Legge federale
sull’armonizzazione dei registri degli abitanti
e di altri registri ufficiali di persone
(Legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2, 121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:
- a.
- la rilevazione dei dati per la statistica mediante l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);
- b.
- lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.
2 A tal fine la legge stabilisce:
- a.
- gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;
- b.
- la competenza dell’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;
- c.
- il principio della completezza e dell’esattezza dei registri;
- d.
- l’obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica ai seguenti registri:
- a.
- il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia;
- b
- il sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione3;
- c.
- il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;
- d.4
- il sistema d’informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (E-VERA5) del Dipartimento federale degli affari esteri;
- e.6
- il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- f.8
- il sistema d’informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari dell’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 LAVS.
2 La presente legge si applica inoltre:
- a.
- ai registri cantonali e comunali degli abitanti;
- b.
- ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. III 3 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 17232379).
5 La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2016.
6 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
8 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione) (RU 2011 4745; FF 2011 497). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
- a.
- registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;
- b.
- Comune di residenza:Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;
- c.
- Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull’arco di un anno, senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l’ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;
- d.
- economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;
- e.
- identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l’identificazione univoca di una persona o di una cosa all’interno di un insieme di dati;
- f.
- caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;
- g.
- specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;
- h.
- nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;
- i.
- lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.
Art. 4 Compito dell’Ufficio federale
1 L’Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L’iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39–49 del Codice civile9.
2 Nell’elaborare le definizioni, l’Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.
3 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici.
4 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.
9 RS 210
Art. 5 Completezza dei registri
In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.
Sezione 2: Registri degli abitanti
Art. 6 Contenuto minimo
Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:
- a.
- numero di assicurazione secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b.
- numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
- c.
- identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale;
- d.
- identificatore dell’abitazione in base al REA, economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica;
- e.
- cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- f.
- tutti i nomi nell’ordine corretto;
- g.
- indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
- h.
- data di nascita e luogo di nascita;
- i.
- per gli Svizzeri, luogo di origine;
- j.
- sesso;
- k.
- stato civile;
- l.
- appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
- m.
- cittadinanza;
- n.
- per gli stranieri, tipo di permesso;
- o.
- residenza o soggiorno nel Comune;
- p.
- Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- q.
- in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
- r.
- in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
- s.
- in caso di trasloco nel Comune: data;
- t.
- diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
- u.
- data del decesso.
10 RS 831.10
Art. 7 Altre caratteristiche
La registrazione di una caratteristica non menzionata nell’articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.
Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza
1 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.
2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione di una persona.
3 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione.
4 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione.
Art. 9 Servizio ufficiale competente
I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione.
Art. 10 Scambio di dati in caso di trasloco
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.
2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 200311 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.
3 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.
11 [RU 2004 5085, 2008 3437II 55. RU 2016 4651all. n.I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03).
Art. 11 Obbligo di notifica
I Cantoni emanano le norme necessarie affinché:
- a.
- le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all’articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.
Art. 12 Obbligo d’informazione
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:
- a.
- i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze;
- b.
- i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;
- c.
- gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.
2 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.
Sezione 3: Registri federali e cantonali
Art. 13
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gestiscono il numero di assicurato conformemente all’articolo 50c LAVS12.
2 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.
3 L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.
12 RS 831.10
Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell’invio dei dati.
2 Per alleggerire l’onere delle persone interrogate nell’ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l’utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.
3 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica.
4 L’Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce.
5 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.
13 RS 943.03
Art. 15 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali
1 Gli organi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell’Ufficio federale.
2 Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.
Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 I dati servono all’Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.
2 Sulla base dei dati, l’Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.
3 L’Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche.
4 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).
Art. 17 Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l’Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo.
2 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l’esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m concernenti il loro territorio.
3 L’Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
4 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l’approvazione scritta dell’Ufficio federale.
5 L’Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.
Art. 18 Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l’identificazione delle persone interessate.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Termini per l’armonizzazione
1 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.
2 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione delle caratteristiche di cui all’articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l’Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.
Art. 20 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 21 Disposizioni d’esecuzione cantonali
1 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.
2 Se le disposizioni d’esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell’esecuzione.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
art. 1 a 5, 6, lett. b a u, 7 a 12, 13 cpv. 2 e 3, art. 14 a 23 e all. n. 4: 1° novembre 200614
art. 6 lett. a, 13 cpv. 1 e all. n. 1 a 3: 1° gennaio 200815
14 DCF del 18 ott. 2006.
15 O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6717).