Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base e loro utilizzazione |
Art. 6 Prestazioni dell’offerta di base
1 Sono considerate prestazioni dell’offerta di base l’approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l’adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l’aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia. 2 Le prestazioni dell’offerta di base comprendono in particolare:
3 Rientrano nelle prestazioni dell’offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l’approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull’evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d’intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici. |
Art. 7 Utilizzazione delle prestazioni dell’offerta di base
1 Le prestazioni di MeteoSvizzera soggette a emolumento possono essere utilizzate soltanto con il consenso di MeteoSvizzera. 2 Un consenso preliminare di MeteoSvizzera è inoltre necessario se le prestazioni richieste:
3 Il consenso di MeteoSvizzera assume la forma di un contratto. 4 Non sottostanno alle presenti disposizioni sull’utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale. |
Art. 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione
Le organizzazioni d’intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l’apposita piattaforma della Confederazione2. 2 Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali: www.info.gin.admin.ch |
Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell’offerta di base |
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Art. 10 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20043. |
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Art. 11 Prestazioni gratuite
1 MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell’offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. 2 Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
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Art. 12 Prestazioni soggette a emolumenti
Sono soggette a emolumenti:
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Art. 13 Definizioni per il calcolo degli emolumenti
Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni:
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Art. 14 Emolumenti per dati internazionali
Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:
6 Agreement for the formation of an economic interest grouping (Formation Agreement), sottoscritto il 12 dic. 1995, entrato in vigore per la Svizzera il 6 lug. 2000; la versione aggiornata del testo dell’Acc. può essere consultata sul sito Internet di MeteoSvizzera (). |
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Art. 15 Calcolo della quantità richiesta di dati puntiformi e di dati su griglia
1 Gli emolumenti per i dati puntiformi e i dati su griglia sono calcolati in base alla quantità di dati richiesta. Quest’ultima è espressa in unità. 2 Per i dati puntiformi, il numero di unità è dato dal numero di località moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura. 3 Per i dati su griglia, il numero di unità è dato dal numero di superfici richieste moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura. 4 Per i dati su griglia, la superficie più piccola possibile corrisponde all’area che racchiude la Svizzera in un rettangolo. Se la superficie richiesta è più grande, il valore è moltiplicato per 2. 5 Per i dati puntiformi dei modelli e i dati su griglia dei modelli, il calcolo tiene conto delle seguenti particolarità:
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Art. 16 Emolumenti per dati puntiformi e dati su griglia
1 Si applicano le seguenti tariffe:
2 Per i grafici, l’emolumento è diviso per 2. 3 Per i dati puntiformi e i dati su griglia, l’emolumento minimo è di 10 franchi. 4 Per anno di fornitura, il limite superiore dell’emolumento è di 20 000 franchi per ciascuna delle prestazioni seguenti:
5 Per le previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell’emolumento è di 12 000 franchi per anno di fornitura. |
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Art. 18 Emolumenti per l’utilizzazione di piattaforme e programmi informatici
Gli emolumenti per l’accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l’utilizzazione di un programma informatico sviluppato da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o del programma informatico e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti. |
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Art. 19 Offerte su base forfetaria
1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:
2 Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione. |
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Art. 20 Emolumenti per le consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari
1 Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d’infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all’articolo 21. 2 L’emolumento per il trattamento e l’elaborazione di dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine. 3 In caso di forniture regolari, per l’invio elettronico è riscosso ogni anno un emolumento supplementare per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L’emolumento è calcolato come segue:
4 All’emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi. |
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Art. 21 Calcolo degli emolumenti in base al dispendio di tempo
Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d’infrastruttura. Si applicano le seguenti tariffe:
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Art. 23 Scienza e settore pubblico
1 Per le prestazioni utilizzate unicamente ai fini dell’insegnamento e della ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati. 2 Ai Cantoni e ai Comuni, nonché ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti di cui all’articolo 16 per i dati necessari all’adempimento dei loro compiti pubblici. 3 Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari conformemente all’articolo 20 se l’importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico. |
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Art. 24 Organizzazioni di intervento e servizi di protezione della popolazione
1 Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e ai servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell’offerta di base necessarie alla loro attività. 2 Le stesse condizioni si applicano ai servizi di un’organizzazione di diritto pubblico o privato che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune per proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 7 novembre 20077 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata. 7 [RU 2007 5877, 2008 425] |