Ordinanzasui sistemi d’informazione della Confederazionenel campo dello sport (OSISpo)
Disposizioni generali (1 - 4)
Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport (5 - 5)
Sottosistema d’informazione per l’antropometria (10 - 15)
Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema d’informazione per la valutazione dei corsi (18 - 18)
Diritto d’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping (19 - 19)
Banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO (20 - 23)
Sistemi d’informazione per edifici e impianti (24 - 28)
Sistema d’informazione per i media elettronici (29 - 31)
Partecipazione alle spese (32 - 32)
Disposizioni finali (33 - 34)