per lo sport.

Art. 57 Designazione di un coach G+S  

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri di of­fer­te G+S de­si­gna­no per ogni of­fer­ta un coa­ch G+S re­spon­sa­bi­le co­me rap­pre­sen­tan­te dell’or­ga­niz­za­zio­ne nei con­fron­ti de­gli uf­fi­ci can­to­na­li G+S e dell’UF­SPO.32

2 Il coa­ch G+S rap­pre­sen­ta l’or­ga­niz­za­zio­ne in tut­te le que­stio­ni at­ti­nen­ti a G+S.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vi­go­re dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

Art. 58 Annuncio di offerte G+S  

1 Il coa­ch G+S an­nun­cia un’of­fer­ta G+S al più tar­di 30 gior­ni pri­ma dell’ini­zio del pri­mo cor­so o cam­po G+S. Lo stes­so ter­mi­ne si ap­pli­ca per l’ag­giun­ta a po­ste­rio­ri di cor­si e cam­pi all’of­fer­ta già an­nun­cia­ta.

2 ...33

3 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te de­ci­de in me­ri­to all’ap­pro­va­zio­ne del­le of­fer­te pri­ma del lo­ro ini­zio.

33 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con ef­fet­to dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

Art. 59 Annuncio tardivo  

1 Se un’of­fer­ta non vie­ne an­nun­cia­ta nei ter­mi­ni pre­vi­sti, per il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti si con­si­de­ra­no sol­tan­to i cor­si e i cam­pi G+S che ini­zia­no ol­tre 30 gior­ni do­po l’an­nun­cio.

2 Se un’of­fer­ta an­nun­cia­ta tar­di­va­men­te vie­ne tut­ta­via au­to­riz­za­ta in tem­po dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te pri­ma dell’ini­zio pre­vi­sto, ai fi­ni del cal­co­lo dei con­tri­bu­ti è pos­si­bi­le con­teg­gia­re l’in­te­ra du­ra­ta.

Art. 60 Conteggio delle offerte G+S  

1 Il con­teg­gio re­la­ti­vo a un’of­fer­ta de­ve es­se­re in­via­to al più tar­di en­tro 30 gior­ni dal­la fi­ne dell’ul­ti­mo cor­so o cam­po au­to­riz­za­to.

2 L’or­ga­no che ha ac­cor­da­to l’au­to­riz­za­zio­ne ve­ri­fi­ca il con­teg­gio e pre­pa­ra il ver­sa­men­to da par­te dell’UF­SPO. L’UF­SPO ef­fet­tua un con­trol­lo a cam­pio­ne dei con­teg­gi e di­spo­ne il ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti.

3 Se un con­teg­gio vie­ne inol­tra­to in ri­tar­do, ma co­mun­que en­tro 60 gior­ni dal­la fi­ne dell’ul­ti­mo cor­so o cam­po au­to­riz­za­to, l’UF­SPO può ri­dur­re i con­tri­bu­ti. I con­teg­gi inol­tra­ti più tar­di non dan­no al­cun di­rit­to al ver­sa­men­to di con­tri­bu­ti.

Art. 61 Corsi e moduli della formazione dei quadri  

1 L’am­mi­ni­stra­zio­ne dei cor­si e dei mo­du­li del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri vie­ne fat­ta dall’or­ga­niz­za­to­re di ta­le for­ma­zio­ne.

2 Il con­teg­gio re­la­ti­vo ai cor­si e ai mo­du­li de­ve es­se­re in­via­to all’UF­SPO en­tro i 30 gior­ni dal­la fi­ne del cor­so.

3 L’UF­SPO con­trol­la i con­teg­gi e di­spo­ne il ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti.

Art. 62 Versamento dei contributi  

1 I con­tri­bu­ti ven­go­no ver­sa­ti esclu­si­va­men­te su un con­to ban­ca­rio o po­sta­le sviz­ze­ro dell’or­ga­niz­za­to­re dell’of­fer­ta G+S o del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri.

2 Per le of­fer­te G+S i cui cor­si du­ra­no 30 o più set­ti­ma­ne, do­po tre me­si dall’ini­zio del cor­so è pos­si­bi­le an­ti­ci­pa­re fi­no al 50 per cen­to dei con­tri­bu­ti cal­co­la­ti prov­vi­so­ria­men­te.

Art. 63 Controllo  

Gli uf­fi­ci can­to­na­li G+S in­via­no ogni an­no all’UF­SPO un re­so­con­to sui con­trol­li da lo­ro ef­fet­tua­ti. An­nun­cia­no im­me­dia­ta­men­te even­ti par­ti­co­la­ri.

