Ordinanza del DDPS
sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin
(Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)
del 3 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2018)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visti gli articoli 56 capoverso 2, 60 capoverso 3, 61, 62 capoverso 6, 63 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport (OPSpo),
ordina:
Capitolo 1: Compiti e rapporto di lavoro dei membri della SUFSM
Art. 1 Rettore
1 Il rettore:
- a.
- dirige la scuola universitaria e la rappresenta verso l’esterno;
- b.
- è responsabile dell’impostazione strategica della scuola universitaria e della garanzia della qualità nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi.
2 Il rettore è subordinato al direttore dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO).
Art. 2 Direzione degli studi
1 Per ogni ciclo di studi il rettore affida a uno o più collaboratori la direzione degli studi.
2 La direzione degli studi:
- a.
- organizza i singoli cicli di studio e ne assicura lo svolgimento unitamente a docenti e incaricati di corsi;
- b.
- organizza gli esami e ne assicura lo svolgimento unitamente a docenti e incaricati di corsi;
- c.
- decide in merito alle promozioni e all’esclusione dagli studi secondo l’articolo 45.
Art. 3 Corpo insegnante
1 Può essere assunto come membro del corpo insegnante chi:
- a.
- ha ottenuto un titolo di master in una scuola universitaria o un titolo equivalente e dispone delle capacità specifiche per l’esercizio dell’attività d’insegnamento; oppure
- b.
- è particolarmente idoneo a svolgere un’attività d’insegnamento e può comprovare d’aver insegnato diversi anni nel settore corrispondente.
2 Per lo svolgimento di singole attività didattiche possono essere incaricate nel quadro di un mandato:
- a.
- persone che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 e svolgono un’attività professionale indipendente;
- b.
- persone giuridiche che impiegano persone idonee all’attività d’insegnamento.
3 I mandati non possono superare le otto lezioni settimanali per persona.
Art. 4 Compiti dei membri del corpo insegnante
1 I membri del corpo insegnante formano esperti scientifici nel campo dello sport qualificati e competenti nonché insegnanti di educazione fisica.
2 Nel quadro del loro mandato contribuiscono mediante la ricerca scientifica allo sviluppo del loro settore. Sono responsabili della divulgazione e della pubblicazione dei risultati della ricerca.
3 Nel quadro del loro mandato forniscono servizi nel campo delle scienze dello sport.
Art. 5 Collaboratori scientifici
1 I collaboratori scientifici svolgono lavori nei campi della ricerca e dello sviluppo. Collaborano inoltre alla fornitura di servizi generali.
2 I membri del corpo insegnante possono far capo a collaboratori scientifici per essere assistiti in attività didattiche e, in casi eccezionali, per farsi sostituire nello svolgimento delle stesse.
3 I collaboratori scientifici devono disporre di un titolo riconosciuto di una scuola universitaria.
Art. 6 Rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni
1 I rapporti di lavoro di cui all’articolo 56 capoverso 3 OPSpo devono essere limitati a quattro anni al massimo, con riserva delle possibilità di disdetta secondo il capoverso 2.
2 Se il lavoro per la dissertazione di dottorato viene concluso prima della scadenza di tale periodo o è definitivamente abbandonato, l’UFSPO disdice il rapporto di lavoro.
Art. 7 Studenti e uditori
1 Chiunque, nel quadro di un ciclo di studi o di un perfezionamento presso la SUFSM, intenda ottenere un diploma, un titolo di bachelor o di master o un certificato, deve essere immatricolato.
2 Chiunque intenda frequentare corsi alla SUFSM senza conseguire un diploma, un titolo di bachelor o di master o un certificato deve iscriversi come uditore.
Capitolo 2: Cicli di studio alla SUFSM
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 8 Obiettivi
1 Il ciclo di studio di bachelor consente di acquisire le competenze necessarie per accedere con successo alle attività professionali negli indirizzi di approfondimento didattica dello sport o management dello sport e per essere ammessi ai cicli di studio di master.2
2 Il ciclo di studio di master consente di acquisire le competenze necessarie per svolgere attività professionali e di ricerca nello sport di punta negli indirizzi di approfondimento didattica dello sport o management dello sport e per essere ammessi al dottorato.3
3 Dopo la conclusione degli studi universitari, i cicli di studio di perfezionamento consentono di:
- a.
