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Art. 1 Compiti federali
Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:
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Art. 2 Unità amministrative competenti
1 Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale. 2 Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese. |
Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
1 Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. 2 L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. 3 Nell’ambito dell’offerta di base l’Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:
4 L’Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l’approntamento di:
5 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.6 6 La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 5 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 6 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 7 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). |
Art. 4 Prestazioni supplementari
1 L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. 2 L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. 3 L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base. |
Art. 5 Collaborazione e partecipazioni
1 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa. 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche. |
Art. 5a Contributi per la partecipazione a programmi internazionali 8
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale. 2 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura. 3 In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni. 8 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881, 4882; FF 2005 4837). |
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
9 [CS 4276; RU 1957283art. 3] 10 [CS 4278] |