Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua |
(art. 12 cpv. 3 LFCo) |
Art. 1 Organizzazioni della formazione continua
1 Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute finanziariamente dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:
2 Un’organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva nella Svizzera italiana, tedesca e francese e se le attività che svolge esplicano effetti sovraregionali, segnatamente in più regioni linguistiche. |
Art. 2 Prestazioni sostenute
1 Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:
2 Il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca può proporre al Consiglio federale le priorità tematiche per il periodo di sussidio coperto dal messaggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (periodo ERI). |
Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi computabili delle prestazioni di cui all’articolo 2. 2 Sono considerati costi computabili:
3 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dal richiedente e dal credito disponibile. 4 Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI. |
Art. 4 Domanda
1 La domanda di concessione di aiuti finanziari deve comprendere:
2 La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell’ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concerne il periodo ERI successivo. 3 La SEFRI fornisce i moduli per la presentazione della domanda.2 4 Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti sollecitandoli a coordinare tali prestazioni. 2 www.sbfi.admin.ch/formazione-continua |
Art. 5 Decisione e accordo di prestazione
1 La SEFRI decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari, alle condizioni, alla loro durata ed entità, nonché alle modalità di pagamento. 2 Gli aiuti finanziari sono concessi in base ad accordi di prestazione. |
Art. 6 Resoconto
1 I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti documenti:
2 La SEFRI fornisce i moduli per il resoconto.3 3 www.sbfi.admin.ch/formazione-continua |
Art. 7 Obbligo di comunicazione
1 I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI di ogni modifica sostanziale relativa alla loro organizzazione e di ogni eventuale rischio che gli obiettivi convenuti non vengano raggiunti. 2 Le proposte su come fornire in altro modo le prestazioni convenute devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione. |
Sezione 2: Aiuti finanziari per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti |
(art. 16 cpv. 2 LFCo) |
Art. 8 Obiettivi nazionali
1 La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro, gli obiettivi nazionali concernenti l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A questo proposito la SEFRI provvede al coordinamento con altri servizi federali interessati. 2 Gli obiettivi nazionali vengono verificati ogni quattro anni. |
Art. 9 Programmi cantonali
1 Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni. 2 I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone. Questo organismo è anche responsabile del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione. 3 I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione5. 4 Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari. 5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. |
Art. 10 Accordi di programma
1 I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 2 Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa. 3 Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta. |
Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni
1 La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, sulla base di un accordo di programma di cui all’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi. 2 Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali. 6 RS 616.1 |
Art. 14 Resoconto e controllo
1 I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull’impiego degli aiuti finanziari. 2 Il resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite. |
Sezione 3: Disposizioni finali |