Capitolo 3: Sport per gli adulti Svizzera

Sezione 1: Formazione dei quadri in generale

(art. 34 OPSpo)

Art. 64 Accesso alla formazione dei quadri ESA  

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri ESA de­vo­no con­sen­ti­re a tut­ti i can­di­da­ti pa­ri con­di­zio­ni di ac­ces­so a cor­si di for­ma­zio­ne e di per­fe­zio­na­men­to, in­di­pen­den­te­men­te dell’or­ga­niz­za­zio­ne di cui fan­no par­te.

2 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne dei qua­dri i can­di­da­ti che:

a.
so­no cit­ta­di­ni sviz­ze­ri o stra­nie­ri do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra;
b.
han­no com­piu­to 18 an­ni nell’an­no in cui si tie­ne il cor­so;
c.
sod­di­sfa­no le par­ti­co­la­ri con­di­zio­ni di am­mis­sio­ne per la par­te­ci­pa­zio­ne al­le of­fer­te del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri (art. 68 cpv. 2 e 72);
d.
sod­di­sfa­no even­tua­li ul­te­rio­ri re­qui­si­ti spe­ci­fi­ci de­fi­ni­ti nel­le strut­tu­re e nei con­te­nu­ti del­la for­ma­zio­ne, co­me te­st at­ti­tu­di­na­li, as­sol­vi­men­to di cor­si di soc­cor­ri­to­re o di nuo­to di sal­va­tag­gio o di spe­ci­fi­ci cor­si di per­fe­zio­na­men­to.

3 Gli stra­nie­ri non do­mi­ci­lia­ti in Sviz­ze­ra so­no am­mes­si se at­ti­vi re­go­lar­men­te per un or­ga­niz­za­to­re del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri ESA.

4 Non so­no am­mes­se ai cor­si di per­fe­zio­na­men­to le per­so­ne nei cui con­fron­ti sus­si­sto­no mo­ti­vi per la re­vo­ca del ri­co­no­sci­men­to qua­le qua­dro o che nel cor­so dell’at­ti­vi­tà svol­ta nel pro­gram­ma ESA fi­no a quel mo­men­to han­no ri­pe­tu­ta­men­te vio­la­to i prin­ci­pi ri­co­no­sciu­ti dell’eti­ca spor­ti­va.

5 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri pos­so­no chie­de­re ai par­te­ci­pan­ti ai cor­si un’ade­gua­ta par­te­ci­pa­zio­ne al­le spe­se.

Art. 65 Esclusione  

Può es­se­re esclu­so da un’of­fer­ta del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri chi:

a.
non è in gra­do di se­gui­re il cor­so per­ché non ne ha la ca­pa­ci­tà;
b.
con il suo com­por­ta­men­to di­stur­ba no­te­vol­men­te il cor­so.

Sezione 2: Monitori ESA

(art. 36 OPSpo)

Art. 66 Formazione  

1 Nel­la for­ma­zio­ne di mo­ni­to­re ESA si in­se­gna­no co­no­scen­ze di ba­se di pe­da­go­gia de­gli adul­ti, mo­tri­ci­tà spor­ti­va, me­to­do­lo­gia e spe­ci­fi­che al­la di­sci­pli­na spor­ti­va. Que­sti con­te­nu­ti pos­so­no va­ria­re a se­con­da del grup­po di de­sti­na­ta­ri.

2 Gli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne dei mo­ni­to­ri pos­so­no of­fri­re iter for­ma­ti­vi ab­bre­via­ti sot­to for­ma di cor­si di in­tro­du­zio­ne a per­so­ne che di­spon­go­no di una for­ma­zio­ne equi­va­len­te al­la for­ma­zio­ne ESA.

3 La for­ma­zio­ne du­ra di re­go­la sei gior­ni. Es­sa può es­se­re ab­bre­via­ta per le per­so­ne che di­spon­go­no di co­no­scen­ze spe­ci­fi­che in ma­te­ria, se­gna­ta­men­te i mo­ni­to­ri G+S.

Art. 67 Perfezionamento  

1 Nel per­fe­zio­na­men­to si ap­pro­fon­di­sco­no e si am­plia­no le co­no­scen­ze ac­qui­si­te da mo­ni­to­re. Il per­fe­zio­na­men­to ha strut­tu­ra mo­du­la­re.

2 Per adem­pie­re il lo­ro ob­bli­go in ma­te­ria di per­fe­zio­na­men­to i mo­ni­to­ri ESA de­vo­no as­sol­ve­re un mo­du­lo di per­fe­zio­na­men­to spe­ci­fi­co di uno o due gior­ni.

3 I sin­go­li mo­du­li del per­fe­zio­na­men­to du­ra­no al mas­si­mo sei gior­ni.

Art. 68 Ammissione alla formazione e al perfezionamento  

1 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne i can­di­da­ti che sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di am­mis­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 64.

