Ordinanza
sulla diffusione della formazione svizzera all’estero
(Ordinanza sulle scuole svizzere all’estero, OSSE)
del 28 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 3, secondo periodo, 8 capoverso 4, 10 capoverso 5, 15 capoverso 2 e 20 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20141 sulle scuole svizzere all’estero (LSSE),
ordina:
1 RS 418.0
Sezione 1: Definizioni
Art. 1
Ai sensi della LSSE e della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- allievi: i bambini e giovani di età compresa tra il compimento del 3° e del 25° anno di età che frequentano una scuola svizzera o che partecipano a un’altra forma di diffusione della formazione svizzera all’estero in conformità alla LSSE;
- b.
- persone in formazione: i giovani fino al compimento del 25° anno di età che seguono una formazione professionale di base di cui all’articolo 5 LSSE;
- c.
- persone abilitate a insegnare in Svizzera: i docenti titolari di un diploma d’insegnamento riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione;
- d.
- livello secondario II: liceo e scuola professionale di base.
Sezione 2: Riconoscimento delle scuole svizzere e delle loro offerte
Art. 2 Domande
1 La domanda di riconoscimento come scuola svizzera e della relativa offerta deve essere presentata dal comitato fondatore o dall’ente responsabile della scuola.
2 La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per valutare se la scuola soddisfa le condizioni richieste dalla legge. Deve prendere posizione in merito alle singole condizioni per il riconoscimento secondo la LSSE e contenere segnatamente i seguenti allegati:
- a.
- una sinossi dei previsti sviluppi negli otto anni a venire con indicazioni sull’effettivo di allievi nelle classi;
- b.
- una pianificazione finanziaria che informi sulle spese e sui ricavi da attendersi negli otto anni a venire;
- c.
- gli statuti;
- d.
- informazioni sull’ente responsabile, la sua organizzazione e la sua composizione;
- e.
- informazioni sull’impostazione pedagogica e, se si tratta di offerte nell’ambito della formazione professionale di base, sull’impostazione formativa;
- f.
- la prova che i docenti sono abilitati a insegnare nei rispettivi livelli;
- g.
- la documentazione sull’utilità pubblica e sull’impiego degli utili.
3 Per il riconoscimento di filiali di scuole è necessario presentare inoltre il regolamento sull’organizzazione della scuola e la collaborazione con la filiale.
4 La domanda deve essere presentata all’Ufficio federale della cultura (UFC) con copia alla rappresentanza svizzera competente.
Art. 3 Esame delle domande
1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alla domanda e lo comunica all’UFC.
2 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l’UFC consulta la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Sezione 3: Aiuti finanziari alle scuole svizzere
Art. 4 Basi di calcolo
Per il calcolo degli aiuti finanziari per le spese d’esercizio delle scuole svizzere valgono i seguenti principi:
- a.
- l’importo per allievo e persona in formazione può essere differenziato in base al livello scolastico;
- b.
- l’importo per allievo e persona in formazione di cittadinanza svizzera è superiore al sussidio per gli altri allievi e per le altre persone in formazione;
- c.
- l’importo per docente può essere differenziato in base al costo della vita nel Paese ospitante, agli anni di servizio del docente, al livello scolastico e al fatto che il docente sia abilitato o meno a insegnare in Svizzera;
- d.
- nel calcolo del numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi, vengono ponderati maggiormente gli allievi e le persone in formazione di cittadinanza svizzera rispetto agli altri bambini e giovani che frequentano la scuola;
- e.
- l’UFC può, con il consenso del Cantone patrono, riconoscere il diritto al sussidio anche per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera;
- f.
- il numero dei docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola riceve un sussidio non può superare il numero dei docenti abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola riceve un sussidio.
Art. 5 Aliquote di sussidio e ordine di priorità
1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce le aliquote di sussidio in un’ordinanza.
2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il DFI istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
2 RS 616.1
Art. 6 Presentazione delle domande
1 Le domande devono essere presentate dall’ente responsabile delle scuole svizzere.
2 Le domande devono contenere segnatamente gli elenchi degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti. L’UFC mette a disposizione un modulo apposito.
3 Le domande devono essere presentate all’UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente.
4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico.
Art. 7 Esame delle domande
1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all’UFC.
2 Essa esamina segnatamente:
- a.
- il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- b.
- l’attestazione della scuola svizzera relativa alla copertura assicurativa sociale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera.
Sezione 4: Aiuti finanziari ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero
Art. 8 Aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera
1 Per gli aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera valgono le seguenti condizioni:
- a.
- la scuola è frequentata da almeno 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- b.
- il numero degli allievi o delle persone in formazione di cittadinanza svizzera è proporzionato al numero complessivo di allievi o persone in formazione;
- c.
- il docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi impartisce l’insegnamento secondo i piani di studio svizzeri o secondo i documenti determinanti della formazione professionale di base e trasmette nozioni sulla Svizzera e sui suoi valori culturali fondanti. Impartisce l’insegnamento principalmente in una lingua nazionale svizzera.