- specializzarsi e approfondire le conoscenze nell’indirizzo di studi frequentato;
- b.
- acquisire conoscenze e competenze in settori diversi dall’indirizzo di studi frequentato;
- c.
- completare e approfondire sotto il profilo interdisciplinare e multidisciplinare le competenze acquisite nell’indirizzo di studio frequentato.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 9 Calcolo delle prestazioni di studio
1 Le prestazioni di studio sono calcolate sulla base del sistema di valutazione European Credit Transfer System (ECTS).
2 Un punto di credito (credito ECTS) corrisponde a una prestazione di studio che può essere fornita in circa 25–30 ore.
Art. 10 Struttura dei cicli di studio 4
1 I cicli di studio si articolano in unità formative raggruppate per temi e di durata limitata (moduli). Un modulo comprende a sua volta una o più attività didattiche (corsi).
2 Si distinguono i seguenti tipi di corsi:
- a.
- corsi che devono essere frequentati per superare un modulo (corsi obbligatori);
- b.
- corsi che devono essere scelti nell’ambito di un gruppo di corsi ed essere frequentati per superare un modulo (corsi obbligatori a scelta);
- c.
- corsi che possono essere scelti liberamente nell’ambito di un gruppo di corsi (corsi a scelta).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 10a Manuale per il modulo 5
L’UFSPO pubblica un manuale per ogni ciclo di studio di bachelor o di master. Questo manuale contiene informazioni in merito a:
- a.
- il tipo di corso;
- b.
- gli obiettivi di apprendimento;
- c.
- i contenuti dei corsi e la loro ripartizione nel quadro di un modulo;
- d.
- le conoscenze pregresse che si richiedono per portare a termine con successo i singoli corsi;
- e.
- i metodi di insegnamento e di apprendimento;
- f.
- le date dei corsi e delle verifiche delle competenze;
- g.
- le forme e le modalità delle verifiche delle competenze, le verifiche delle competenze parziali e l’importanza attribuita alle une rispetto alle altre;
- h.
- il raggruppamento di singoli corsi in un’unica verifica delle competenze;
- i.
- i punti ECTS attribuiti al corso e al modulo;
- j.
- le regole di frequenza ai corsi che si tengono sotto forma di settimane tematiche, seminari o corsi pratici e alle conferenze di relatori invitati nell’ambito dei corsi;
- k.
- il totale dei punti ECTS che devono essere acquisiti nei corsi obbligatori a scelta;
- l.
- i costi supplementari per determinati corsi, risultanti da vitto, alloggio, trasporti e materiale specifico, nonché l’indicazione se la mancata partecipazione o il ritiro sono soggetti a costi;
- m.
- per i corsi obbligatori a scelta e i corsi a scelta, il numero minimo di partecipanti necessario per il regolare svolgimento del corso ed eventualmente il numero massimo di partecipanti;
- n.
- il numero minimo di partecipanti necessario per il regolare svolgimento di un approfondimento;
- o.6
- ...
5 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
6 Abrogata dal n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, con effetto dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 11 Inizio degli studi 7
I cicli di studio di bachelor e di master iniziano nel semestre autunnale.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 12 Lingua d’insegnamento
1 La lingua d’insegnamento è il tedesco o il francese.
2 Singoli corsi o parti di essi possono essere tenuti in inglese.8
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 13 Iscrizione 9
La partecipazione ai corsi e alle verifiche delle competenze presuppone un’iscrizione.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 14 Termini e scadenze 10
Il calendario accademico della SUFSM stabilisce termini e scadenze relativi ai cicli di studio di bachelor e di master.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art.1511
11 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Sezione 2: Ammissione agli studi
Art. 16 Attitudini generali per il corso di bachelor
1 La SUFSM effettua una volta all’anno un esame attitudinale.
2 Non sono ammessi all’esame attitudinale i candidati che:
- a.12
- non comprovano entro i termini riportati nel calendario accademico il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 21;
- b.