2 So­no am­mes­si al per­fe­zio­na­men­to i mo­ni­to­ri ESA che:

a.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 64;
b.
so­no in gra­do di com­pro­va­re un’at­ti­vi­tà pra­ti­ca co­me mo­ni­to­ri nel­lo sport per gli adul­ti.
Art. 69 Numero di esperti richiesto  

1 Nei cor­si di for­ma­zio­ne e di per­fe­zio­na­men­to per ogni grup­po di 15 par­te­ci­pan­ti o fra­zio­ne di es­so è ne­ces­sa­rio im­pie­ga­re al­me­no un esper­to ESA.

2 L’UF­SPO può au­to­riz­za­re ec­ce­zio­ni per i sin­go­li mo­du­li di per­fe­zio­na­men­to.

3 Per lo svol­gi­men­to di mo­du­li del per­fe­zio­na­men­to o per l’in­se­gna­men­to di sin­go­li te­mi nel­la for­ma­zio­ne dei qua­dri si pos­so­no im­pie­ga­re an­che per­so­ne che non di­spon­go­no di un ri­co­no­sci­men­to qua­le qua­dro ESA.

Sezione 3: Esperti ESA

(art. 38 OPSpo)

Art. 70 Formazione  

1 La for­ma­zio­ne per esper­ti ESA o esper­ti ESA abi­li­ta­ti a svol­ge­re la for­ma­zio­ne dei qua­dri av­vie­ne nell’am­bi­to dei re­la­ti­vi cor­si per esper­ti ESA.

2 La for­ma­zio­ne du­ra no­ve gior­ni. Al­le per­so­ne che di­spon­go­no di co­no­scen­ze spe­ci­fi­che, se­gna­ta­men­te agli esper­ti G+S, pos­so­no es­se­re of­fer­te for­ma­zio­ni ab­bre­via­te sot­to for­ma di cor­si di in­tro­du­zio­ne.

Art. 71 Perfezionamento  

1 Il per­fe­zio­na­men­to de­gli esper­ti ESA si svol­ge nel qua­dro di mo­du­li spe­ci­fi­ci.

2 Per rin­no­va­re il ri­co­no­sci­men­to gli esper­ti ESA de­vo­no as­sol­ve­re a sca­den­ze re­go­la­ri mo­du­li di per­fe­zio­na­men­to de­gli esper­ti.

3 I sin­go­li mo­du­li del per­fe­zio­na­men­to de­gli esper­ti du­ra­no al mas­si­mo tre gior­ni.

Art. 72 Ammissione alla formazione e al perfezionamento  

1 So­no am­mes­si al­la for­ma­zio­ne i mo­ni­to­ri ESA che:

a.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 64;
b.
so­no rac­co­man­da­ti da un or­ga­niz­za­to­re del­la for­ma­zio­ne e del per­fe­zio­na­men­to dei mo­ni­to­ri ESA; e
c.
svol­go­no re­go­lar­men­te l’at­ti­vi­tà di mo­ni­to­ri ESA.

2 So­no am­mes­si al per­fe­zio­na­men­to gli esper­ti ESA che sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 64. L’am­mis­sio­ne può es­se­re ri­fiu­ta­ta al­le per­so­ne che non so­no in gra­do di com­pro­va­re un’at­ti­vi­tà pra­ti­ca nel cam­po del­la for­ma­zio­ne.

3 L’UF­SPO può chie­de­re ai ri­spet­ti­vi or­ga­niz­za­to­ri dei cor­si per mo­ni­to­ri ESA di com­pro­va­re l’ef­fet­ti­va ne­ces­si­tà di for­ma­re co­me esper­ti un cer­to nu­me­ro di mo­ni­to­ri ESA.

Sezione 4: Contributi e procedura

(art. 32 cpv. 3 OPSpo)

Art. 73 Contributi ai corsi di formazione e di perfezionamento  

1 Nel qua­dro dei cre­di­ti stan­zia­ti l’UF­SPO ver­sa agli or­ga­niz­za­to­ri del­la for­ma­zio­ne e del per­fe­zio­na­men­to dei mo­ni­to­ri ESA un con­tri­bu­to for­fet­ta­rio se:

a.
il cor­so è sta­to an­nun­cia­to 30 gior­ni pri­ma dell’ini­zio;
b.
il cor­so è sta­to au­to­riz­za­to;
c.
nel cor­so so­no trat­ta­ti i con­te­nu­ti ri­chie­sti e so­no ri­spet­ta­te le con­di­zio­ni per l’am­mis­sio­ne dei par­te­ci­pan­ti; e
d.
con­clu­so il cor­so, l’or­ga­niz­za­to­re ha prov­ve­du­to a inol­tra­re i do­cu­men­ti per il con­teg­gio nel ri­spet­to dei ter­mi­ni.

2 Il con­tri­bu­to for­fet­ta­rio am­mon­ta a 50 fran­chi al mas­si­mo per gior­no di cor­so e par­te­ci­pan­te.

3 Se nei cor­si di for­ma­zio­ne e di per­fe­zio­na­men­to per al­me­no un gior­no di cor­so in­te­ro vie­ne im­pie­ga­to al­me­no un esper­to sup­ple­men­ta­re ol­tre al nu­me­ro di esper­ti pre­scrit­to, l’UF­SPO ver­sa agli or­ga­niz­za­to­ri un’in­den­ni­tà for­fet­ta­ria sup­ple­men­ta­re di 100 fran­chi al mas­si­mo per gior­no di cor­so.

