Disposizioni generali (1 - 5)
Registri degli abitanti (6 - 12)
Registri federali e cantonali (13 - 13)
Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati (14 - 18)
Disposizioni finali (19 - 23)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:
2 A tal fine la legge stabilisce:
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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica ai seguenti registri:
2 La presente legge si applica inoltre:
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. 4 Nuovo testo giusta l’all. n. III 3 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). 5 La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2016. 6 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705). 8 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione) (RU 2011 4745; FF 2011 497). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705). |
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
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Art. 4 Compito dell’Ufficio federale
1 L’Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L’iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39–49 del Codice civile9. 2 Nell’elaborare le definizioni, l’Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi. 3 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici. 4 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici. 9 RS 210 |
Sezione 2: Registri degli abitanti |
Art. 6 Contenuto minimo
Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:
10 RS 831.10 |
Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza
1 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA. 2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione di una persona. 3 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione. 4 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione. |
Art. 10 Scambio di dati in caso di trasloco
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti. 2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 200311 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce. 3 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati. 11 [RU 2004 5085, 2008 3437II 55. RU 2016 4651all. n.I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03). |
Art. 11 Obbligo di notifica
I Cantoni emanano le norme necessarie affinché:
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Art. 12 Obbligo d’informazione
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:
2 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti. |
Sezione 3: Registri federali e cantonali |
Art. 13
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gestiscono il numero di assicurato conformemente all’articolo 50c LAVS12. 2 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo. 3 L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro. 12 RS 831.10 |
Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati |
Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell’invio dei dati. 2 Per alleggerire l’onere delle persone interrogate nell’ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l’utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. 3 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica. 4 L’Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. 5 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari. 13 RS 943.03 |
Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 I dati servono all’Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. 2 Sulla base dei dati, l’Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. 3 L’Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche. 4 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
Art. 17 Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l’Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo. 2 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l’esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m concernenti il loro territorio. 3 L’Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione. 4 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l’approvazione scritta dell’Ufficio federale. 5 L’Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 19 Termini per l’armonizzazione
1 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010. 2 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione delle caratteristiche di cui all’articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l’Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari. |
Art. 21 Disposizioni d’esecuzione cantonali
1 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell’interno. 2 Se le disposizioni d’esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell’esecuzione. |
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 14 DCF del 18 ott. 2006. 15 O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6717). |
Allegato |
(art. 22) |
Modifica del diritto vigente |
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...16 16 La mod. può essere consultata alla RU 2006 4165. |