- sono già stati ammessi in una scuola universitaria a un corso di bachelor nei campi «scienze dello sport e del movimento», «insegnamento dell’educazione fisica e dello sport», «management dello sport» e non lo hanno portato a termine con successo.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 17 Esame pratico delle attitudini sportive 13
1 L’esame attitudinale comprende i seguenti ambiti:
- a.
- capacità generica di prestazione fisica;
- b.
- palla a zone;
- c.
- ginnastica e danza;
- d.
- ginnastica agli attrezzi;
- e.
- giochi;
- f.
- nuoto e tuffi.
2 Gli ambiti dell’esame comprendono una o più parti.
3 La direzione degli studi stabilisce modalità di svolgimento e contenuti dei singoli ambiti dell’esame in funzione del numero dei partecipanti e delle condizioni locali. Tali definizioni sono identiche per tutti i partecipanti.
4 La lingua d’esame è il tedesco o il francese.
5 Gli sportivi di punta titolari di una carta oro, argento, bronzo o élite della federazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic), o che lo erano fino a un massimo di un anno prima dell’iscrizione all’esame attitudinale, sono ammessi al ciclo di studio di bachelor senza esame attitudinale, purché soddisfino le condizioni di ammissione di cui agli articoli 16 e 21.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 17a Carattere pubblico dell’esame attitudinale 14
1 L’esame attitudinale non è pubblico.
2 I candidati non possono realizzare riprese audiovisive. Possono essere esclusi dall’esame attitudinale se contravvengono a tale divieto di registrazione.
14 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 17b Valutazione e superamento dell’esame attitudinale 15
1 Le varie parti dell’esame sono valutate con note da 1 a 6.
2 Negli ambiti d’esame «capacità generica di prestazione fisica» e «giochi», come pure nella parte d’esame «nuoto», si utilizzano parametri di valutazione diversi per uomini e donne nella misura in cui la diversità biologica influenza la capacità di prestazione.
3 L’esame pratico delle attitudini sportive è superato se:
- a.
- la somma di tutte le note è almeno pari a 24;
- b.
- gli ambiti d’esame «capacità generica di prestazione fisica» e «palla a zone» sono stati valutati con almeno la nota 4;
- c.
- un solo ambito di esame è stato valutato con una nota inferiore al 4; e
- d.
- nessun ambito d’esame è stato valutato con una nota inferiore al 2,5.
15 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 1816
16 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 19 Disponibilità limitata di posti di studio 17
1 Se il numero di candidati che ha superato l’esame attitudinale è superiore al numero di posti di studio disponibili, questi sono attribuiti secondo la graduatoria dei risultati dell’esame.
2 I candidati di cui all’articolo 17 capoverso 5 hanno priorità sulle persone che hanno superato l’esame attitudinale.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 20 Validità dell’esame attitudinale
L’esame attitudinale è valido esclusivamente per l’ammissione allo studio nell’anno civile in cui è stata effettuato.
Art. 21 Condizioni per l’ammissione al corso di bachelor
1 I futuri studenti devono poter far valere i certificati e le attività seguenti:
- a.
- una maturità professionale, una maturità specializzata, una maturità liceale o una formazione equivalente;
- b.18
- il certificato del corso «Soccorritori di livello 1» della Federazione svizzera dei samaritani o una formazione equivalente;
- c.
- il «Brevet Basis Pool» della Società svizzera di salvataggio o una formazione equivalente;
- d.
- un riconoscimento valido quale monitore G+S.
2 I futuri studenti che prima di iscriversi hanno svolto una formazione esclusivamente scolastica devono comprovare esperienze professionali di almeno un anno.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1007).
Art. 22 Ammissione al corso di master
1 Sono ammesse al corso di master le persone che dispongono di un bachelor oppure di una formazione equivalente a livello universitario. È fatto salvo il capoverso 3.