3bis Non so­no ver­sa­ti con­tri­bu­ti:

a.
per gli esper­ti in for­ma­zio­ne che as­si­sto­no a cor­si di per­fe­zio­na­men­to di­ret­ti da esper­ti;
b.
per i cor­si di for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to che si svol­go­no in­te­gra­ti in al­tre of­fer­te di for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to dell’or­ga­niz­za­to­re.34

4 L’UF­SPO sta­bi­li­sce i con­tri­bu­ti nel ca­so con­cre­to. Al ri­guar­do con­si­de­ra se­gna­ta­men­te la fre­quen­za del­le of­fer­te di cor­si ESA nel­le sin­go­le re­gio­ni o di­sci­pli­ne spor­ti­ve.

34 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

Art. 74 Pianificazione delle offerte di formazione e di perfezionamento  

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri in­via­no all’UF­SPO, con­for­me­men­te al­le di­ret­ti­ve di que­st’ul­ti­mo, la pia­ni­fi­ca­zio­ne di tut­ti i cor­si di for­ma­zio­ne e di per­fe­zio­na­men­to che in­ten­do­no svol­ge­re. L’UF­SPO au­to­riz­za le of­fer­te.

2 Lo svol­gi­men­to di cor­si sup­ple­men­ta­ri de­ve es­se­re au­to­riz­za­to pre­li­mi­nar­men­te dall’UF­SPO. L’UF­SPO de­ve es­se­re in­for­ma­to pre­li­mi­nar­men­te in me­ri­to al­la di­sdet­ta di un cor­so.

Art. 75 Corsi di formazione e perfezionamento della formazione dei quadri  

1 L’am­mi­ni­stra­zio­ne dei cor­si di for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri è cu­ra­ta dall’or­ga­niz­za­to­re del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri.

2 Il con­teg­gio dei cor­si di for­ma­zio­ne e per­fe­zio­na­men­to de­ve es­se­re in­via­to all’UF­SPO en­tro 30 gior­ni dal­la fi­ne del cor­so.

3 L’UF­SPO con­trol­la i con­teg­gi e di­spo­ne il ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti.

Art. 76 Pagamento dei contributi  

I con­tri­bu­ti ven­go­no ver­sa­ti esclu­si­va­men­te su un con­to ban­ca­rio o po­sta­le sviz­ze­ro dell’or­ga­niz­za­to­re dei cor­si di for­ma­zio­ne o per­fe­zio­na­men­to.

Art. 77 Finanziamento dei corsi dell’UFSPO  

L’UF­SPO fi­nan­zia i cor­si del­la for­ma­zio­ne dei qua­dri ESA che svol­ge.

Art. 78 Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi  

La Con­fe­de­ra­zio­ne può met­te­re a di­spo­si­zio­ne stam­pa­ti, ma­te­ria­le per l’in­se­gna­men­to, me­dia di­dat­ti­ci e di­stin­ti­vi. L’UF­SPO sta­bi­li­sce la quo­ta di par­te­ci­pa­zio­ne al­le spe­se a ca­ri­co dei de­sti­na­ta­ri di stam­pa­ti, ma­te­ria­le di­dat­ti­co e di­stin­ti­vi.

Capitolo 3a: Giornata svizzera dello sport scolastico35

35 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

(art. 40 cpv. 4 OPSpo)

Art. 78a  

1 Le se­guen­ti pre­sta­zio­ni di Can­to­ni e Co­mu­ni so­no con­si­de­ra­te com­pu­ta­bi­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 40 ca­po­ver­so 4 OP­Spo:

a.
aiu­ti fi­nan­zia­ri sot­to for­ma di im­por­ti in con­tan­ti;
b.
con­tri­bu­ti pro­ve­nien­ti dai fon­di can­to­na­li Sport-To­to o del­la lot­te­ria;
c.
for­ni­tu­re di be­ni e ser­vi­zi al prez­zo di mer­ca­to per i qua­li non sus­si­ste al­cun di­rit­to.

2 Non pos­so­no es­se­re com­pu­ta­te le pre­sta­zio­ni sta­ta­li che i Can­to­ni e i Co­mu­ni so­no te­nu­ti a for­ni­re per leg­ge, co­me pre­sta­zio­ni di po­li­zia, pre­sta­zio­ni di ap­prov­vi­gio­na­men­to e di eli­mi­na­zio­ne, pro­ce­du­re di au­to­riz­za­zio­ne, at­ti­vi­tà am­mi­ni­stra­ti­ve ge­ne­ra­li, an­che se nel ca­so con­cre­to si ri­nun­cia al­le re­la­ti­ve tas­se ed emo­lu­men­ti.

