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Art. 3 Condizioni per il riconoscimento delle scuole
1 Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all’estero che: - a.
- sono titolari dell’autorizzazione di insegnare nel Paese ospitante;
- b.
- garantiscono stabilità a lungo termine;
- c.
- sono di utilità pubblica;
- d.
- esentano completamente o parzialmente dal pagamento della retta gli Svizzeri all’estero che dimostrano di non essere in grado di pagarla;
- e.
- garantiscono un’istruzione politicamente e confessionalmente neutrale;
- f.
- prevedono un effettivo minimo adeguato di allievi;
- g.
- impartiscono una parte adeguata dell’insegnamento in una lingua nazionale svizzera, tenendo in tal modo conto della diversità culturale della Svizzera;
- h.
- gestiscono una scuola dell’infanzia e una scuola elementare e gestiscono o prevedono di gestire una scuola del livello secondario I;
- i.
- fanno impartire l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nelle materie rilevanti secondo i piani di studio svizzeri prevalentemente da persone abilitate a insegnare in Svizzera;
- j.
- impostano il programma e l’insegnamento in modo che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;
- k.
- hanno uno o più Cantoni patroni;
- l.
- consultano il Cantone patrono per definire il sistema scolastico e il programma d’insegnamento;
- m.
- dispongono di uno statuto conforme alla presente legge;
- n.
- sono gestite da un organismo svizzero che dispone di un comitato di gestione composto prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera;
- o.
- sono dirette da persone abilitate a insegnare in Svizzera; e
- p.
- garantiscono l’ammissione di tutti i bambini di cittadinanza svizzera interessati che soddisfano i requisiti richiesti.
2 Prima di prendere la sua decisione il Consiglio federale consulta il Cantone patrono.
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Art. 4 Condizioni per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II
L’Ufficio federale della cultura (UFC) può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la formazione generale del livello secondario II dispensata da una scuola svizzera riconosciuta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- il livello secondario II conta un numero sufficiente di allievi tale da contribuire all’esistenza duratura della scuola;
- b.
- il livello secondario II prevede nel suo programma d’insegnamento una seconda lingua nazionale svizzera come lingua o materia d’insegnamento;
- c.
- il livello secondario II porta al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
- 1.
- maturità cantonale o federale,
- 2.
- baccalauréat international o baccalauréat européen,
- 3.
- certificato di scuola specializzata o maturità specializzata;
- d.
- il livello secondario II porta al conseguimento di un certificato della formazione generale del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante.
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Art. 5 Condizioni per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base
L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabili le offerte della formazione professionale di base proposte da una scuola svizzera riconosciuta che dispensa una formazione generale del livello secondario II, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- le offerte contano un numero sufficiente di persone in formazione tale da contribuire all’esistenza duratura della scuola;
- b.
- le offerte portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
- 1.
- attestato federale di capacità (AFC) con o senza maturità professionale,
- 2.
- certificato federale di formazione pratica (CFP);
- c.
- le offerte portano al conseguimento di un certificato riconosciuto nel Paese ospitante come certificato del livello secondario II;
- d.
- la scuola del Paese ospitante dispensa nell’ambito della formazione professionale di base la formazione scolastica ai sensi della legislazione svizzera sulla formazione professionale;
- e.
- la scuola imposta le offerte in collaborazione con le associazioni professionali svizzere e le imprese nel Paese ospitante.
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Art. 6 Condizioni per il riconoscimento di filiali di scuole
L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se: - a.
- la filiale fa parte, in termini organizzativi e pedagogici, della scuola riconosciuta; e
- b.
- è dimostrato che la filiale rappresenta, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.
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Art. 7 Denominazione e identità visiva delle scuole svizzere all’estero
1 Soltanto una scuola svizzera all’estero riconosciuta ai sensi della presente legge può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Questo vale anche per le traduzioni di queste denominazioni in altre lingue. 2 Altre scuole che utilizzano ulteriori riferimenti alla Svizzera devono soddisfare almeno le condizioni per l’utilizzazione di indicazioni di provenienza conformemente alla legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi. 3 Le scuole svizzere riconosciute si presentano con un’identità visiva uniforme. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Art. 8 Assicurazione sociale dei docenti
1 Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata. 2 Per la previdenza professionale esse assicurano presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA i docenti affiliati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, le scuole svizzere riconosciute possono assicurare in alternativa tali docenti presso la loro cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrono. 3 Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA e in quanto tali rispettano i corrispondenti obblighi legislativi e regolamentari. 4 Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA.
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Art. 9 Obbligo di notifica
1 Le scuole svizzere riconosciute sono tenute a notificare tempestivamente all’UFC gli sviluppi concernenti le condizioni del riconoscimento. 2 Le modifiche dello statuto che concernono le condizioni del riconoscimento devono essere notificate all’UFC prima della loro adozione definitiva.
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Art. 10 Natura, entità e calcolo degli aiuti finanziari
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d’esercizio. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari dipende: - a.
- dall’effettivo di allievi e persone in formazione;
- b.
- dal numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- c.
- dal numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;
- d.
- dal numero di lingue d’insegnamento che sono lingue nazionali svizzere senza essere lingue del Paese ospitante.
3 Il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b. 4 Per i docenti non abilitati a insegnare in Svizzera possono essere versati sussidi se: - a.
- il Paese ospitante prescrive l’assunzione di docenti locali; o
- b.
- il Cantone patrono ritiene che l’impiego di tali docenti possa essere giustificato da fondate ragioni pedagogiche.
5 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2−4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio. 6 All’inizio dell’anno scolastico, le scuole devono trasmettere all’UFC la documentazione necessaria per il calcolo dei sussidi.
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Art. 11 Indennità straordinarie per le scuole minacciate
La Confederazione può assegnare temporaneamente indennità straordinarie alle scuole svizzere riconosciute la cui esistenza è minacciata a causa di circostanze particolari o eventi eccezionali.
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Art. 12 Cessione di immobili
1 Il Consiglio federale può cedere gratuitamente o a condizioni preferenziali immobili di proprietà della Confederazione a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni appositamente istituite. 2 Per la cessione la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. 3 Il contratto di cessione è vincolato agli oneri seguenti: - a.
- l’immobile deve essere utilizzato come sede di una scuola svizzera; e
- b.
- il ricavato di un’alienazione successiva deve essere destinato a scuole svizzere riconosciute.
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Art. 13 Revoca del riconoscimento, oneri
1 Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento elencate all’articolo 3, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se vi sono fondate probabilità che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfare le condizioni per il riconoscimento in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinunciare a revocarle il riconoscimento; in tal caso definisce gli oneri che le sono imposti. 2 Se le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 4−6 non sono più soddisfatte, l’UFC applica il capoverso 1 per analogia. 3 Il Cantone patrono è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri.
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