1 La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto dei beni mobili di cui questo è in possesso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare le biblioteche e le loro installazioni.
2 Può concedere all’Istituto l’usufrutto di altri beni mobili.
3 I beni mobili acquisiti in seguito dall’Istituto sono per legge di proprietà della Confederazione. L’Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.
4 L’Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili affidati all’Istituto da essa stessa o da terzi.
5 I dettagli relativi all’usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto.
6 Il fondo di documentazione di cui l’Istituto è in possesso in virtù della Convenzione del 1° luglio 19978 tra l’Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l’Europe e facente parte del Centro di documentazione europeo, resta di proprietà della Fondazione.
8 Il testo della Conv. può essere consultato presso l’Istituto.