Capitolo 4: Impianti sportivi di importanza nazionale

(art. 42–44 OPSpo)

Art. 79 Importanza nazionale  

A un im­pian­to spor­ti­vo è at­tri­bui­ta im­por­tan­za na­zio­na­le se:

a.
è com­pro­va­to che es­so ri­spon­de ai bi­so­gni di una o più fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve per lo svol­gi­men­to di at­ti­vi­tà spor­ti­ve di im­por­tan­za na­zio­na­le e ta­li bi­so­gni so­no do­cu­men­ta­ti;
b.
non ci so­no al­ter­na­ti­ve va­li­de per lo svol­gi­men­to di at­ti­vi­tà spor­ti­ve di im­por­tan­za na­zio­na­le del­le fe­de­ra­zio­ni in­te­res­sa­te;
c.
è suf­fi­cien­te per gli sco­pi del­le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve na­zio­na­li in­te­res­sa­te;
d.
è con­for­me ai re­go­la­men­ti del­le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve na­zio­na­li ed in­ter­na­zio­na­li in­te­res­sa­te e di­spo­ne, per l’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta, di un nu­me­ro suf­fi­cien­te di lo­ca­li ac­ces­so­ri in­clu­si quel­li per l’al­log­gio e il vit­to, a una ra­gio­ne­vo­le di­stan­za;
e.
in quan­to im­pian­to di com­pe­ti­zio­ne di im­por­tan­za na­zio­na­le sod­di­sfa tut­ti i re­qui­si­ti per lo svol­gi­men­to di com­pe­ti­zio­ni in­ter­na­zio­na­li co­me pre­vi­sto dal­le cor­ri­spon­den­ti di­ret­ti­ve del­le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve na­zio­na­li ed in­ter­na­zio­na­li, se­gna­ta­men­te nel set­to­re del­le in­fra­strut­tu­re per gli spet­ta­to­ri;
f.
è col­le­ga­to con una re­te di tra­spor­ti pub­bli­ci ade­gua­ta;
g.
è uti­liz­za­to con­for­me­men­te al­lo sco­po, so­no te­nu­ti in gran­de con­si­de­ra­zio­ne gli aspet­ti ur­ba­ni­sti­ci ed eco­lo­gi­ci de­gli spa­zi pub­bli­ci e tut­ti gli spa­zi so­no rea­liz­za­ti e cu­ra­ti la­scian­do­li per quan­to pos­si­bi­le al na­tu­ra­le, nei li­mi­ti in cui ciò è com­pa­ti­bi­le con la sua de­sti­na­zio­ne a im­pian­to spor­ti­vo;
h.
nel­le nuo­ve co­stru­zio­ni e nei ri­sa­na­men­ti so­no ri­spet­ta­ti gli stan­dard più avan­za­ti dal pun­to di vi­sta edi­le e dei con­su­mi di ener­gia e ri­sor­se ed è at­tri­bui­ta im­por­tan­za ad un mo­do di co­strui­re fun­zio­na­le, ar­chi­tet­to­ni­ca­men­te va­li­do ed eco­no­mi­co;
i.
so­no ri­spet­ta­te le di­spo­si­zio­ni sul­la pro­te­zio­ne del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio e si ten­go­no in con­si­de­ra­zio­ne gli obiet­ti­vi per­se­gui­ti dal­la Con­ce­zio­ne Pae­sag­gio sviz­ze­ro se­gna­ta­men­te se:
1.
so­no mi­ni­miz­za­ti i dan­ni e gli in­qui­na­men­ti de­ri­van­ti dal­la co­stru­zio­ne e dal­la ge­stio­ne dell’im­pian­to ed eli­mi­na­ti, nei li­mi­ti del pos­si­bi­le, i dan­ni e gli in­qui­na­men­ti ine­vi­ta­bi­li, per quan­to pos­si­bi­le se­con­do il prin­ci­pio di cau­sa­li­tà,
2.
gli uten­ti de­gli im­pian­ti so­no sti­mo­la­ti ad un com­por­ta­men­to per quan­to pos­si­bi­le ri­spet­to­so del­la na­tu­ra e del pae­sag­gio,
3.
è evi­ta­to l’al­lac­cia­men­to mec­ca­ni­co di pae­sag­gi di par­ti­co­la­re pre­gio;
j.
so­no con­si­de­ra­te le esi­gen­ze del­le per­so­ne di­sa­bi­li in con­for­mi­tà con le dis­po­si­zio­ni le­ga­li vi­gen­ti.
Art. 80 Contributi federali  

