Ordinanza dell’UFSPO
concernente «Gioventù e Sport»
(O-G+S-UFSPO)
del 12 luglio 2012 (Stato 1° gennaio 2018)
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO),
visti gli articoli 6 capoverso 3, 8 capoverso 1, 9 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 16 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla
promozione dello sport (OPSpo);
visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2,
40 capoverso 4, 46 capoverso 4 dell’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20122 sui programmi di promozione dello sport (OPPSpo);
visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 24 novembre 20043 sulle indennità di
perdita di guadagno,4
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4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Sezione 1: Discipline sportive G+S
Art. 15
5 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 2 Ripartizione delle discipline sportive per gruppi di utenti
1 Le discipline sportive del gruppo di utenti 1 sono: allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo/ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sport equestri, sport ginnici, sport natatori, sport su rotelle, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro sportivo, triathlon, unihockey.
2 Le discipline sportive del gruppo di utenti 2 sono: sport di montagna, canoismo, canottaggio, salto con gli sci, sci, sci di fondo, snowboard, tavola a vela, vela.6
3 La disciplina sportiva del gruppo di utenti 3 è: sport di campo/trekking.
4 Le discipline sportive dei gruppi di utenti 4 e 5 sono quelle riportate nei capoversi da 1 a 3.
5 ...7
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
7 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Sezione 2: Offerte G+S
Art. 3 Contenuti di corsi e campi G+S
1 I contenuti dei corsi e dei campi G+S, le gare per le quali vengono corrisposti contributi e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nei supporti G+S per la formazione e nella documentazione G+S per le singole discipline sportive e specialità. Tale materiale viene costantemente aggiornato e pubblicato.
2 Nei corsi dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 può essere conteggiata al massimo una attività per giorno di corso.
3 La disciplina sportiva sport di campo/trekking viene praticata esclusivamente sotto forma di campi G+S.
Art. 4 Autorizzazione delle attività G+S
1 Le attività G+S elencate di seguito devono essere preventivamente autorizzate da un esperto G+S della pertinente disciplina sportiva:
- a.8
- ogni escursione nelle specialità alpinismo e sci escursionismo della disciplina sportiva sport di montagna;
- b.9
- ...
- c.
- ogni attività nella disciplina sportiva sport di campo/trekking rientrante in uno degli ambiti per i quali vigono disposizioni di sicurezza particolari (ambiti di sicurezza), ovvero:
- 1.
- «acqua»
- 2.
- «inverno»
- 3.
- «montagna».
2 Gli esperti G+S che concedono l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera c devono aver frequentato il modulo di perfezionamento specifico.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
9 Abrogata dal n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 5 Numero minimo di partecipanti ai corsi G+S
1 Un corso viene conteggiato in un’offerta G+S se il numero minimo di partecipanti di 3 bambini o giovani in età G+S è raggiunto nelle attività G+S minime da realizzare giusta gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 4 OPPSpo.10
2 ...11
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
11 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 6 Contributi in caso di interruzione prematura di un campo G+S 12
Se per l’insorgere di pericoli per la sicurezza o la salute dei partecipanti un campo deve essere interrotto prematuramente senza che sia stato possibile raggiungere la durata minima di cui all’articolo 14 OPPSpo o se per malattia o infortunio il numero minimo dei partecipanti non è rispettato, l’UFSPO stabilisce i contributi caso per caso ai sensi dell’articolo 22 OPSpo.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 7 Suddivisione in gruppi
A un organizzatore non è consentito suddividere un gruppo i cui componenti normalmente si allenano o partecipano a gare insieme e di annunciare i vari sottogruppi come corsi G+S autonomi soltanto allo scopo di ottenere contributi supplementari.
Art. 8 Divieto di partecipare per i bambini 13
Nella disciplina sportiva sport di campo/trekking i bambini non possono partecipare ad attività rientranti negli ambiti di sicurezza, «montagna», «acqua» e «inverno».
