Sezione 1: Principi |
(art. 10 della L del 21 mar. 20143 sulle scuole svizzere all’estero [LSSE]; art. 4 OSSE) 3 RS 418.0 |
Art. 1
1 Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio. 2 Gli aiuti finanziari si compongono:
3 È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico. |
Sezione 3: Sussidi per numero di docenti |
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Art. 4 Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi
(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE) 1 Il numero di posti di docenti, compresa la direzione della scuola (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5), per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60. 2 I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso. |
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Art. 5 Equivalenti a tempo pieno
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE) 1 La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa. 2 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:
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Art. 6 Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE) 1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi si calcolano i seguenti sussidi:
2 Se insegna in vari livelli o contemporaneamente dirige la scuola, un docente è classificato nella categoria superiore a condizione che il suo carico in questa categoria ammonti almeno al 60 per cento di un equivalente a tempo pieno. |
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Art. 7 Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera
(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE) 1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato un sussidio di 25 000 franchi. 2 La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE4 sono soddisfatte. 4 RS 418.0 |
Sezione 4: Sussidi per numero di lingue d’insegnamento |
(art. 10 cpv. 2 lett. d LSSE) |
Sezione 5: Entrata in vigore5
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6281). |