1 L’UF­SPO può for­ni­re con­tri­bu­ti al­la co­stru­zio­ne di un im­pian­to spor­ti­vo di im­por­tan­za na­zio­na­le o al­la tra­sfor­ma­zio­ne di un im­pian­to spor­ti­vo al­lo sco­po di con­fe­rir­gli im­por­tan­za na­zio­na­le se:

a.
l’im­pian­to in que­stio­ne è in­se­ri­to nel ca­ta­lo­go CI­SIN36;
b.
la ge­stio­ne dell’im­pian­to e in par­ti­co­la­re il fi­nan­zia­men­to dell’eser­ci­zio, in­clu­sa la ma­nu­ten­zio­ne cor­ren­te e pe­rio­di­ca, so­no as­si­cu­ra­ti a lun­go ter­mi­ne da un en­te re­spon­sa­bi­le;
c.
l’uti­liz­za­zio­ne dell’im­pian­to per at­ti­vi­tà spor­ti­ve di im­por­tan­za na­zio­na­le è ga­ran­ti­to a lun­go ter­mi­ne tra­mi­te con­trat­ti fra l’en­te re­spon­sa­bi­le e le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve na­zio­na­li o gli or­ga­niz­za­to­ri di ma­ni­fe­sta­zio­ni spor­ti­ve in­te­res­sa­ti;
d.
il fi­nan­zia­men­to del pro­get­to di co­stru­zio­ne è as­si­cu­ra­to, te­nen­do con­to di even­tua­li con­tri­bu­ti fe­de­ra­li.

2 L’am­mon­ta­re dei con­tri­bu­ti e l’or­di­ne di prio­ri­tà del­le ri­chie­ste di con­tri­bu­ti si fon­da­no sui se­guen­ti cri­te­ri:

a.
am­mon­ta­re dei cre­di­ti stan­zia­ti;
b.
im­por­tan­za del pro­get­to per lo sport sviz­ze­ro;
c.
qua­li­tà, gra­do di avan­za­men­to e pro­ba­bi­li­tà di rea­liz­za­zio­ne del pro­get­to;
d.
uso pre­vi­sto per ma­ni­fe­sta­zio­ni di im­por­tan­za na­zio­na­le;
e.
in­ve­sti­men­ti com­ples­si­vi ge­ne­ra­ti a fa­vo­re del­lo sport e ul­te­rio­ri ef­fet­ti del­la de­ci­sio­ne.

36 Con­ce­zio­ne de­gli im­pian­ti spor­ti­vi di im­por­tan­za na­zio­na­le

Art. 81 Costi computabili  

1 So­no con­si­de­ra­ti co­sti com­pu­ta­bi­li i co­sti che so­no in re­la­zio­ne di­ret­ta con la co­stru­zio­ne o con il ri­sa­na­men­to dell’im­pian­to. Tra que­sti fi­gu­ra­no se­gna­ta­men­te i co­sti per:

a.
la pro­get­ta­zio­ne;
b.
le mi­su­re edi­li­zie;
c.
l’ac­qui­sto di at­trez­za­tu­re ade­gua­te in­di­spen­sa­bi­li.

2 Non so­no con­si­de­ra­ti co­sti com­pu­ta­bi­li se­gna­ta­men­te i co­sti per:

a.
l’ac­qui­sto del ter­re­no;
b.
gli stu­di e gli ac­cer­ta­men­ti pre­li­mi­na­ri;
c.
le mi­su­re non in­di­spen­sa­bi­li al pro­get­to;
d.
le in­den­ni­tà al­le au­to­ri­tà e gli in­te­res­si per i cre­di­ti di co­stru­zio­ne;
e.
le mi­su­re che, ri­spet­to ad al­tre pos­si­bi­li al­ter­na­ti­ve, so­no spro­por­zio­na­te o inap­pro­pria­te.

Capitolo 5: Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali

(art. 72 OPSpo)

Art. 82  

1 So­no con­si­de­ra­ti con­tri­bu­ti com­pu­ta­bi­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 72 ca­po­ver­so 2 OP­Spo le se­guen­ti pre­sta­zio­ni di Can­to­ni e Co­mu­ni:

a.
aiu­ti fi­nan­zia­ri sot­to for­ma di con­tri­bu­ti in con­tan­ti;
b.
con­tri­bu­ti pro­ve­nien­ti dai fon­di can­to­na­li Sport–To­to o del­la lot­te­ria;
c.
for­ni­tu­re di be­ni e ser­vi­zi a prez­zo di mer­ca­to per i qua­li non sus­si­ste al­cun di­rit­to.