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Sezione 3: Formazione dei quadri G+S
Art. 9 Struttura della formazione e del perfezionamento 14
La struttura della formazione e del perfezionamento dei monitori G+S, degli esperti G+S e dei coach G+S è stabilita nell’allegato 1.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 10 Durata della formazione dei quadri 15
1 La durata della formazione e del perfezionamento è regolata come segue:
Monitore
Livello di formazione | Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
Formazione di base | Corso: 5–6 |
Perfezionamento 1 | Moduli: 1–6 |
Perfezionamento 2 | Moduli: 1–6 |
Coach
Livello di formazione | Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
Formazione di base | Corso: 0,5–2 |
Perfezionamento | Moduli: 0,5–1 |
Esperto (specializzazione)
Livello di formazione | Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
Formazione di base | Corso: 8–9 |
Perfezionamento | Moduli: 1–4 |
Esperto coach (specializzazione)
Livello di formazione | Durata dei singoli corsi/moduli (giorni) |
Formazione di base | Corso: 2 |
Perfezionamento | Moduli: 1–2 |
2 I cicli di formazione abbreviati sotto forma di corsi introduttivi durano da 1 a 4 giorni.
3 Di regola è possibile frequentare solo un livello di formazione superiore per anno civile. La direzione G+S dell’UFSPO decide in merito a eventuali eccezioni.
4 La durata dell’insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata di formazione e di almeno 3 ore per mezza giornata di formazione.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 11 Offerte riguardanti diverse discipline sportive e specialità
Gli organizzatori di diverse offerte di formazione dei quadri possono svolgere in comune parti di esse.
Art. 12 Qualifica
1 I partecipanti alla formazione dei quadri G+S ottengono delle qualifiche. La qualifica viene comunicata ai partecipanti ed è registrata presso la banca dati nazionale per lo sport.
2 La qualifica consiste in una valutazione riguardante il superamento della formazione o del perfezionamento frequentati e in un eventuale apprezzamento per la frequenza di una formazione superiore.
Art. 13 Superamento di un corso o di un modulo
1 Un corso o un modulo G+S si considerano superati se:
- a.
- il partecipante ha frequentato per intero il corso o il modulo G+S; e
- b.
- dimostra di aver acquisito le competenze necessarie.
2 Su richiesta degli interessati, l’UFSPO decide in merito a eccezioni riguardanti l’obbligo di frequenza e di prova delle competenze.
3 Le prestazioni del candidato in merito ai contenuti dei corsi e moduli esaminati sono giudicate:
- a.
- con le note seguenti:
- 1.
- nota 1: insufficiente,
- 2.
- nota 2: sufficiente,
- 3.
- nota 3: buono,
- 4.
- nota 4: ottimo; o
- b.
- con il giudizio «superato» o «non superato».
Art. 14 Raccomandazione
1 Se la raccomandazione al termine di un modulo di perfezionamento costituisce il presupposto per l’ammissione alle offerte di formazione superiore dei quadri G+S, la direzione del corso fornisce una raccomandazione in tal senso.
2 La raccomandazione è espressa con le seguenti formulazioni:
- a.
- vivamente raccomandata;
- b.
- raccomandata;
- c.
- raccomandata con riserva;
- d.
- non raccomandata.
3 Se anche gli altri requisiti per l’ammissione sono soddisfatti, la raccomandazione ai sensi del capoverso 2 lettere a e b abilita a partecipare alle offerte di formazione superiore dei quadri.
4 In presenza di una raccomandazione ai sensi del capoverso 2 lettera c, la direzione G+S dell’UFSPO decide se la partecipazione alle offerte di formazione superiore dei quadri deve essere assoggettata a ulteriori restrizioni o condizioni.16
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Sezione 4: Monitori G+S
Art. 15 Riconoscimento quale monitore G+S 17
1 Il riconoscimento quale monitore G+S è attribuito:
- a.
- nelle discipline sportive A e B di cui all’allegato 1 OPPSpo per le attività con i gruppi di destinatari «bambini» o «giovani»;
- b.