2 I candidati a un posto per il corso di master inviano inoltre una lettera di motivazione alla SUFSM. La SUFSM subordina alla stessa la decisione finale riguardante l’attitudine agli studi.
3 Se vengono presentate più domande di ammissione valide rispetto al numero di posti di studio disponibili, l’UFSPO assegna i posti nell’ordine seguente:
- a.
- diplomati di un ciclo di studio di bachelor presso la SUFSM;
- b.
- diplomati di un ciclo di studio di bachelor o di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria che possono attestare un legame stretto con lo sport, in particolare con lo sport giovanile di competizione o con lo sport di punta;
- c.
- altri diplomati di un ciclo di studi di bachelor o di una formazione equivalente a livello universitario.
4 Se il corso di master integra un indirizzo di approfondimento per il quale non sono state acquisite le basi nel corso di bachelor, l’ammissione può essere subordinata a vincoli e condizioni.
5 Non è ammessa la candidatura di chi è già stato ammesso a un corso di master nei campi «scienze dello sport e del movimento», «insegnamento di educazione fisica e sport» e «management dello sport» presso una scuola universitaria e non lo ha portato a termine con successo.
Sezione 3: Corsi di bachelor e di master
Art. 23 Totale dei crediti e durata regolare degli studi 19
1 Il corso di bachelor comprende 180 crediti ECTS. Assolvendo corsi a scelta, si possono acquisire fino a 20 crediti ECTS supplementari.
2 Il corso di master comprende 120 crediti ECTS.
3 La SUFSM organizza i cicli di studio in maniera tale da consentire a chi studia a tempo pieno di assolvere il ciclo di studio di bachelor in sei semestri e il ciclo di studio di master in quattro semestri.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 23a Durata degli studi ammessa 20
1 Le verifiche delle competenze necessarie per la conclusione degli studi devono essere svolte:
- a.
- nel ciclo di studio di bachelor, entro dodici semestri al massimo;
- b.
- nel ciclo di studio di master, entro otto semestri al massimo.
2 Su domanda, la direzione degli studi può prolungare di quattro semestri al massimo la durata degli studi ammessa e, se si tratta di sportivi di punta in attività, di otto semestri al massimo.
3 Lo studente che oltrepassa la durata degli studi ammessa viene escluso dal ciclo di studio.
20 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 23b Interruzione del ciclo di studio 21
1 Su domanda, la direzione degli studi autorizza uno studente a interrompere il ciclo di studio una sola volta durante un semestre o durante due semestri consecutivi.
2 L’interruzione non è computata nella durata degli studi ammessa.
3 Durante l’interruzione non si devono pagare gli emolumenti.
4 Durante l’interruzione gli studenti non possono frequentare le lezioni o sostenere verifiche delle competenze.
5 Durante il prolungamento della durata degli studi ammessa di cui all’articolo 23a capoverso 2 non si autorizzano interruzioni.
21 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 24 Contenuti degli studi 22
1 Il corso di studio di bachelor è suddiviso in uno studio di base e in un approfondimento. I contenuti sono stabiliti nell’allegato 1.
2 Il corso di studio di master è suddiviso in uno studio di base e in un approfondimento. I contenuti sono stabiliti nell’allegato 2.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 2523
23 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939). Correzione del 3 mag. 2016 (RU 2016 1281).
Art. 26 Prestazioni di studio fornite in altre scuole
1 La direzione degli studi decide in merito al computo delle prestazioni di studio fornite in altre scuole universitarie.
2 Gli studenti che nel quadro dei propri studi intendono frequentare corsi o moduli presso un’altra scuola universitaria concludono precedentemente con la direzione degli studi un accordo riguardo al riconoscimento delle prestazioni di studio fornite nell’altra scuola.