2 Non pos­so­no es­se­re com­pu­ta­te le pre­sta­zio­ni sta­ta­li che i Can­to­ni e i Co­mu­ni so­no te­nu­ti a for­ni­re per leg­ge, co­me pre­sta­zio­ni di po­li­zia, pre­sta­zio­ni di ap­prov­vi­gio­na­men­to ed eli­mi­na­zio­ne, pro­ce­du­re di au­to­riz­za­zio­ne, com­pi­ti am­mi­ni­stra­ti­vi ge­ne­ra­li, an­che se nel ca­so con­cre­to si ri­nun­cia al­le re­la­ti­ve tas­se ed emo­lu­men­ti

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 83 Diritto previgente: abrogazione  

So­no abro­ga­te le se­guen­ti or­di­nan­ze:

1.
or­di­nan­za del 21 gen­na­io 199237 che re­go­la le in­den­ni­tà dei cor­si del­le fe­de­ra­zio­ni di gin­na­sti­ca e sport e al­tre or­ga­niz­za­zio­ni spor­ti­ve;
2.
or­di­nan­za del DDPS del 31 ot­to­bre 200138 sui pro­dot­ti e sui me­to­di do­pan­ti;
3.
or­di­nan­za del DDPS del 7 no­vem­bre 200239 con­cer­nen­te Gio­ven­tù e Sport;
4.
or­di­nan­za del 15 di­cem­bre 199840 con­cer­nen­te le pre­sta­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne a fa­vo­re del­lo sport per gli an­zia­ni;
5.
or­di­nan­za dell’11 gen­na­io 198941 con­cer­nen­te l’at­tri­bu­zio­ne di sus­si­di all’As­so­­cia­zio­ne Olim­pi­ca Sviz­ze­ra, al­le fe­de­ra­zio­ni spor­ti­ve e ad al­tre or­ga­niz­za­zio­ni spor­ti­ve.
Art. 84 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° ot­to­bre 2012.

Allegato 1 42

42 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DDPS del 26 ott. 2015 (RU 2015 4119). Aggiornato dal n. II dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).

(art. 3 cpv. 1)

Discipline sportive G+S

A. Discipline sportive in generale (discipline sportive A)

Allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sci di fondo, sport ginnici, sport su rotelle, squash, street­hockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, unihockey.

B. Discipline sportive con disposizioni di sicurezza particolari (discipline sportive B)

Sport di montagna, canoismo, canottaggio, sport equestri, sport natatori, sci, salto con gli sci, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela, tiro sportivo, triathlon, vela.

Allegato 1a 43

43 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

(art. 3 cpv. 1bis)

Specialità G+S

Le seguenti discipline sportive G+S si suddividono nelle specialità elencate di seguito:

Discipline sportive

Specialità

Pattinaggio su ghiaccio

Pattinaggio artistico, pattinaggio sincronizzato, pattinaggio di velocità

Sport equestri

Equitazione, volteggio

Sport ginnici

Ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pallapugno, pallacesto, ruota di Rhön, trampolino

Sport di montagna

Alpinismo, sci escursionismo, arrampicata sportiva su roccia, arrampicata sportiva su parete artificiale

Sport natatori

Nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincronizzato, immersione libera, pallanuoto, tuffi

Sport su rotelle

Hockey inline, hockey a rotelle, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle (speedskating)

Tiro sportivo

Balestra, tiro con l’arco, carabina, pistola

Allegato 2 44

44 Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

(art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)

Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi

A. Disposizioni per le discipline sportive A

1.
Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, hockey su ghiaccio, hornuss, hockey su prato, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, sport su rotelle street-hockey, tchoukball e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
2.
Nelle discipline sportive allround, atletica leggera, badminton, ciclismo, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, golf, giochi nazionali, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pattinaggio su ghiaccio, scherma, sci di fondo, sport ginnici, squash, tennis, tennistavolo, non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3.
Se nell’ambito di un corso o di un campo o nella pratica di una disciplina sportiva si svolge una delle attività di cui alla lettera B, valgono le disposizioni di sicurezza ivi fissate.

B. Disposizioni di sicurezza particolari per le discipline sportive B

1.
Nelle specialità alpinismo, arrampicata sportiva su roccia e sci escursio­nismo della disciplina sportiva sport di montagna non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti per monitore. A partire da 7 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 6 partecipanti al massimo.
2.
Nella specialità arrampicata sportiva su parete artificiale della disciplina sportiva sport di montagna e nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, equitazione, salto con gli sci, sci, snowboard, tavola a vela e vela non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3.
Nelle discipline sportive sport natatori, tiro sportivo e triathlon non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
4.
Nelle offerte G+S Sport di campo/Trekking non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti ogni 2 monitori. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nei campi G+S è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento G+S al posto di monitori G+S. Esse non vengono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

C. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5

1.
In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività.
2.
In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera B si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.
3.
Se per lo svolgimento di un’attività sono necessari più di due monitori, come monitore supplementare è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento quale monitore G+S. Esse non sono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

D. Disposizioni particolari per l’allenamento della condizione fisica e mentale

Nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina sportiva non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività.

E. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera A

Se nelle attività di discipline sportive di cui alla lettera A o nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale di cui alla lettera D non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, l’importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti impiegati sono autorizzati a dirigere.

F. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera B

Se nelle attività di discipline sportive di cui alla lettera B non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, tale attività non è considerata ai fini del calcolo dei contributi.