- nello sport scolastico per le attività con i gruppi di destinatari «bambini» o «giovani»;
- c.
- nello sport con i bambini.
2 Nelle discipline sportive di cui all’allegato 1a OPPSpo il riconoscimento viene inoltre attribuito anche per specialità.
3 Nella disciplina sportiva allround non viene attribuito alcun riconoscimento.
4 Nelle specialità arrampicata sportiva su roccia e arrampicata sportiva su parete artificiale della disciplina sport di montagna viene attribuito solo il riconoscimento arrampicata sportiva.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 16 Riconoscimento quale monitore di sport scolastico 18
1 Il riconoscimento quale monitore di sport scolastico autorizza a svolgere attività nelle discipline sportive del gruppo A di cui all’allegato 1 OPPSpo come pure nelle discipline sportive sport natatori e triathlon.
2 I monitori G+S di sport scolastico riconosciuti che intendono svolgere l’attività di monitore G+S al di fuori dei gruppi di utenti 4 e 5 in una disciplina sportiva A di cui all’allegato 1 OPPSpo o nella disciplina sportiva sport natatori o triathlon possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S nella relativa disciplina sportiva per il corrispondente gruppo di destinatari, a condizione che soddisfino i requisiti per la partecipazione ai rispettivi corsi monitori.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 17 Riconoscimento quale monitore di sport con i bambini 19
1 Il riconoscimento quale monitore G+S di sport con i bambini si ottiene quando:
- a.
- viene assolta con successo una formazione di monitore G+S nei gruppi di discipline sportive A o B di cui all’allegato 1 OPPSpo nel gruppo di destinatari «bambini»;
- b.
- viene assolta con successo una formazione specifica nello sport con i bambini G+S.
2 Esso autorizza a svolgere attività con i bambini in tutte le discipline sportive del gruppo A di cui all’allegato 1 OPPSpo.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 18 Ulteriore riconoscimento quale monitore di sport militare 20
1 I monitori di sport militare riconosciuti di cui all’allegato 2 che vogliono svolgere un’attività di monitori G+S possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S per il gruppo di destinatari «giovani» nelle discipline sportive A di cui all’allegato 1 OPPSpo come pure nelle discipline sportive sport natatori e triathlon.
2 Le richieste devono essere inoltrate all’autorità cantonale G+S dal coach G+S dell’organizzatore per conto del quale il monitore svolgerà l’attività nell’ulteriore disciplina sportiva o specialità. L’autorità cantonale trasmette le richieste all’UFSPO per decisione.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 19 Riconoscimento quale monitore G+S per gli esperti G+S 21
Gli esperti G+S riconosciuti sono titolari del riconoscimento quali monitori G+S per le rispettive discipline sportive e specialità e per i rispettivi gruppi di destinatari.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 20 Requisiti per dirigere le attività G+S 22
1 Per dirigere le attività nei corsi e nei campi G+S, i monitori G+S impiegati devono disporre di una formazione ai sensi dell’allegato 3 per il rispettivo gruppo di destinatari. È fatto salvo l’articolo 17 capoverso 2.
2 Se per le attività G+S con i bambini nelle discipline sportive B di cui all’allegato 1 OPPSpo il monitore G+S non dispone di tutte le formazioni necessarie, occorre impiegare un ulteriore monitore G+S che dispone delle formazioni necessarie.
3 Se per le attività G+S che vedono bambini e giovani allenarsi insieme il monitore G+S non dispone di tutte le formazioni necessarie, occorre impiegare un ulteriore monitore G+S che dispone delle formazioni necessarie.
4 I monitori G+S necessari ai sensi dei capoversi 2 e 3 non sono considerati come monitori in più ai sensi dell’allegato 2 OPPSpo e per loro non si versa alcun importo di base ai sensi dell’allegato 3 lettera A OPPSpo.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 21 Capicampo e capicorso 23
1 Per lo svolgimento di un campo nella disciplina sportiva sport di campo/trekking almeno uno dei monitori impiegati deve disporre della formazione complementare come «capocampo».