3 Per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 62 capoverso 3 OPSpo è necessario aver ottenuto presso la SUFSM almeno la metà dei crediti ECTS richiesti per la conclusione degli studi, fra cui quelli per il lavoro di bachelor di cui all’allegato 1 lettera A numero 9 e per la tesi di master di cui all’allegato 2 lettera A numero 6.24
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 2725
25 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 28 Nota finale 26
La nota finale del ciclo di studio risulta dalla media delle note dei moduli che compongono lo studio di base e dell’approfondimento scelto, ponderata sulla base dei crediti ECTS attribuiti ai moduli.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 29 Riuscita del ciclo di studio 27
Il ciclo di studio è riuscito se:
- a.
- si sono superati tutti i moduli dello studio di base e dell’approfondimento scelto; e
- b.
- si sono frequentati e superati tutti i corsi obbligatori a scelta necessari per acquisire i crediti ECTS richiesti.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 30 Diploma e certificato delle prestazioni fornite
1 Se gli studi sono stati conclusi con successo vengono consegnati un diploma di bachelor o di master e un certificato delle prestazioni fornite.
2 Il diploma riporta una valutazione complessiva corrispondente alla nota finale, espressa con le menzioni seguenti:
nota 6.00 = summa cum laude
a partire dalla nota 5.50 = insigni cum laude
a partire dalla nota 5.00 = magna cum laude
a partire dalla nota 4.50 = cum laude
a partire dalla nota 4.00 = rite
3 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento del diploma finale ricevono soltanto un certificato attestante le singole prestazioni fornite.
Art. 31 Ulteriori verifiche delle competenze
Se uno studente ha totalizzato più crediti ECTS di quelli richiesti per l’ottenimento del diploma finale, questi vengono riportati separatamente nel compendio delle prestazioni.
Sezione 4: Cicli di studio di perfezionamento
Art. 32
I cicli di studio di perfezionamento consentono di ottenere i seguenti crediti ECTS:
- a.
- almeno 10 crediti, per cicli di studio con certificato di perfezionamento (Certificate of Advanced Studies);
- b.
- almeno 30 crediti, per cicli di studio con diploma di perfezionamento (Diploma of Advanced Studies);
- c.
- almeno 60 crediti, per cicli di studio con diploma di master di perfezionamento (Master of Advanced Studies).
Sezione 5: Verifiche delle competenze
Art. 33 In generale 28
1 Ogni corso si conclude con una verifica delle competenze.
2 Sono considerate verifiche delle competenze:
- a.
- gli esami orali o scritti;
- b.
- altre forme di controllo delle competenze come lavori di semestre, relazioni, esami motori, lezioni d’esame, stage pratici e lavori di gruppo.
3 Più corsi dello stesso modulo possono essere raggruppati nella stessa verifica delle competenze.
4 Una verifica delle competenze può comporsi di diverse verifiche delle competenze parziali.
5 L’ammissione alla verifica delle competenze nel relativo corso presuppone il rispetto delle regole di frequenza stabilito nel manuale del modulo. Su domanda, la direzione degli studi può autorizzare uno studente che non ha rispettato le regole di frequenza a presentarsi alla verifica delle competenze se le sue assenze sono scusabili.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 34 Lingua 29
1 Le verifiche delle competenze devono svolgersi in una delle lingue in cui sono state impartite le lezioni.
2 Se un corso si è tenuto tutto o in parte in inglese, la direzione degli studi può ammettere o imporre l’inglese come lingua di esame.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 35 Esaminatori
Di regola le verifiche delle competenze sono eseguite e valutate dai docenti dei relativi corsi.
Art. 36 Informazione in merito alla verifica delle competenze
Gli esaminatori comunicano tempestivamente agli studenti:
- a.
- quali prestazioni devono essere fornite;
- b.
- secondo quali criteri si valutano le prestazioni;
- c.
- quali ausili didattici sono ammessi;
- d.
- luogo e ora delle verifiche;
- e.
- se le verifiche delle competenze sono pubbliche.
