Ordinanza del DFI
sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero
(OSSE-DFI)
Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)
del 2 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)
1 RS 20144615
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 20142
sulle scuole svizzere all’estero (OSSE),
ordina:
Sezione 1: Principi
Art. 1
1 Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.
2 Gli aiuti finanziari si compongono:
- a.
- dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;
- b.
- dei sussidi per numero di docenti;
- c.
- dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento.
3 È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.
Sezione 2: Sussidi per numero di allievi e persone in formazione
Art. 2 Sussidio per allievo o persona in formazione
(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)
Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.
Art. 3 Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera
(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)
Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:
- a.
- della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;
- b.
- del livello secondario I: 1200 franchi;
- c.
- del livello secondario II: 2200 franchi.
Sezione 3: Sussidi per numero di docenti
Art. 4 Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi
(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)
1 Il numero di posti di docenti, compresa la direzione della scuola (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5), per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60.
2 I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.
Art. 5 Equivalenti a tempo pieno
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)
1 La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.
2 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:
- a.
- scuola dell’infanzia: 23 ore settimanali;
- b.
- scuola elementare: 27 ore settimanali;
- c.
- livello secondario I: 26 ore settimanali;
- d.
- livello secondario II: 22 ore settimanali.
Art. 6 Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)
1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi si calcolano i seguenti sussidi:
Livello | dal 1° al 3° | dal 4° al 9° | dal 10° al 19° | dal 20° |
Scuola dell’infanzia | 43 000 | 46 500 | 50 500 | 54 000 |
Scuola elementare | 46 500 | 50 500 | 54 000 | 57 500 |
Secondario I | 52 000 | 55 500 | 59 000 | 62 500 |
Secondario II | 56 500 | 63 500 | 71 000 | 78 500 |
Direzione | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
2 Se insegna in vari livelli o contemporaneamente dirige la scuola, un docente è classificato nella categoria superiore a condizione che il suo carico in questa categoria ammonti almeno al 60 per cento di un equivalente a tempo pieno.
Art. 7 Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera
(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)
1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato un sussidio di 25 000 franchi.
2 La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE4 sono soddisfatte.
4 RS 418.0
Sezione 4: Sussidi per numero di lingue d’insegnamento
Art. 8
Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.
Sezione 5: Entrata in vigore55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6281).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6281).
Art. 9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.