2 Per lo svolgimento di escursioni nelle specialità alpinismo, sci escursionismo e arrampicata sportiva su roccia nella disciplina sportiva sport di montagna almeno uno dei monitori impiegati deve disporre della formazione complementare come «capocorso».
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Art. 22 Allenamenti complementari della condizione fisica e degli aspetti mentali 24
Nell’ambito dei corsi G+S, allenamenti complementari della condizione fisica e degli aspetti mentali possono essere dispensati da:
- a.
- monitori G+S con un perfezionamento specifico;
- b.
- monitori G+S senza un perfezionamento specifico nelle discipline sportive G+S nelle quali dispongono di un riconoscimento come monitori;
- c.25
- ...
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
25 Abrogata dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 23 e 2426
26 Abrogati dal n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Sezione 5: ...
Art. 25 e 2627
27 Abrogati dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Sezione 6: Esperti G+S
Art. 27 Dovere di perfezionamento per gli esperti G+S
1 Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di perfezionamento per monitori G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di perfezionamento cui è vincolato il riconoscimento quali monitori G+S.
2 Adoperandosi come esperti G+S in un corso di formazione o di perfezionamento per esperti G+S, gli esperti G+S adempiono anche il dovere di perfezionamento cui è vincolato il riconoscimento quali esperti G+S.
3 ...28
28 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Art. 28 Impiego di esperti nella formazione e nel perfezionamento dei monitori G+S
1 Per le seguenti offerte di formazione e perfezionamento dei monitori G+S sono previste eccezioni alla regola del numero massimo di partecipanti per esperto G+S:
- a.
- 12 partecipanti al massimo nelle discipline sportive sport di campo/trekking, canoismo, canottaggio, vela, sci, snowboard, tavola a vela e nella specialità arrampicata sportiva della disciplina sportiva sport di montagna;
- b.
- 6 partecipanti al massimo nelle specialità alpinismo e sci escursionismo della disciplina sportiva sport di montagna.29
2 Gli esperti G+S che si adoperano in un’offerta di formazione dei quadri possono essere chiamati ad impartire singole lezioni anche nell’ambito di un’altra offerta simultanea o quasi parallela. Per la loro attività ricevono un contributo globale una tantum.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Sezione 7: Diritto all’indennità di perdita di guadagno
Art. 29
1 Un’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 della legge del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno è versata in caso di partecipazione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri G+S indicati di seguito:
- a.
- corsi per i monitori G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;
- b.
- corsi per i coach G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni;
- c.31
- ...
- d.
- corsi per gli esperti G+S svolti dall’UFSPO;
- e.
- corsi per i quadri secondo l’articolo 43 capoverso 4 OPPSpo per un massimo di 5 giorni per anno civile;
- f.
- moduli di perfezionamento per i quadri G+S svolti dall’UFSPO o dai Cantoni, per un massimo di 30 giorni per anno civile;
- g.
- corsi di formazione degli allenatori della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin per l’ottenimento del titolo di «allenatore di sport di prestazione con attestato federale» e del titolo di «allenatore di sport di punta con esame professionale superiore» per un massimo di 6 giorni per ciascun corso.
2 Se un’offerta di formazione dei quadri G+S è parte integrante del ciclo formativo di un’istituzione di formazione cantonale, in deroga al capoverso 1 la partecipazione a tale offerta non dà diritto ad alcuna indennità.
3 Nessuna indennità per perdita di guadagno è corrisposta alle persone autorizzate a svolgere un’attività di quadro G+S in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 OPPSpo.
30 RS 834.1
31 Abrogata dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Sezione 8: Disposizione finale
Art. 30
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.
Allegato 1 3232 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
32 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595).
Struttura della formazione e del perfezionamento
1. Formazione e perfezionamento dei monitori G+S e degli esperti G+S
2. Formazione e perfezionamento dei coach G+S
Allegato 2 3333 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
33 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
Monitori di sport militare
1. Formazioni per i monitori di sport militare
2. ...
Allegato 3 3434 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).
34 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129).