Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport
(OEm UFSPO)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport (LPSpo);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Allegato
1
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 LPSpo.
2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagamento
Chi ottiene una prestazione o causa l’emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:
- a.
- l’uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- b.
- l’uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c.
- i servizi riguardanti l’alloggio e la ristorazione;
- d.
- la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell’UFSPO nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell’attività fisica;
- e.
- la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f.
- la redazione di perizie e resoconti;
- g.
- le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
- h.
- i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i.
- la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell’UFSPO in formato cartaceo o elettronico;
- j.
- la decisione riguardante l’esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
- a.
- decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b.
- riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c.
- la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
- d.
- la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
- e.
- la consegna di materiale didattico ai coach G+S.
Art. 5 Imposta sul valore aggiunto
L’eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.
Art. 6 Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.
2 Se nell’allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.
3 Per l’emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero.
4 Nell’ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pubblico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.
Art. 7 Prenotazione di servizi
Per ottenere le prestazioni di cui all’articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .
Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti
1 L’UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:
- a.
- a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo;
- b.
- per sostenere programmi e progetti secondo l’articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l’UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.
3 Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l’UFSPO può ridurre l’emolumento.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 14 settembre 20124 concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è abrogata.
4 [RU 2012 4901, 2015 4139]
Art. 10 Modifica di un altro atto normativo
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.