2 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali.
3 L’aiuto finanziario massimo può ammontare eccezionalmente al 70 per cento dei costi computabili, se il contesto economico della scuola lo richiede.
4 È possibile chiedere un sussidio per la retribuzione di una persona abilitata a insegnare in Svizzera ogni 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera.
Art. 9 Aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi
1 Per gli aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi valgono le seguenti condizioni:
- a.
- i corsi sono frequentati da almeno otto allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- b.
- i corsi sono impartiti da persone abilitate a farlo e principalmente in una lingua nazionale svizzera;
- c.
- i corsi si basano su materiale didattico svizzero e trasmettono nozioni sulla Svizzera e sui suoi valori culturali fondanti.
2 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali, i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali e gli oneri amministrativi direttamente legati all’offerta.
Art. 10 Aiuti finanziari per l’acquisto di materiale didattico
1 Per gli aiuti finanziari per l’acquisto di materiale didattico valgono le seguenti condizioni:
- a.
- la scuola è frequentata da almeno sei allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- b.
- il materiale didattico serve alla diffusione della formazione svizzera.
2 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese per l’acquisto e la fornitura di materiale didattico.
Art. 11 Aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere
1 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere il comitato fondatore o l’ente responsabile deve provarne la necessità fornendo uno studio di fattibilità.
2 Per fondazione e creazione di nuove scuole svizzere s’intendono:
- a.
- la rifondazione di scuole in nuove sedi;
- b.
- la fondazione e la costruzione di filiali di scuole in nuove sedi;
- c.
- gli ampliamenti strutturali di scuole allo scopo d’integrarvi scuole professionali di base.
3 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere valgono le seguenti condizioni:
- a.
- la Confederazione può concedere un sussidio del 50 per cento al massimo ai costi computabili per la fondazione e la creazione di una nuova scuola svizzera;
- b.
- il sussidio non deve superare i 3 milioni di franchi.
4 Per costi computabili s’intendono le spese per:
- a.
- la progettazione;
- b.
- l’acquisto e l’urbanizzazione di terreni;
- c.
- la costruzione di nuovi edifici, comprese le spese edili accessorie;
- d.
- l’acquisto o la ristrutturazione di edifici esistenti;
- e.
- gli arredi;
- f.
- il materiale didattico.
5 Non sono computabili segnatamente le spese per:
- a.
- gli studi di fattibilità;
- b.
- la manutenzione di edifici;
- c.
- le contribuzioni pubbliche, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.
6 Se i costi complessivi o singoli elementi superano il volume abituale per progetti paragonabili, i costi computabili possono essere ridotti di conseguenza. L’UFC decide nel singolo caso quali costi sono computabili.
Art. 12 Presentazione delle domande
1 Le domande secondo gli articoli 8−10 devono essere presentate dall’ente responsabile di cui all’articolo 14 capoverso 1 LSSE. Le domande secondo l’articolo 11 devono essere presentate dal comitato fondatore o dall’ente responsabile della scuola.
2 Le domande devono contenere le indicazioni necessarie per valutare se le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte. L’UFC mette a disposizione un modulo apposito.
3 Le domande devono essere presentate all’UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente.
4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico o del corso o dell’acquisto del materiale didattico.
Art. 13 Esame delle domande
1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all’UFC.
2 Nel caso di domande secondo gli articoli 8−10 essa esamina segnatamente:
- a.
- il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- b.
- i conteggi delle scuole relativi alla copertura assicurativa sociale dei docenti abilitati a insegnare in Svizzera.
3 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l’UFC consulta la SEFRI.
Sezione 5: Aiuti finanziari per la consulenza, l’assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all’estero
Art. 14
L’UFC eroga aiuti finanziari per la consulenza, l’assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all’estero a organizzazioni che forniscono globalmente tali prestazioni.
Sezione 6: Assicurazione sociale
Art. 15 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattie
1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera occupate presso una scuola svizzera sono affiliate all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), all’assicurazione svizzera contro gli infortuni (AINF) e all’assicurazione malattie svizzera, nella misura in cui la legislazione applicabile prevede che sottostiano alle disposizioni legali svizzere.
2 Gli obblighi dei datori di lavoro sono regolati dalle disposizioni legali applicabili.
Art. 16 Previdenza professionale
1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera, che sono obbligatoriamente affiliate all’AVS/AI, sottostanno al diritto svizzero anche nella previdenza professionale.
2 Il datore di lavoro provvede a una previdenza professionale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che corrisponde alle esigenze minime della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
3 Se il docente ha la possibilità di restare affiliato alla sua cassa pensioni oppure di essere assicurato presso la cassa pensioni del Cantone patrono, il datore di lavoro decide della sua affiliazione presso l’uno o l’altro istituto. Se l’affiliazione presso questi istituti non è possibile, il docente viene ammesso alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
4 L’UFC fissa in modo forfettario il guadagno assicurato delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che sono assicurate presso PUBLICA. Esso tiene conto dei differenti livelli scolastici.