Allegato 3 45

45 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

(art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)

Contributi massimi per le offerte G+S

A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5

Importo di base per ogni monitore G+S1) necessario secondo l’allegato 2, franchi

Importo per ora/partecipante2), franchi

Supplemento per i corsi G+S del gruppo di utenti 5 con i bambini3)

150.00

1.80

100 %

B. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1

Numero di competizioni

Se il corso dura < 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi

Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi

Categoria 14)

100.00

200.00

Categoria 24)

200.00

400.00

Categoria 34)

300.00

600.00

C. Contributi per i campi G+S

Per giornata e partecipante, in franchi

16.00

1)
Se un corso viene svolto in diverse discipline sportive, l’importo di base è fissato in base al numero di monitori G+S necessari nella disciplina sportiva G+S praticata nel quadro del corso che consente il maggior numero di partecipanti per monitore G+S.
2)
Le ore/partecipante iniziate vengono arrotondate.
3)
Nei gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola esclusiva­mente sulle ore/partecipante che riguardano i bambini.
4)
Categorie secondo l’allegato 4.

Allegato 4

(art. 46 cpv. 1)

Categorie delle competizioni G+S per il gruppo di utenti 1

Durata del corso

Categoria 1

Numero di competizioni

Categoria 2

Numero di competizioni

Categoria 3

Numero di competizioni

< 30 sett.

2–4

5– 7

≥ 8

≥ 30 sett.

4–9

10–15

16

Allegato 5 46

46 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).

(art. 48)

Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S

1. Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera di 260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che:

a.
siano attive come monitori G+S nelle specialità alpinismo, sci escursionismo e arrampicata sportiva su roccia della disciplina sport di montagna e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività;
b.
siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri della disciplina sportiva sport di montagna.

2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni 45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le frazioni delle unità di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore.

3. Nelle offerte della formazione dei quadri della specialità arrampicata spor­tiva della disciplina sportiva sport di montagna è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 12 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 12 partecipanti vengono arrotondate all’uni­tà superiore.

4. Nelle offerte della formazione dei quadri delle specialità sci escursionismo e alpinismo della disciplina sportiva sport di montagna è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 6 partecipanti ven­gono arrotondate all’uni­tà superiore.

Allegato 6 47

47 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

(art. 49 cpv. 1)

Contributi supplementari per le offerte G+S con partecipanti disabili

1. Agli organizzatori di campi è corrisposta un’indennità forfettaria di 60 franchi al massimo per giorno di campo e partecipante con disabilità. L’importo totale per il campo può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un campo di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.

2. Agli organizzatori di corsi è corrisposta un’indennità forfettaria di 10 franchi al massimo per ora e partecipante con disabilità. L’importo totale per il corso può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un corso di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.

Allegato 7 48

48 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

(art. 50 cpv. 2)

Contributi per lo svolgimento della formazione dei quadri G+S

1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione

La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita di guadagno.

2 Formazione dei quadri organizzata dagli uffici cantonali G+S

2.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:

2.1.150 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
2.1.2100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di formazione e di perfezionamento oltre al numero prescritto viene impiegato almeno un esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;
2.1.3un’ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell’alle­gato 5 per le guide alpine.

2.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del perso­nale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

2.3 Se a un’offerta di formazione dei quadri di un Cantone al cui svolgimento l’UFSPO è particolarmente interessato si sono iscritte meno di 8 persone, l’Ufficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.

2.4 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell’attività.

2.5 La Confederazione versa le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.

3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e istituzioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPSpo

3.1 La Confederazione versa agli organizzatori i seguenti contributi:

3.1.150 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai moduli di perfezionamento per i monitori e i coach G+S;
3.1.250 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di formazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di formazione.

3.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del perso­nale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

3.3 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell’attività.

Allegato 8 50

50 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).

(art. 51 cpv. 3)

Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nell’ambito della formazione dei quadri G+S: elenco dei compiti dei responsabili della formazione

1. Garantire un numero sufficiente di posti di formazione nelle offerte per la formazione dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S sulla base di un rilevamento annuale del fabbisogno.

2. Partecipare attivamente alle sedute e alle conferenze specialistiche richieste dall’UFSPO.

3. Attuare e aggiornare periodicamente le strutture formative, i modelli, le strategie e i temi G+S nelle singole discipline sportive G+S.

4. Sviluppare contenuti specifici alla disciplina sportiva per i corsi di formazione e di perfezionamento dei quadri e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO.

5. Sviluppare le strategie per la trasmissione di contenuti tematici socio-politici quali la sicurezza, la prevenzione e l’integrazione nei corsi di formazione e di perfezionamento dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO.

6. Garantire la qualità nei corsi di formazione e di perfezionamento dei quadri G+S nelle singole discipline sportive G+S mediante:

a.
la valutazione e il resoconto periodici, nonché l’attuazione delle misure necessarie;
b.
la consulenza, la messa in rete e il supporto ai quadri G+S.

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