Art. 37 Valutazione delle verifiche delle competenze; note dei corsi
1 Le competenze vengono di regola valutate con note da 1 a 6.
2 Tutte le note possono essere suddivise in ventesimi di punto.
3 Scala delle note:
Nota 5.75–6.00 = eccellente
Nota 5.25–5.70 = ottimo
Nota 4.75–5.20 = buono
Nota 4.25–4.70 = soddisfacente
Nota 4.00–4.20 = sufficiente
Nota 1.00–3.95 = insufficiente
4 In via eccezionale la valutazione può essere espressa con la menzione «superato» (> sufficiente) o «non superato» (< sufficiente).
Art. 38 Mancata presentazione e interruzione
1 Chi, dopo essersi iscritto a una verifica delle competenze, non si presenta alla stessa senza avvisare o senza indicare un motivo importante oppure la interrompe, riceve la nota 1 o la menzione «non superato».
2 Sono considerati motivi importanti il servizio militare o civile, una malattia, un infortunio o il decesso di una persona vicina. Tali motivi devono essere provati in forma adeguata.
3 La direzione degli studi può accettare anche altri motivi importanti.
Art. 39 Comportamento disonesto
1 Chi, con mezzi disonesti, cerca di ottenere una valutazione migliore per sé o per un’altra persona, riceve la menzione «non superato» o la nota 1.
2 Gli esaminatori redigono un rapporto scritto sull’accaduto e ne informano la direzione degli studi affinché possa avviare un eventuale procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.
Art. 40 Nota del modulo
1 Se un modulo si compone di diversi corsi, la nota del modulo risulta dalla media di tutte le note dei corsi che lo compongono, ponderata sulla base dei crediti ECTS. Per il calcolo si arrotonda a un centesimo di punto.30
2 Se in un modulo lo studente frequenta più corsi di quelli necessari per ottenere il minimo necessario di crediti, si considerano i corsi in cui si sono ottenuti i risultati migliori. I corsi obbligatori vengono considerati in ogni caso.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 41 Riuscita di un modulo
1 Un modulo è considerato superato se la nota del modulo ottenuta è di almeno 4.00 e nessun corso è stato valutato con meno di 2.50.
2 Se il modulo è superato, è assegnato il totale dei crediti ECTS attribuiti allo stesso. Se il modulo non è superato non è assegnato alcun credito.
Art. 42 Documentazione
Gli esaminatori sono tenuti a documentare la valutazione delle verifiche delle competenze e a motivarle.
Art. 43 Notifica dei risultati e consultazione della documentazione
1 I risultati delle verifiche delle competenze sono comunicati agli studenti al più tardi due mesi dopo la chiusura di ogni sessione d’esame.
2 Una volta ricevuta la comunicazione dei risultati gli studenti hanno il diritto di visionare gli atti relativi ai loro esami.
Art. 44 Ripetizione delle verifiche
1 Si possono ripetere soltanto le verifiche delle competenze giudicate insufficienti.
2 Le verifiche possono essere ripetute una sola volta.
3 La nuova verifica deve essere svolta entro la durata complessiva del ciclo di studio.
4 Se la verifica delle competenze è stata ripetuta, conta la nota migliore.
5 L’esaminatore decide la forma della ripetizione. Questa può essere diversa da quella della prima verifica. Può avere luogo anche sotto forma di una rielaborazione della prima verifica delle competenze.
Art. 45 Esclusione dagli studi
Gli studenti che non sono più in grado di soddisfare le condizioni per concludere con successo gli studi vengono esclusi dagli stessi.
Art. 46 Conservazione della documentazione
1 La documentazione relativa alle verifiche delle competenze deve essere conservata fino allo scadere del termine di ricorso contro la decisione riguardante il diploma e la nota finale o fino alla conclusione definitiva dell’eventuale procedura di ricorso, ma in ogni caso per almeno tre anni.
2 Se uno studente non conclude regolarmente il ciclo di studi, la documentazione relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata fino allo scadere della durata massima degli studi, ma comunque per almeno tre anni.
Capitolo 3: Formazione degli allenatori e altri cicli di formazione 3131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 47 Formazione degli allenatori 32
1 La SUFSM, in collaborazione con Swiss Olympic e l’Associazione professionale degli allenatori di sport di prestazione e di sport di punta, offre formazioni per le seguenti qualifiche professionali riconosciute dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:33
- a.
- allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale;
- b.
- allenatore di sport di punta diplomato.
2 Swiss Olympic, insieme all’Associazione professionale degli allenatori di sport di prestazione e di sport di punta, è l’organizzazione del mondo del lavoro competente per emanare i regolamenti di cui all’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 200234 sulla formazione professionale.35
32 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
34 RS 412.10
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 47a Altri cicli di formazione 36
La SUFSM può offrire gli ulteriori cicli di formazione seguenti:
- a.
- formazione in singole discipline sportive per gli studenti delle alte scuole pedagogiche o per gli studenti di cicli di studio in scienze dello sport o in discipline simili presso scuole universitarie;
- b.
- corsi di formazione o perfezionamento su temi specifici dello sport per monitori di sport, maestri di sport e altre persone interessate del mondo dello sport;
- c.
- cicli di perfezionamento per sportivi nel campo della formazione dei formatori, che portano all’ottenimento del certificato della Federazione svizzera per la formazione continua.
36 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Capitolo 4: Emolumenti
Art. 48
1 Per i cicli di studio e di formazione, i corsi e le verifiche delle competenze alla SUFSM, nonché per i cicli di formazione destinati agli allenatori sono percepiti gli emolumenti di cui all’allegato 3.37
2 Il mancato pagamento o il pagamento ritardato di un emolumento dopo l’avvenuto richiamo comporta l’esclusione da tutte le attività didattiche e dalle verifiche delle competenze per il semestre interessato.
3 Il semestre di esclusione viene computato nella durata complessiva degli studi.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7379).
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 49 Abrogazione del diritto vigente
Sono abrogate:
- 1.
- l’ordinanza del 1° giugno 197838 sull’educazione fisica nelle scuole professionali;
- 2.
- l’ordinanza dell’11 dicembre 198739 sulle esigenze minime degli esami di diploma federale I e II per maestri di ginnastica e sport;
- 3.
- l’ordinanza del 21 gennaio 199240 che regola le indennità dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento della ginnastica e dello sport;
- 4.
- l’ordinanza del DDPS del 14 gennaio 200541 sui cicli di studio di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport.
38 [RU 1978 1240, 1998 1833art. 2 lett. p]
39 [RU 1988 2431063, 1996 3113]
40 [RU 1992 492, 1996 3114]
41 [RU 2005 487, 2006 4787n. II, 2007 4299, 2010 3869]
Art. 50 Diritto transitorio
1 Le persone che hanno ottenuto il diploma di maestro di sport SFSM prima del 1999 possono domandare il conferimento del titolo di «Maestro di sport SUP» sempre che siano in grado di dimostrare di aver frequentato un corso post-diploma di livello universitario o di possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo. Esse sono autorizzate a utilizzare il titolo «Bachelor of Science in Sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» o «Bachelor of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin»
2 Fino all’entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 201142 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, i diplomi dei cicli di studio sono rilasciati congiuntamente dalla SUFSM e dalla Scuola universitaria professionale di Berna.
3 Il diritto anteriore è applicabile alle persone che hanno già iniziato gli studi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza; per quanti iniziano gli studi nel semestre invernale 2012/2013 vale in ogni caso la presente ordinanza.
4 Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 marzo 201643 della presente ordinanza hanno già iniziato un ciclo di studio si applica il diritto che era in vigore al momento dell’inizio di tale ciclo di studio.44
42 FF 2011 6629
43 RU 2016 939
44 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Art. 51 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.
Allegato 1 4545 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
45 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Contenuti del ciclo di studio di bachelor
A. Studi di base
B. Approfondimento nella didattica dello sport
C. Approfondimento nel management dello sport
Allegato 2 4646 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
46 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939).
Contenuti del ciclo di studio di master
A. Studi di base
B. Approfondimento in scienze dell’allenamento
C. Approfondimento in management dello sport
Allegato 3 4747 Introdotto dal n. II dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7379).
47 Introdotto dal n. II dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7379).