Art. 17 Rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere
1 L’UFC può designare un organo esterno che rappresenti le scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere per le persone abilitate a insegnare in Svizzera da assicurare in conformità all’articolo 8 LSSE.
2 Questo organo rappresenta le scuole svizzere segnatamente al momento di concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA.
Sezione 7: Disposizioni varie
Art. 18 Ente responsabile
1 Per ente responsabile di una scuola svizzera s’intende l’associazione scolastica, una fondazione, una società di capitali o di persone, una società cooperativa o una corporazione di forma giuridica analoga.
2 Alle riunioni dell’ente responsabile partecipano con voce consultiva:
- a.
- il direttore della scuola;
- b.
- un rappresentante della rappresentanza svizzera competente;
- c.
- un rappresentante dei docenti per gli affari che non riguardano il personale e gli stipendi.
Art. 19 Identità visiva
1 Le scuole svizzere sono tenute a utilizzare la denominazione «scuola svizzera» nel proprio nome. In casi fondati l’UFC può ammettere designazioni che vi fanno riferimento.
2 Il DFI stabilisce:
- a.
- un logo che deve essere parte integrante dell’identità visiva di una scuola svizzera;
- b.
- un logo che contrassegna altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero ai sensi dell’articolo 14 LSSE.
Art. 20 Rendiconto
1 L’ente responsabile di una scuola svizzera deve rendere conto annualmente all’UFC con copia al Cantone patrono al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno d’esercizio.
2 Il rendiconto contiene:
- a.
- indicazioni sull’effettivo degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti distinti per livello scolastico e per cittadinanza;
- b.
- una copia del rapporto annuale.
3 L’UFC può fissare ulteriori condizioni per il rendiconto nella decisione sugli aiuti finanziari.
4 Le scuole svizzere forniscono inoltre indicatori finanziari al più tardi tre mesi dopo l’approvazione del consuntivo. L’UFC mette a disposizione un modulo apposito.
Art. 21 Diffusione della cultura svizzera e cura dell’immagine della Svizzera
Le scuole svizzere e gli enti responsabili di altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero sfruttano la loro rete locale per diffondere la cultura svizzera anche in contesti extrascolastici e per curare l’immagine della Svizzera.
Sezione 8: Esecuzione
Art. 22 Compiti delle rappresentanze svizzere
1 La rappresentanza svizzera competente segue le attività della scuola svizzera. Partecipa alle riunioni dell’ente responsabile in qualità di osservatrice senza diritto di voto.
2 Essa esprime per scritto il proprio parere in merito alla documentazione presentata dalla scuola per l’ottenimento degli aiuti finanziari.
3 Informa l’UFC su avvenimenti di particolare importanza e sugli sviluppi concernenti le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 3−6 LSSE o le condizioni del sostegno di cui all’articolo 14 LSSE.
Art. 23 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero
(art. 21 cpv. 1 LSSE)
1 La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero è una commissione amministrativa permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Essa è composta di nove membri. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli ulteriori membri.
3 Nella Commissione sono rappresentati:
- a.
- l’Amministrazione federale con due membri, di cui uno del Dipartimento federale degli affari esteri e uno del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca;
- b.
- la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e l’Associazione dei Cantoni patroni con un membro ciascuna;
- c.
- le scuole svizzere con due membri, di cui uno a rappresentanza degli enti responsabili e uno a rappresentanza delle direzioni delle scuole;
- d.
- l’Associazione mantello dei docenti svizzeri con un membro;
- e.
- l’Associazione delle scuole svizzere con un membro;
- f.
- l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero con un membro.
4 La Commissione consiglia l’UFC segnatamente in merito ai seguenti affari:
- a.
- riconoscimento di una nuova scuola svizzera secondo l’articolo 3 LSSE;
- b.
- riconoscimento del livello secondario II, di offerte della formazione professionale di base e di filiali di scuole svizzere secondo gli articoli 4–6 LSSE;
- c.
- revoca del riconoscimento di una scuola svizzera o delle sue offerte formative di cui agli articoli 4–6 LSSE o imposizione di oneri per il riconoscimento;
- d.
- modifiche della presente ordinanza;
- e.
- stesura di un ordine di priorità del DFI di cui all’articolo 5 capoverso 2;
- f.
- sostegno di altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero di cui all’articolo 14 LSSE, nella misura in cui assume carattere pregiudiziale.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 29 giugno 19885 sull’istruzione degli Svizzeri all’estero è abrogata.
2 ...6
5 [RU 1988 1102, 1996 2243n. I 23, 2007 4477n. IV 10, 2008 2181n. II 7, 2011 5227n. I 2.2]
6 La mod. può essere consultata alla RU 2014 4605.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.